LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
712.Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale, incluso quello subacqueo, rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, sistemi elettronici, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi.
715.All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ».
716.Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
717.Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
718.All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ».
719.La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
720.Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
722.La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
723.Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo' essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e' punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilita', su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
724.I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
725.Il soggetto ospitante e' tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
726.Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
727.All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma ».
728.All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ».
729.Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
730.Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprieta' immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprieta' delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
731.All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
732.Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
733.All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno ».
734.All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».
735.All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».
736.Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva.
737.Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
738.Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
739.Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilita', anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
740.Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
741.Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».
742.Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attivita' legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».
743.Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
744.E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
745.Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
746.All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: « 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti ».
747.In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, e' autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'.
748.Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
749.Ai fini della replicabilita' della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
750.E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
751.Al fine di assicurare lo sviluppo della competitivita' dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonche' la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla societa' consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
752.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo monitoraggio.
753.Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
754.Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' abrogato.
755.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
756.Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.
757.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche' la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.
758.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022.
759.Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita' Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette localita'.
760.Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».
761.Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub dell'infrastruttura europea di ricerca « Resilience » a Palermo, e' autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni.
762.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
763.All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: « 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'; b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. 5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
764.All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».
765.Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attivita' in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalita' non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
767.I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 28 febbraio 2022.
768.All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di mercato ».
769.Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione e' prorogato al 31 dicembre 2022.
770.Al fine di garantire la continuita' didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi' definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
771.Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
772.E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
773.Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.
774.Al fine di favorire attivita' seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalita', la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalita'.
775.Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, e' destinato alle universita' statali italiane per le diverse attivita'.
776.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita' finanziabili per ciascuna universita' statale, nonche' le linee guida per la relativa organizzazione.
777.Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle universita' statali che presentino uno o piu' progetti di cui ai commi da 774 a 776.
778.Le universita' destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
779.Per il finanziamento dei progetti presentati dalle citta' di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due citta'.
780.Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarita' identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuita' nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
781.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
783.Al fine di valorizzare le attivita' di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
784.E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). (53)
785.Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
786.Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
787.Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
788.La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
789.In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni, nonche' le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita', progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
790.Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per il riordino complessivo delle attivita' in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
791.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualita' e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attivita' di cui al comma 788.
793.Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.
794.Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.
795.Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.
796.Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.
797.In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalita' di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identita' storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
798.Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.
799.All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».
800.All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».
801.All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
802.All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei ».
803.Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
804.La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
805.Per la celebrazione di cui al comma 804, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
806.Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della Pieve, nonche' da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attivita' formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Per l'anno 2024 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
808.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
809.All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
810.I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
811.Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS » sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/ SSC ». All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
812.Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
813.Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
814.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.
815.Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.
816.Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella citta' di Venezia, in relazione all'assoluta specificita' in termini di costi e modalita' di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole della laguna e l'accessibilita' e la mobilita' nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della citta' antica, e' autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della citta' di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonche' dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
817.Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, e' previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
818.Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
819.Dopo l'articolo 1677 del codice civile e' inserito il seguente: « Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili ».
820.Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.
821.Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: « Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorita' competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo ».
822.Per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
823.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.
824.Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
825.A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
826.Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
827.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
828.Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonche' per l'attuazione del PNRR, e' assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
829.Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.
830.Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
831.Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
832.L'agevolazione e' richiesta dal gestore del centro agroalimentare purche' l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
833.Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
834.L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 e' concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
835.Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 30 settembre 2024. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
836.Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
837.Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.
837-bis.Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.
838.Per lo svolgimento delle attivita' del Nucleo di ricerca e valutazione, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
839.Al fine di potenziare le attivita' di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
840.Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attivita' di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
841.All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».
842.Con la finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
843.Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi.
846.Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti.
847.Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
848.Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
849.Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
850.I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
851.Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
852.Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
853.Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
854.Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
855.Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
855-bis.Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
857.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvopastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo e' destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
858.A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 e' destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
859.Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
860.Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
861.Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
862.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860.
863.Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
864.Per le finalita' previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
865.Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
866.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865.
867.I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
868.Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.(38)
869.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
870.Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
871.Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
872.E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
873.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
874.Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
875.Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
876.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
877.Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.
878.Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e' autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023.
879.Al fine di contribuire all'attivita' dell'associazione denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
880.Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
881.Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».
882.Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 e' incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.
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