LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Type Legge
Publication 2021-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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883.In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il comune di Verduno e' autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unita' di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, e' autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.

885.Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unita' nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.

886.In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E' a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.

887.All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: « Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici ».

888.Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 » e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », « 1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », « 1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

889.A favore del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.

890.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi' come definita anche dall'Action Plan for the Social Economy della Commissione europea.

891.Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonche' del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'ISTAT e' autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

892.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.

893.Al fine di tutelare la qualita' del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.

894.Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attivita' di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convezione con l'Universita' degli studi di Sassari.

895.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894.

896.E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati piu' emarginati della popolazione etiopica.

897.E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attivita' degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

898.E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attivita' in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.

899.Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022.

900.Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.

901.All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea » di Barletta e' riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' di miglioramento della qualita' urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attivita' sportiva.

902.Al fine di favorire la diffusione delle attivita' assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonche' le attivita' educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi », e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attivita' che svolge all'interno della comunita' in cui opera.

903.Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.

904.In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreche' della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, universita' e amministrazioni locali.

905.Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.

906.Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.

907.Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Capitale italiana della cultura, e' autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle citta' di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attivita' culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.

908.Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori citta' italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale.

909.Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi », e' autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

910.Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, localita' San Fedele, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

911.Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

912.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 e' inserito il seguente: « 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e puo' essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».

913.Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

915.I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 1° maggio 2022.

916.Ferma restando l'ordinaria attivita' istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 e' disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

918.Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 e' comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

919.Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.

920.Il CONI e' autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unita' di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici.

921.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

922.Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

924.I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

925.Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalita' e la competenza del personale nonche' il mantenimento delle capacita' operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' medesima, e' istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

926.All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parita' rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».

927.Il presente comma nonche' i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

928.Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorche' non correlate al lavoro.

929.In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilita' temporanea all'esercizio dell'attivita' professionale, nessuna responsabilita' e' imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

930.La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorieta' e per il cui inadempimento e' prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

931.I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

932.Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

934.La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

935.Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.

936.Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 e' equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937.In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937-bis.Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.

938.La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purche' esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

939.Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

940.Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

941.Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

942.La pubblica amministrazione puo' richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

943.Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione e' punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 e' punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

944.Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresi', a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

945.Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, e' istituita la Fondazione « Biotecnopolo di Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresi' le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonche' le ulteriori attivita' progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalita' di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

946.Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

947.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalita' e il modello organizzativo e individua le attivita' strumentali ed accessorie alle predette finalita'. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalita' di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

948.Il patrimonio della Fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione puo' avvalersi, altresi', di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalita' stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti. Alla Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della cultura, nel rispetto della normativa vigente.

949.Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresi' essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.

950.Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.

951.Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico », cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

952.In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicita' all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonche' in considerazione del carattere di indifferibilita' e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 e' autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

953.All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste, Ancona, ».

954.Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

955.Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

956.In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

957.Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni ».

958.Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: « 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021 ».

960.All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies e' sostituito dal seguente: « 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalita' ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilita' di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtu' della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonche' i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».

961.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle relative spese di funzionamento.

961-quinquies.La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge. (53)

961-sexies.Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico (53)

962.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.

963.Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

964.All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti: « 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economicofinanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, puo' prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purche' quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione. 4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies: a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie: 1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica; 2) e' solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione; 3) incrementa, in misura corrispondente all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura; b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie; c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

965.Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: « f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ».

966.All'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e' riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.

967.Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali e' disposto l'affidamento familiare, nonche' delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

968.Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimita' alle potenziali vittime, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

969.Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalita' agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, e' riconosciuta un'indennita' una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennita' di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennita' di cui al presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

970.All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport puo' avvalersi della societa' Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorita' di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».

971.Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto.

972.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

973.Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.

974.II Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

975.Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attivita' di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.

976.Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella citta' di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, e' autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

977.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56.

978.Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalita' di attuazione delle medesime disposizioni.

979.Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.

980.Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia.

981.In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

982.E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attivita' anche se non detengono animali.

983.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' dell'indennizzo.

984.Il decreto di cui al comma 983 regola altresi' l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

1001.Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

1002.Per il potenziamento delle attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

1003.Per le finalita' e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1004.Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

1005.Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1006.All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ».

1008.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007.

1009.Alla progettazione e alla realizzazione dei lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018. La fase di realizzazione dell'opera puo' essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1010.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

1011.Al fine di garantire il ripristino della funzionalita' dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

1012.Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

1013.All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».

SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1.L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2.L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.

3.I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4.La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5.Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.

6.Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.

7.Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8.Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12.Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.

14.Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».

18.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

20.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».

21.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 4

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2.Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

3.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

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