DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-12-09
Ultimo aggiornamento 2021-12-27
State In force
Source Normattiva
articles 129
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Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34: «Art. 8 (Trasformazione del rapporto). - 1. Omissis. 2. Omissis. 3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 8. Omissis.».

Art. 28

Lavoro delocalizzato

1.Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con la fornitura degli ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia, al massimo per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze giornate). La durata della prestazione lavorativa e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4.

3.Il lavoro a distanza non puo' determinare prestazioni supplementari o straordinarie.

Art. 29

Reperibilita'

1.Il personale per il quale sia stabilito - con formale comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.

3.Per ogni turno di reperibilita' spetta il compenso di cui all'articolo 108, lettera d).

Art. 30

Riposo giornaliero

1.Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

3.Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente e' accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel piu' breve tempo possibile.

4.In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al comma 3 sostituisce quello spettante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

5.Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilita', le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.

Art. 31

Riposo settimanale

1.Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.

2.Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.

3.Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.

4.Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui all'articolo 106, comma 2.

Art. 32

Festivita', semifestivita' e giornate feriali non lavorative

1.Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festivita' dei Santo Patrono.

2.Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della prestazione lavorativa, la durata della stessa e' di 5 ore. Tale durata e' ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui l'orario teorico medio giornaliero di cui all'articolo 19, comma 4, sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.

3.Al personale che svolga attivita' lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all'articolo 31.

4.Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attivita' lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 101, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.

Titolo V Congedi - Aspettative

Art. 33

Congedo ordinario

2.Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio si fa riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonche' ogni anzianita' convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.

3.I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa anzianita' di servizio.

4.Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di riposo settimanale di cui all'articolo 31 e di quelle non lavorative in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale.

5.L'infermita' che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.

6.Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno nel quale e' maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza.

7.I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo.

8.In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilita' o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli articoli 37, comma 6, e 39, comma 1, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno.

9.Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non e' corrisposta alcuna indennita'. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.

10.Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

11.In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario e' correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.

Note all'art. 33: - Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si rinvia alle note all'articolo 26.

Art. 34

Congedo straordinario retribuito - Permessi

2.Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente puo' fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente puo' fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all'anno.

3.Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresi' accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.

Note all'art. 34: - La legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147.

Art. 35

Congedo straordinario per festivita' soppresse. Permessi retribuiti

1.Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.

2.I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.

3.A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita').

Art. 36

Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi

1.Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto.

2.Il Capo Servizio puo' delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festivita' soppresse nonche' dei permessi orari.

Art. 37

Agevolazioni per motivi di studio

1.I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario settimanale di lavoro e, ove la loro attivita' sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovra' essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

2.I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono sostenere prove di esame.

3.Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolta' - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova di esame.

4.Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi.

5.Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un'ora, da fruire non piu' di venti volte per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna facolta' universitaria.

6.I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non piu' di due periodi.

7.Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante il normale periodo accademico. In caso di contemporaneita' di richieste da parte di piu' lavoratori studenti addetti al medesimo Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione dei congedi e' comunque subordinata alla compatibilita' con le esigenze di servizio.

Art. 38

Congedo per malattia del personale ordinario

1.Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio e' posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non puo' superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni e' ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.

2.Il periodo di congedo di cui al precedente comma puo' essere prolungato fino a un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3.I dipendenti sono tenuti a riversare all'Agenzia quanto venga loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.

Art. 39

Assenze per malattia durante il periodo di prova

1.In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla meta' per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo e' collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.

2.Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare all'Agenzia quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.

3.Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui ai commi 1 o 2 il rapporto d'impiego e' risolto ed e' attribuito al dipendente medesimo il trattamento previsto dall'articolo 12 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.

Art. 40

Aspettativa per motivi di salute

1.Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'articolo 38, il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio e' collocato in aspettativa.

2.Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1.

3.L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni.

5.Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianita' convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianita' di laurea.

6.Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.

7.Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa.

8.Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.

Art. 41

Accertamenti sanitari

1.Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente e' tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Agenzia disponga, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, per accertarne l'idoneita' fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza, ovvero delle altre che possono essergli demandate ai sensi delle vigenti disposizioni.

2.Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza al Servizio cui e' addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.

3.Le visite di controllo delle assenze per infermita' del dipendente sono disposte dall'Agenzia a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.

4.Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilita', il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al comma 2.

Art. 42

Rimborsi e indennizzi per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio

1.Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente e' determinato dall'Agenzia, sulla base degli accertamenti medici disposti, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, a seguito di documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', indicando specificamente la natura dell'infermita' stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le cause che l'hanno determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione.

2.La riconducibilita' di successive infermita' a infortunio o malattia gia' riconosciuti dipendenti da causa di servizio e' determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita' indicati al comma precedente.

3.Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, o dell'INAIL, e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere, a carico del Servizio sanitario stesso, dell'INAIL, o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia.

4.I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dall'Agenzia, previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita' delle cure effettuate dal dipendente, su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.

5.Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidita' permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo e' calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidita' corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all'interessato e il massimale retributivo applicato dall'Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell'equo indennizzo, esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto quanto il dipendente riceva per legge dall'INAIL, sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell'INAIL, in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l'invalidita' sia imputabile a responsabilita' civile dell'Agenzia, dall'ammontare dell'equo indennizzo viene altresi' detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa' assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia stata attivata un'apposita polizza, a titolo di risarcimento del danno.

6.L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 1.

Art. 43

Assenze per adempimenti amministrativi

1.Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 41, comma 1, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.

Art. 44

Tutela della maternita' e della paternita'

1.Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione e' corrisposta nella misura integrale.

2.Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi.

Art. 45

Aspettativa per assunzione di impieghi

1.Quando cio' sia riconosciuto d'interesse dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorita' ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero.

2.Il dipendente che assume l'impiego e' collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione.

3.Il collocamento in aspettativa e' disposto per un tempo determinato e puo' essere prorogato alla scadenza. La revoca e' disposta con provvedimento del Direttore generale.

4.Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale in servizio.

5.Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' per l'assunzione degli impieghi.

6.I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.

Art. 46

Aspettativa per la frequenza di corsi di studio

1.Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.

2.Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.

Art. 47

Aspettativa per motivi particolari

1.Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.

2.Il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane provvede sulla domanda entro 30 giorni e ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento, ovvero di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

3.L'aspettativa puo', con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.

4.Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.

Art. 48

Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa

1.I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.

2.Non sono computabili ai fini indicati al comma 1 i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso nella posizione di aspettativa e' dedotto dall'anzianita' di servizio.

Titolo VI Formazione professionale

Art. 49

Formazione e sviluppo professionale

1.L'Agenzia programma annualmente un'offerta di iniziative per l'inserimento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale. L'offerta formativa assicura il potenziamento qualitativo del personale sia in termini di conoscenze specialistiche che di capacita' comportamentali e manageriali per consentire a ciascuno di assolvere al meglio alle responsabilita' e ai compiti affidati o attribuibili ai sensi della presente normativa. Ciascun dipendente, utilizzando le opportunita' offerte dalla formazione, e' parte attiva del proprio sviluppo professionale per assicurare un impiego proficuo all'interno dell'organizzazione lungo tutta la vita lavorativa.

Titolo VII Sistema di valutazione

Art. 50

Sistema di valutazione

1.Gli obiettivi assegnati ai Capi dei Servizi sono definiti nell'ambito della pianificazione strategica dell'Agenzia, adottato dal Direttore generale sentito il Vice Direttore generale.

2.Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di Direttore, Consigliere ed Esperto, nell'ambito delle funzioni a ciascuno demandate, il Capo diretto individua, propone e assegna annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici momenti di confronto infra-annuali, al fine di realizzare una gestione attiva e partecipativa del personale.

3.Il Capo diretto e' il Capo della Divisione, per il personale addetto alla stessa, ovvero il Capo Servizio, per i Capi delle Divisioni e per il restante personale del Servizio. Il Direttore generale e il Vice Direttore generale per il personale rispettivamente a diretto riporto.

4.Il Capo diretto, sentito il proprio vice dove presente, valuta il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso al Servizio o alla Divisione di appartenenza e restituisce al termine dell'anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.

5.Nel valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso, il Capo diretto tiene conto di rilevanti periodi di assenza registratisi nell'anno solare e di sopravvenute situazioni di fatto che ne abbiano reso piu' difficoltoso il conseguimento. Per personale dell'Area operativa il Capo diretto valuta il contributo reso dal dipendente nello svolgimento delle attivita' del Servizio o dell'articolazione di appartenenza e il livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle attivita' assegnate. Qualora il dipendente sia stato assente nell'anno per periodi complessivamente superiori a 240 giorni, il Capo diretto, ove ritenga che non vi siano i presupposti per tale valutazione, puo' non restituire il feedback.

Art. 51

Giudizio di insufficienza

1.Il Capo del Servizio, sulla base delle indicazioni del Capo Divisione, redige una circostanziata relazione di insufficienza qualora il dipendente appartenente all'Area manageriale e alte professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente all'articolazione di appartenenza. Analogamente avviene per il personale dell'Area operativa che abbia fornito un contributo all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente.

2.Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza - con gli effetti di cui all'articolo 54 e, alle condizioni ivi previste, all'articolo 88 - che viene portato a conoscenza del dipendente dal Capo del Servizio.

3.Il dipendente puo' proporre ricorso scritto e motivato al Direttore generale contro il giudizio di insufficienza entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso.

4.Il Capo del Servizio, sentito il Capo diretto del ricorrente, formula le proprie osservazioni scritte.

Art. 52

Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi

1.Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.

2.Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.

Art. 53

Feedback sui comportamenti manageriali

1.Annualmente i Capi dei Servizi e delle Divisioni, nei limiti e secondo le modalita' definite dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, ricevono un «feedback» sui comportamenti manageriali. Il feedback viene formulato in forma anonima, dai rispettivi collaboratori diretti.

Titolo VIII Sistema di avanzamento

Art. 54

Sistema di avanzamento - Criteri generali

1.Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico.

3.Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente. La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto.

4.L'anno nel quale il dipendente e' stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento.

5.Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 3.

Art. 55

Passaggi di livello economico

2.I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore, dopo un anno di permanenza nel livello, possono conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza di una performance particolarmente positiva.

4.Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel biennio precedente, purche' nell'anno abbiano raggiunto almeno una parte degli obiettivi assegnati; e' altresi' attribuito ai dipendenti dei segmenti di Coordinatore e Assistente ove abbiano reso un contributo almeno sufficiente al Servizio di appartenenza.

5.Dall'attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l'avanzamento di segmento.

6.Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, per ciascun segmento di inquadramento vengono stabilite, in linea con quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia, le percentuali minime di passaggi di livello da riconoscere al personale al primo e al secondo anno di permanenza, addetto ai Servizi, alle articolazioni a diretto riporto nonche' al personale distaccato.

Art. 56

Competenza ad attribuire i passaggi di livello economico

1.I passaggi di livello economico del personale del segmento di Direttore centrale e Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.

2.I passaggi di livello economico del personale degli altri segmenti addetto ai Servizi sono assegnati dal Capo Servizio, sentito il Vice Capo Servizio e i Capi delle Divisioni di appartenenza.

3.I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.

4.I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Vice Direttore generale sono attribuiti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

5.I passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti sono attribuiti dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, tenuto conto dei riferimenti resi dai medesimi enti e dal Capo del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.

Art. 57

Passaggi di segmento professionale

1.Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento.

2.I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attivita' lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalita' e criteri predeterminati dal Direttore generale.

4.La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore e' considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione dell'incarico.

5.Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica e' effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 58, comma 3, mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e all'organizzazione dell'Agenzia.

Art. 58

Competenze ad attribuire i passaggi di segmento

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, i passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti dal Direttore generale.

2.I passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di Consigliere sono disposti dal Direttore generale, sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un Comitato, presieduto dal Vice Direttore generale e composto dai Capi dei Servizi.

3.I passaggi al segmento professionale di Coordinatore sono disposti dal Direttore generale sulla base della graduatoria di merito redatta da una Commissione nominata dal Direttore generale e composta da dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita'. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 59

Rientro da periodi di aspettativa

2.Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui all'articolo 55.

3.Ai fini dell'applicazione della ricostruzione di carriera, i periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240 giorni sono considerati come anni interi.

Titolo IX Assegnazioni - Trasferimenti - Incarichi - Distacchi - Collocamento a disposizione

Art. 60

Assegnazioni, trasferimenti e incarichi

1.Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'Agenzia presta la propria attivita' presso i Servizi, le sedi secondarie, nonche' in qualsiasi altra articolazione o altri luoghi di lavoro ai quali sia assegnato, o destinato in temporanea missione, in relazione alle esigenze dell'Agenzia.

2.L'attribuzione delle posizioni organizzative di Capo Servizio, Vice Capo Servizio, Capo Divisione e Vice Capo Divisione avviene in via ordinaria mediante la procedura di «vacancy». Al fine di garantire la rotazione degli incarichi manageriali, il Direttore generale puo' disporre l'attribuzione diretta della posizione manageriale.

3.La copertura delle posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e di Capo Divisione e Vice Capo Divisione ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due.

4.A fronte di motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell'incarico puo' essere ulteriormente prorogata.

Art. 61

Attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy

1.Le posizioni da attribuire mediante «vacancy» sono preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione delle principali responsabilita' connesse alla posizione, dei livelli di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per partecipare.

2.Con provvedimento del Direttore generale, vengono disciplinati i casi nei quali la valutazione del Comitato di cui al comma 3 puo' essere integrata con una verifica del possesso delle capacita' manageriali, effettuata da una societa' di consulenza esterna.

3.La valutazione delle candidature e' effettuata da un Comitato di quattro membri, presieduto dal Vice Direttore generale, e composto dal responsabile delle risorse umane e da altri due membri individuati dall'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, il Comitato sottopone al Direttore generale una proposta per l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico.

4.Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il personale.

5.Ove rimangano posizioni scoperte (perche' inoptate o per mancanza di candidature idonee), potra' essere riaperta la selezione, ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero si procedera' al conferimento d'ufficio dell'incarico.

Art. 62

Mobilita' professionale

1.La mobilita' non connessa all'attribuzione di posizioni organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilita' d'ufficio.

2.Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre, di norma, al «job posting». I profili professionali ricercati mediante «job posting» sono preventivamente pubblicati, con indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti richiesti.

3.In presenza di motivate esigenze personali, e valutate le esigenze di servizio, l'Agenzia puo' disporre, a domanda del dipendente, un diverso utilizzo.

Art. 63

Distacchi

1.Nell'interesse dell'Agenzia e con delibera del Direttore generale, i dipendenti, previo consenso, possono essere distaccati presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. La revoca del distacco e' disposta con provvedimento del Direttore generale. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione, i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.

2.Con provvedimento del Direttore generale puo' essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico dell'Agenzia. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennita' di funzione, il premio di presenza, nonche' i compensi e le indennita' collegati a specifiche mansioni o prestazioni.

3.I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.

4.Il provvedimento, che e' comunicato al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' di attuazione del distacco.

Art. 64

Collocamento a disposizione

1.Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Agenzia, puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a un anno, conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione.

2.Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.

Titolo X Sanzioni disciplinari - Procedimento relativo

Art. 65

Sanzioni disciplinari

3.Per le successive violazioni delle previsioni di cui al precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il sistema di sanzioni di cui al comma 1, ad eccezione della destituzione.

4.L'irrogazione della multa di cui al comma 2 non produce gli effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non assume rilievo ai fini dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 72.

5.Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio.

Note all'art. 65: - La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) e' pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.

Art. 66

Censura (rimprovero scritto)

1.La censura (rimprovero scritto), consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, viene inflitta al dipendente per lievi trasgressioni ai suoi doveri.

Art. 67

Riduzione della retribuzione

2.La riduzione della retribuzione e' inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 68

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi

2.Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio. L'anno nel quale e' irrogata la sanzione non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'articolo 54.

Art. 69

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno

2.La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall'articolo 68, comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative.

3.Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per un ulteriore anno.

Art. 70

Assegno alimentare

1.Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e' concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e non superiore alla meta' del trattamento economico, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per il personale deceduto, l'assegno alimentare viene attribuito per l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.

Art. 71

Destituzione

Art. 72

Recidiva

1.Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 73

Applicazione di sanzione meno grave

1.Il Direttore generale, eventualmente in considerazione di quanto prospettato dalla Commissione di disciplina, puo' infliggere la sanzione immediatamente meno grave di quella applicabile, ai sensi del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente sia stato riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare.

2.Ove la sanzione immediatamente meno grave sia costituita dalla riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere inflitta nella misura massima prevista, rispettivamente, dagli articoli 67, 68 e 69.

Art. 74

Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente

1.Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente.

2.La comunicazione delle contestazioni e' effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna.

3.Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalita', trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalita' equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b).

4.Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non piu' di cinque giorni.

5.Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina e' sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale.

6.Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo 79, comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 1, il dipendente sospeso puo' chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.

Art. 75

Definizione del procedimento disciplinare

1.Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare e' sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si addiviene all'adozione del relativo provvedimento.

2.Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa circostanza il dipendente e' invitato a comunicare per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta, se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare, indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente alle rappresentanze del personale, ovvero un altro dipendente dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere.

3.Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato puo' comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.

4.L'interessato ovvero il rappresentante dell'associazione sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo stesso si fa assistere possono presentare, al termine dell'audizione di cui al comma 2, innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima.

5.In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo 80, comma 1.

Art. 76

Estinzione del procedimento disciplinare

1.Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.

2.L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.

3.All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.

Art. 77

Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari

1.Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale, sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e).

2.I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74, al dipendente. L'esito del procedimento e' altresi' comunicato al dipendente appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui lo stesso si sia fatto assistere.

Art. 78

Commissione di disciplina

1.La Commissione di disciplina, nominata dal Direttore generale, e' composta ordinariamente dal Vice Direttore generale, che la presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti professionali di Direttore centrale o Direttore.

2.Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario.

3.I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

4.In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al segmento piu' elevato, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e' sostituito da chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti.

5.Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi ne fa le veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto.

6.Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro parenti o affini di primo e secondo grado.

8.L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della Commissione.

9.La Commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto di tutti i componenti, e secondo le modalita' procedurali stabilite dal Presidente.

10.Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione a termini del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si procede al rinnovo della Commissione stessa.

11.Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 79

Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione

1.Il dipendente puo', per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o anche prima che esso abbia avuto inizio.

2.La sospensione dal servizio e dalla retribuzione puo' essere parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave.

3.In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia di decidere la riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del procedimento stesso sulla base della prima o delle successive sentenze che lo riguardano.

4.L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento disciplinare e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di cui agli articoli 80, comma 1, e 83, comma 1.

5.Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, e' sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata delle predette misure.

6.Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso l'assegno alimentare previsto dall'articolo 70. Il dipendente medesimo e' altresi' sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento.

Art. 80

Effetti del provvedimento penale di assoluzione sulla sospensione cautelare

1.Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 5, sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, perche' il fatto non sussiste o perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' rimossa e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59.

2.In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di decreto di archiviazione, la sospensione puo' essere mantenuta. Detta sospensione e' peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente comma, qualora non venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il dipendente interessato abbia notificato all'Agenzia, nel testo integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.

Art. 81

Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione all'esito del procedimento disciplinare

1.Se a conclusione del procedimento disciplinare e' inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione.

2.Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e' inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare gia' subita, se e' inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento economico - esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione.

3.Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione eventualmente irrogatagli.

Art. 82

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto

1.La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'articolo 90, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorita' giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui all'articolo 79, comma 6.

2.In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.

3.Il periodo di sospensione a norma del presente articolo e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale.

4.Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 90, sono dichiarate nulle e si applicano le disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1.

Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 637 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. n. 92: «Art. 637 (Sentenza). - 1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. 3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.».

Art. 83

Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente

1.Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura (rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.

2.La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 80, nonche' nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e sempreche' non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'articolo 82.

Titolo XI Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 84

Cause estintive del rapporto d'impiego

Art. 85

Collocamento a riposo d'ufficio

1.Salvo diverse disposizioni di legge, il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.

Art. 86

Dimissioni volontarie

1.Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a cio' non ottemperi egli e' dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni l'Agenzia provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza della cessazione.

2.L'accettazione delle dimissioni e' approvata dal Direttore generale.

3.L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di servizio o anche rifiutata in presenza di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare. Se alla data di presentazione delle dimissioni il procedimento disciplinare non ha avuto ancora inizio occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni siano mosse le contestazioni ai sensi dell'articolo 74.

Art. 87

Cessazione a domanda per inabilita'

1.Il dipendente il quale per infermita', disabilita' o altri motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.

2.L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta dal Direttore generale.

Art. 88

Dispensa dal servizio

2.La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.

Art. 89

Dimissioni d'ufficio

2.I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Direttore generale.

3.Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facolta' dell'Agenzia di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.

Art. 90

Interdizione perpetua dai pubblici uffici

1.Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cessazione dal servizio e' dichiarata d'ufficio con effetto dalla data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente, dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.

Titolo XII Personale a contratto e proveniente da altri enti

Art. 91

Personale a tempo determinato

1.In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo determinato con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata.

2.Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di cui agli articoli 2 e 3.

3.Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.

Note all'art. 91: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.

Art. 92

Esperti

1.Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, nonche' la disciplina applicabile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti.

2.Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala.

3.Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, e' parametrato, in funzione del livello di professionalita' richiesto, nel limite massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel 6° livello economico, comprensivo di indennita' di funzione, del segmento professionale di Direttore.

4.Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di appartenenza degli esperti.

Note all'art. 92: - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2.- 5. Omissis.».

Art. 93

Personale proveniente da altri enti

1.L'Agenzia puo' avvalersi di personale in regime di distacco, comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, anche sulla base di apposite intese, proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, organi costituzionali, autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Banca d'Italia, dalle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la disciplina applicabile e il relativo trattamento economico, integrativo o sostitutivo di quello gia' percepito nell'ente di provenienza, sulla base delle intese di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge.

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