LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Type Legge
Publication 2021-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 22
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624-bis.I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

626.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

627.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.

628.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal seguente: « 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».

630.Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata in complessive 6.000 unita'. La predetta dotazione organica sara' rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

631.Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

632.Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e' autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

633.Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.

634.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

635.A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

636.All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

637.All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

638.All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

639.All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

640.Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata.

641.L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.

642.Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.

643.Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a

644.644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

645.Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

646.Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.

647.Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani ». La Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

649.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

650.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

651.Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

652.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

653.Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

655.Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

656.Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.

657.Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

658.In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

659.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

660.Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

664.I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

665.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

666.Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.

667.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella societa' dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

668.Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

669.Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

670.Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

671.Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

672.Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

674.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

675.Presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo di solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.

676.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.

677.Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

678.Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'.

679.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

680.Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.

681.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse.

682.Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281

683.Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036.

684.E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. (31)

685.Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

686.Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

687.Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

688.Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

689.Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

690.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

691.La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche' all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.

692.La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

693.All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

694.All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

695.Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

696.Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita' derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

697.Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

698.Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

699.Per favorire l'incremento dell'attrattivita' turistica del Paese e per supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la citta' metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.

700.Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

701.Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

702.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

703.I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

704.Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

705.Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

706.Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

707.Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

708.Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.

709.I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

710.La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

711.All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».

712.Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale, incluso quello subacqueo, rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, sistemi elettronici, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi.

715.All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ».

716.Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

717.Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.

718.All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ».

719.La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

720.Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

722.La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

723.Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo' essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e' punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilita', su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

724.I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

725.Il soggetto ospitante e' tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

726.Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

727.All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma ».

728.All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ».

729.Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

730.Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprieta' immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprieta' delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

731.All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».

732.Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.

733.All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno ».

734.All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».

735.All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».

736.Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva.

737.Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

738.Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

739.Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilita', anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).

740.Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

741.Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».

742.Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attivita' legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».

743.Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

744.E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

745.Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.

746.All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: « 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti ».

747.In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, e' autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'.

748.Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.

749.Ai fini della replicabilita' della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

750.E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).

751.Al fine di assicurare lo sviluppo della competitivita' dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonche' la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla societa' consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

752.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo monitoraggio.

753.Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

754.Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' abrogato.

755.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

756.Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.

757.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche' la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

758.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022.

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