DECRETO 1 giugno 2021, n. 119

Type Decreto
Publication 2021-06-01
Ultimo aggiornamento 2021-08-25
State In force
Source Normattiva
articles 49
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Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 27 (Identificazione della topografia). - 1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinche' la topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo' essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. 4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. 5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 29 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.».

Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 29 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda). - 1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e puo' riguardare piu' domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice. 2. La facolta' di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, puo' essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne piu' domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta. 3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere. Una sola richiesta e' sufficiente quando la correzione concerne piu' registrazioni ovvero piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta. 4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 30 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 30 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».

Note all'art. 22: - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura). - 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dal Codice ovvero, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo. 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.».

Art. 23

Modifiche all'articolo 32 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 32 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Registro delle domande, dei titoli di proprieta' industriale e delle trascrizioni»; b) al comma 1, lettera f), dopo la parola «collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione» e la parola «preesistenza» e' sostituita dalla seguente: «priorita'»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»; d) al comma 5, dopo la parola «registro» e' inserita la seguente: «informatizzato»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novita' vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprieta' industriale.».

Note all'art. 23: - Il testo dell'articolo 32 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 32 (Registro delle domande, dei titoli di proprieta' industriale e delle trascrizioni). - 1. I titoli di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere: a) l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata la domanda; b) la data e il numero di concessione; c) per le invenzioni, i modelli di utilita', i disegni e modelli, il relativo titolo; d) il nome dell'inventore; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione; f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo o di certificazione ; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della priorita', o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid; g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare. 2. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprieta' industriale. 3. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprieta' industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo e' rimessa all'interessato; una copia e' conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. 4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse. 5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro informatizzato delle domande dei titoli di proprieta' industriale. 6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novita' vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprieta' industriale.».

Art. 24

Modifiche all'articolo 33 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 33 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo' prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e' stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.».

Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 33 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 33 (Visioni e riproduzioni). - 1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo' prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e' stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice. 2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti. 3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza. 4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.».

Art. 25

Modifiche all'articolo 35 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 35 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «nello Stato» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».

Note all'art. 25: - Il testo dell'articolo 35 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 35 (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi). - 1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 26

Modifiche alla rubrica dell'articolo 37 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 37 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti».

Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 37 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 37 (Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti). - 1. Le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilita' il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalita' straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».

Art. 27

Modifiche all'articolo 38 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 27: - Il testo dell'articolo 38 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento). - 1. Il pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita e' dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso brevetto. 2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varieta' vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda e' stata concessa. 3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli. 4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualita' delle tasse relative alle nuove varieta' vegetali. 5. (Abrogato). 6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento e' ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice. 7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio e' effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice. 7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di universita', amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita' quando risulti che, a causa della contitolarita' con altro richiedente, non e' applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.».

Art. 28

Modifiche all'articolo 39 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 39 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «Il ritardo del pagamento» sono inserite le seguenti: «oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,».

Note all'art. 28: - Il testo dell'articolo 39 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 39 (Termine della decadenza). - 1. Il ritardo del pagamento oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice, della quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello.».

Art. 29

Modifiche all'articolo 40 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 40 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».

Note all'art. 29: - Il testo dell'articolo 40 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 40 (Trascrizione). - 1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione: a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarita', conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia; b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilita', nonche' delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e relative domande giudiziali. 2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti: a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente; b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti. 3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o dall'originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano. 4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorita' competente, questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione. 5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione e' sempre dovuta e si applica l'articolo 6. 6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile. 7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarita' ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare. 7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 41 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 41 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, lettera b), le parole «nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».

Note all'art. 30: - Il testo dell'articolo 41 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 41 (Annotazione). - 1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere: a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio; b) l'elezione del domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice, da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprieta' industriale; c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda; d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere annotate. 2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprieta' industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.».

Art. 31

Modifiche all'articolo 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 42 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».

Note all'art. 31: - Il testo dell'articolo 42 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso. 2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice. 2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede l'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 32: - Il testo dell'articolo 45 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Procedure di segretazione militare). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilita' o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato. 2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni, modelli di utilita' e topografie di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformita' alle disposizioni internazionali vigenti. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale. 4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorita' sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorita'. 5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, fatta salva la possibilita' del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale. 6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti. 7. L'avente diritto al brevetto o alla registrazione ai sensi del comma 1 puo' depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformita' alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocita'. 8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».

Art. 33

Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 46 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 46 (Atto di opposizione). - 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del segno, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali e' proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; b) riguardo al diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, dell'Unione europea, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione; 2) la data di deposito o di registrazione nonche', le eventuali date di priorita' o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese di origine; 3) una riproduzione, del marchio o dei marchi dei diritti anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione; c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del diritto anteriore; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1. d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».

Art. 34

Modifiche all'articolo 47 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.L'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Modalita' di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva). - 1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio ed e' inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. 2. Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione. 3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale e' considerata data di deposito della raccomandata o del plico. 4. L'atto di opposizione puo' essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2. 5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.».

Art. 35

Modifiche all'articolo 48 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 35: - Il testo dell'articolo 48 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 48 (Istruttoria). - 1. Scaduto il termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1, 2, e 3, e 178, comma 1, del Codice. 2. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile. 3. L'atto e' inammissibile se: a) e' stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 176, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice; c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e dall'art. 14, comma 1, lettera c-bis del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; d) l'opponente non e' legittimato a presentare l'opposizione; e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario; f) e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta. 4. Se all'atto di opposizione non e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice. 5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».

Art. 36

Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 36: - Il testo dell'articolo 49 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Prima comunicazione alle parti). - 1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa: a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990; b) (soppressa); c) i provvedimenti di sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57; d) la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2; e) gli adempimenti per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice; f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finche' l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice. 1-bis Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell' istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice. 2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice. 2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.».

Art. 37

Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 37: - Il testo dell'articolo 50 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 50 (Opposizione a registrazione internazionale). - 1. Se e' presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia' provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice. 2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e' provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi: a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia; b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio. 3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene: a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo; b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge; c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibile, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore; d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto. 4. - 5. (Abrogati). 6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, e' stato comunicato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione. 7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale una comunicazione: a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione e' respinta e il relativo provvedimento e' divenuto inoppugnabile; b) di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. b-bis) di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».

Art. 38

Modifiche all'articolo 51 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 51 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.».

Note all'art. 38: - Il testo dell'articolo 51 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni). - 1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 2. Nel caso di piu' opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio puo' decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.».

Art. 39

Modifiche all'articolo 53 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 39: - Il testo dell'articolo 53 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. - 2. (Abrogati). 3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.».

Art. 40

Modifiche all'articolo 54 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 40: - Il testo dell'articolo 54 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 54 (Sospensione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice; b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si e' concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; c) su istanza del richiedente, se la registrazione nel marchio dell'Unione Europea e' soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo; d) Se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di una opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. 2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alla lettera c) del comma 1.».

Art. 41

Modifiche all'articolo 58 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 58 del regolamento di attuazione del Codice di proprieta' industriale, il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 41: - Il testo dell'articolo 58 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 58 (Ricorso). - 1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. 2. (Abrogato).».

Art. 42

Modifiche all'articolo 61 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».

Note all'art. 42: - Il testo dell'articolo 61 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, e quanto previsto all'articolo 52, comma 1, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».

Art. 43

Modifiche all'articolo 62 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 43: - Il testo dell'articolo 62 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 62 (Nomina degli esaminatori). - 1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione. 2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la piu' giovane eta'. 4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto. 6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile della Divisione competente dell'Ufficio.».

Art. 44

Modifiche all'articolo 63 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».

Note all'art. 44: - Il testo dell'articolo 63 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 63 (Responsabilita' degli esaminatori). - 1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione. 2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dalla assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione. 3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti. 4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro. 5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.».

Art. 45

Modifiche all'articolo 64 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 45: - Il testo dell'articolo 64 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 64 (Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo). - 1. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in: a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale; b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilita', comprendente: 1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricita'; 2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso e trasferimento; 3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale; 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese. 2. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in: a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, alle norme sul trasferimento, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi; b) una prova orale sulle seguenti materie: 1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza; 2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso; 3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale; 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.».

Art. 46

Modifiche all'articolo 65 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 65 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «L'assemblea» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 212 del Codice».

Note all'art. 46: - Il testo dell'articolo 65 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 65 (Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo). - 1. L'assemblea di cui all'articolo 212 del Codice e' convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso e' spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 2. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.».

Art. 47

Modifiche all'articolo 66 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1-bis.«L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»; d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».

Note all'art. 47: - Il testo dell'articolo 66 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 66 (Svolgimento delle votazioni). - 1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata. 1-bis. L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1. 2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna. 3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti. 4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia. 4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni su indicazione del presidente e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4. 5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni, e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministero della giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.».

Art. 48

Inserimento dell'articolo 66-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.

Dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente: «Art. 66-bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). - 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice. 2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda. 3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.

Art. 49

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 690

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