DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224
Note all'art. 93: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: «Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa societa' controllata. 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. 7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.». - Per il testo dell'articolo 18, comma 1 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, si rinvia alle note all'articolo 92.
Art. 94
Impiego del personale del Ministero della difesa
1.Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il personale del Ministero della difesa puo' essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali previste dal decreto-legge.
2.Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, i termini e le modalita' per l'impiego del personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 94: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
Titolo XIII Trattamento economico
Art. 95
Trattamento economico
3.Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in misura annua.
4.In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.
Art. 96
Stipendio - Inquadramento
1.Lo stipendio del personale dell'Area manageriale e alte professionalita' e' articolato in fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali, articolate in livelli economici pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia.
3.Con provvedimento del Direttore generale la tabella di cui al comma 2 viene aggiornata periodicamente al fine di garantirne la conformita' al trattamento economico del personale della Banca d'Italia.
4.All'atto dell'assunzione, al dipendente e' riconosciuto il livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione.
5.In occasione di avanzamenti di livello economico, al dipendente viene riconosciuto il livello economico immediatamente superiore della medesima fascia.
6.In occasione di avanzamenti di segmento professionale nell'Area manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa, al dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico della nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza.
7.In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e alte professionalita', ai dipendenti e' riconosciuto il livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.
Art. 97
Indennita' di residenza
2.Il passaggio da una misura all'altra della parte fissa, cosi' come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
3.Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Agenzia, i figli conviventi sono considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
Art. 98
Indennita' di funzione
2.L'anzidetta indennita' non compete durante i periodi di aspettativa retribuita.
Art. 99
Assegno di reggenza
1.Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell'articolo 6, la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento e' corrisposto un assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento professionale superiore.
Art. 100
Assegno di sede estera
1.Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno puo' essere altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e organismi all'estero.
Art. 101
Premio di presenza
1.Nell'aprile di ogni anno viene corrisposto al personale un premio di presenza in relazione alle presenze in servizio registrate nel corso dell'anno precedente.
2.Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' a tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, il numero di giornate intere ottenuto dividendo per 7,5 il totale delle ore lavorate al di fuori del normale orario nelle giornate feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle prestazioni eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle festivita' e nelle semifestivita'. Le ore lavorate nelle giornate di sabato sono conteggiate in misura doppia.
4.Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si tiene conto delle assenze per: congedo ordinario; collocamento a disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo osseo e di cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio; congedo di maternita' e di paternita' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; congedo straordinario per festivita' soppresse e riduzione dell'orario di lavoro; adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 43; riposi compensativi; svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, elezioni politiche o amministrative o per il Parlamento europeo; espletamento delle funzioni di giudice popolare; attivita' di volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613; permessi, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992; svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; terapie salvavita e primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie.
5.Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente a quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di insufficienza, ovvero che, durante il medesimo anno, siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione.
6.Laddove sia irrogata la sanzione della riduzione della retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per il quale e' operata la riduzione viene ridotta nella misura prevista dalla sanzione.
Note all'art. 101: - Per i riferimenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), si rinvia alle note all'articolo 34. - La legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1994, n. 259. - Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 3 e 6, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». «6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.
Art. 102
Gratifica
1.Annualmente puo' essere corrisposta una gratifica secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
Art. 103
Assegno per il nucleo familiare
1.Ai dipendenti viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nelle misure mensili e alle condizioni previste dalle norme di legge e dalle disposizioni applicative in materia.
Art. 104
Premio individuale di produttivita'
1.A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto, nel mese di novembre, un premio individuale di produttivita' nella misura del 50% di un quindicesimo dello stipendio.
2.Il premio viene erogato con riferimento all'inquadramento del dipendente nel mese di novembre di ciascun anno; nei confronti dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato.
Art. 105
Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 35
1.Qualora il congedo straordinario per festivita' soppresse non sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese di aprile dell'anno successivo al dipendente e' corrisposto un assegno commisurato al periodo di congedo spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale assegno, vengono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 110 e l'inquadramento dell'interessato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Art. 106
Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e per prestazioni nel giorno di riposo settimanale
1.Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, siano chiamati a prestare la loro ordinaria attivita' lavorativa in ore comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.
2.Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro attivita' lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.
Art. 107
Compenso per lavoro straordinario
1.Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato sulla base delle seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte percentuale. L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e diviso per 1928.
2.Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa nelle giornate feriali non lavorative di cui all'articolo 32, il compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%.
Art. 108
Compensi
Art. 109
Modalita' di erogazione delle competenze
1.Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente.
2.A valere sugli emolumenti stabiliti in misura annua, vengono erogati nell'anno importi mensili; nel mese di dicembre e' erogata una tredicesima mensilita' dello stipendio e dell'assegno di reggenza.
3.Gli emolumenti sono determinati, salvo specifiche previsioni, sulla base dell'inquadramento in essere alla fine del mese di riferimento.
4.Il trattamento economico del personale decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni e la corresponsione dell'importo mensile della retribuzione relativo al mese di inizio delle prestazioni viene effettuata entro il mese successivo.
5.Il personale che cessa dal servizio ha titolo alle competenze fino all'ultimo giorno di servizio prestato. Per il personale deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento economico: stipendio, indennita' di residenza, assegno di reggenza, indennita' di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare.
6.Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data di cessazione dal servizio viene di norma effettuato nel bimestre successivo al mese di cessazione, anche per gli emolumenti la cui corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.
Art. 110
Trattamento economico giornaliero e orario
1.Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze di cui all'articolo 109, nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti voci: stipendio ed indennita' di residenza parte percentuale, nonche', per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', anche l'indennita' di funzione parte base e l'assegno di reggenza.
2.Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico orario.
Art. 111
Trattamento di missione
2.La limitazione di 25 chilometri di cui al comma precedente non trova applicazione in ipotesi di missione disposte per accertamenti ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio.
3.Al dipendente cui sia affidata la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento previsto per il segmento superiore.
4.Il personale inquadrato nei segmenti professionali fino a Consigliere che, in gruppo con elementi inquadrati in un segmento superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o di rappresentanza, ovvero per svolgere, su chiamata dell'Autorita' Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha titolo al trattamento di missione previsto per il segmento professionale immediatamente superiore.
5.Al dipendente che, per motivi comunque inerenti alle sue prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia chiamato ad assumere incarichi di perizia o di consulenza tecnica compete - ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione.
6.I servizi di viaggio e di alloggio utilizzati dal dipendente inviato in missione sono messi a disposizione dall'Agenzia tramite un'agenzia di viaggi, ovvero altro operatore del settore, appositamente selezionata. Qualora per circostanze eccezionali tali servizi non siano forniti dall'agenzia di viaggi, ovvero da altro operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione.
7.Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche in relazione alla distanza della localita' di missione e alla durata della stessa, le condizioni e i criteri per il pernottamento fuori residenza, il rientro giornaliero in residenza, l'uso dei diversi mezzi di trasporto (treno, aereo, altri mezzi pubblici di linea, mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.
Art. 112
Diarie
1.Limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la diaria compete per ciascuno dei giorni impegnati in attivita' lavorativa fuori dalla residenza di servizio. Per le missioni in Italia, gli importi giornalieri della diaria sono pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente. Per le missioni all'estero, gli importi stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati nelle misure previste per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.
2.La diaria compete anche per i giorni festivi e non lavorativi compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione stessa comporti il pernottamento ai sensi delle disposizioni emanate dal Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la missione in tali giornate.
3.Per i dipendenti incaricati di ispezioni, per gli elementi chiamati dall'Autorita' Giudiziaria per perizie ovvero per altri adempimenti di giustizia, ciascuna diaria e' maggiorata di un importi pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.
Art. 113
Rimborsi spese
1.Per ogni tipologia di missione di durata pari o inferiore a cinque giorni lavorativi, svolta nel territorio nazionale, al personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di diaria - il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione, fermo restando l'obbligo di avvalersi dei servizi di viaggio e alloggio messi a disposizione dall'Agenzia.
2.Il personale inviato in missione all'estero, ovvero in Italia per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi, che ne faccia richiesta puo' essere autorizzato a fruire del medesimo regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria.
3.Ai fini dell'applicazione del regime del rimborso spese, le spese di vitto sono ammesse a rimborso nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.
Art. 114
Trattamento spettante al personale trasferito
1.Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale della Banca d'Italia.
Art. 115
Norme applicabili al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia
1.Ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 6, del regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Agenzia e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilita' rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.
2.Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126.
Note all'art. 115: - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 2. - 3. Omissis.».
Titolo XIV Norme transitorie
Art. 116
Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia
1.Ai fini della tutela delle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, l'inquadramento una tantum del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, e' effettuato, secondo i termini di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, da una Commissione ad hoc presieduta dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale dell'ACN e assistita, con funzione di Segretario, dal Responsabile della funzione risorse umane dell'Agenzia.
2.L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli articoli 2 e 3, e nei corrispondenti livelli economici, e' effettuato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo conto della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestite quali risultano dalle informazioni di servizio inerenti l'attivita' lavorativa svolta nell'ambito degli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007.
3.Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare, quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio posseduti, alle competenze professionali maturate, all'anzianita' di servizio, al grado rivestito, alle funzioni svolte e agli incarichi ricoperti, alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per meriti inerenti al servizio, nonche' ogni altra informazione utile a definire l'inquadramento.
4.Al fine di favorire il corretto avvio dell'operativita' dell'Agenzia, in particolare nella fase della sua strutturazione iniziale, nonche' di garantirne la necessaria stabilita' e autonomia tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del decreto-legge, i soggetti nominati direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge, nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, tra le figure di dirigenza generale nel segmento professionale corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle otto posizioni previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge. Contestualmente, cessano dall'appartenenza alle amministrazioni ed enti di provenienza. Il Direttore generale in quanto organo dell'Agenzia e' posto, per la durata del mandato, in posizione di fuori ruolo e la relativa posizione resta conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico.
Note all'art. 116: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90. - Per il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata". 1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza. 2. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.». «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». - Per il testo degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 117
Computo del periodo di servizio
1.Per il personale di cui all'articolo 116, ai fini di cui agli articoli 33, comma 1, e 40, comma 4, si computa anche il periodo di servizio presso l'Amministrazione di provenienza. Per il predetto personale il periodo di congedo ordinario eventualmente non goduto nel 2021 puo' essere fruito nel corso del 2022.
Art. 118
Avvio del sistema di valutazione
1.Il sistema di valutazione prende avvio il 1° marzo 2022. La valutazione 2022 e' effettuata per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022.
Art. 119
Avvio del sistema di passaggi di livello e di segmento
1.Il sistema di passaggi di livello economico e di segmento professionale prende avvio nella sessione 2023.
Art. 120
Maturazione dei requisiti per i passaggi di segmento professionale
1.Per il passaggio al segmento professionale di Direttore, il requisito del conseguimento di almeno 3 livelli nel segmento professionale di Consigliere si considera maturato integralmente dal personale reinquadrato di cui all'articolo 116.
Art. 121
Mobilita'
1.In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, le posizioni di Capo Servizio e di Capo Divisione attribuite nel 2021 e nel 2022, in connessione con la prima attivazione del Servizio o della Divisione, hanno una durata di cinque anni, prorogabile di altri due.
2.Il sistema di attribuzione delle posizioni manageriali tramite «vacancy» prende avvio nella sessione 2027 salvo che, in relazione alla stabilita' dell'assetto dimensionale raggiunto dall'Agenzia, il Direttore generale ne disponga l'avvio anticipato.
3.Il sistema di mobilita' professionale tramite «job posting» prende avvio nella sessione 2023.
Titolo XV Disposizioni varie e finali
Art. 122
Unioni civili
1.Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, al coniuge e' equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 123
Parita' di genere
1.L'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento deve essere orientata ad assicurare il rispetto del principio della parita' di genere.
Art. 124
Disposizioni oggetto di negoziazione
2.Potra' altresi' essere oggetto di negoziazione il sistema di welfare aziendale.
Note all'art. 124: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera m) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse.
Art. 125
Trattamento previdenziale
1.Il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia.
2.Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle forze armate, dalle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022, puo' presentare opzione per il mantenimento del regime pensionistico gia' costituito nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica esistenti nelle amministrazioni di provenienza.
4.Le voci di cui al comma 3 concorrono anche ai fini della determinazione della base retributiva del trattamento di fine servizio ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
5.L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro nove mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia.
Note all'art. 125: - Per il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si rinvia alle note all'articolo 116. - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137: «Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71: «Art. 3 (Indennita' spettante al dipendente). - L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.». «Art. 38 (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».
Art. 126
Assistenza sanitaria
1.Le condizioni di assistenza sanitaria del personale dell'Agenzia vengono stabilite con provvedimento del Direttore generale sulla base di quelle previste per il personale della Banca d'Italia, ivi incluso il termine iniziale di decorrenza della nuova polizza.
Art. 127
Servizio mensa
1.Con provvedimento del Direttore generale vengono stabilite le condizioni, ivi compresa la decorrenza, per poter fruire del servizio mensa, ove istituito, ovvero del ticket restaurant sostitutivo, il cui ammontare e' corrispondente a quello previsto in Banca d'Italia.
Art. 128
Rinvio ad altre norme
1.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti e ai successivi aggiornamenti.
Note all'art. 128: - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia alle note all'articolo 125.
Art. 129
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3023
Allegato 1
Allegato 1 (articolo 96) TABELLA STIPENDIALE DEI SEGMENTI DI COORDINATORE E ASSISTENTE Parte di provvedimento in formato grafico
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