DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Type DPR
Publication 2022-07-19
Ultimo aggiornamento 2022-10-10
State In force
Source Normattiva
articles 67
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra in data 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo 30, comma 3-ter, lettera b), il quale prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, e, in particolare, l'articolo 11, comma 3-bis, secondo cui restano ferme le competenze dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione effettuata all'interno della laguna veneta;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, recante approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, recante certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Vista la legge della regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5, recante norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - La legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18. - Si riporta il comma 3-ter dell'articolo 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214: «3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.». - Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18. - Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): «3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformita' alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unita' adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, e' stabilito d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n. 163. - Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. - Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 24 maggio 1967 (Approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1967, n. 175, S.O. - Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005 (Certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016, n. 183. - La legge della Regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5 (Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta) e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 15 luglio 2008, n. 58. - Si riporta il comma 4 dell'articolo 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; 1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366; 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico; 6) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive circoscrizioni; 6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3, lettera f) della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una «installazione radioelettrica esistente»; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave a soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento, e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31-bis) Nave lagunare: nave che naviga esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi, in grado di imprimere una velocita' non inferiore a sette nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo; 31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa dalla nave lagunare nuova; 31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente; 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa; 41-bis) Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis; 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno; 46) Permeabilita': la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal DLCPS del 22.1.1947 n. 340 e dal decreto ministeriale 10 giugno 1947 relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato DLCPS. 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche 60) Stazione radiotelefonica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi dell'art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.».

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Esenzioni). - 1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento. 3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);».

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Specie di navigazione). - 1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.); h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonche' ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni piu' estese di quella nazionale litoranea; e' consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico. 4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). - 1. Dopo che una delle visite di cui all'art. 17 e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto cio' ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorita' marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, puo' ammettere i cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entita'. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'efficienza. 4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Piani da presentare alla commissione di visita). - 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa e' destinata riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilita', per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) l'impianto di esaurimento sentina; d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le trasmissioni degli ordini; n) i computi relativi alla stabilita' a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonche' gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle procedure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresi' alla verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: «efficace», «soddisfacente», «accettabile», «prescritto dall'amministrazione», «approvato dall'amministrazione» e simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario. 2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g). 3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata; b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Affissione a bordo dei certificati). - 1. Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben visibile e di facile accesso. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata; b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Compartimentazione di galleggiabilita' delle navi da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilita' da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il piu' alto grado di compartimentazione di galleggiabilita' corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi piu' lunghi, secondo quanto appresso stabilito. 2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di compartimentazione della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse. 3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: (i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti; (ii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte le condizioni addizionali seguenti: se il numero di passeggeri e' compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 60 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; se il numero di passeggeri e' compreso tra 600 e 800 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 40 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; se il numero di passeggeri e' compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi allagati; (iii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontani da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'; (iv) le navi abilitate a navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessita' di trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere una compartimentazione con piu' di un compartimento allagato, puo' essere applicata, in alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti, la regola 5 (e) (ii) del capitolo II-1 della convenzione 1974; (v) ai fini dei calcoli di compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono essere usati i seguenti valori di permeabilita': cisterne, casse catene, spazi che nella condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di carico, provviste, bagagli o posta: 60% locali macchine: 85% tutti gli altri spazi: 95% c) le navi abilitate a navigazione locale e le navi lagunari che trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche' costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorrere dall'8 agosto 1973, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera e litoranea, che trasportino piu' di 50 passeggeri, devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato a meno che non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso non e' fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'; c) alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri nonche' a quelle abilitate alla navigazione locale non e' fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono mantenere il grado di compartimentazione che esse avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia. 6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973, per poter essere abilitate ad una navigazione piu' estesa di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la nuova specie di navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 59 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 59, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Doppio fondo). - 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, oppure a navigazione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non e' richiesto il doppio fondo.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.

All'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.».

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Stabilita' della nave allo stato integro). - 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 2. Tutte le navi che in base all'art. 13 comma 5 e all'art. 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione. 2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico). - 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero). - 1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorita' marittima o consolare ha facolta' di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita' della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato. 2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.».

Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Mezzi di governo). - 1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocita' della nave rendano possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone, la manovra stessa puo' essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone, deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. 4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita': a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena; d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri; e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico. 1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.».

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 Armamento marinaresco). - 1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita': a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena; d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri; e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico. 1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.

All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore; b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore; c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».

Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio). - 1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni di ormeggio e tonneggio devono potersi eseguire sollecitamente, a prora ed a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore; b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore; c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».

Art. 15

Modifiche all'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 73 (Trasmissione d'ordini dal ponte di comando). - 1. Tutte le navi, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o nella centrale di comando, dal quale le macchine sono normalmente comandate; uno di tali mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, che fornisca un'indicazione visiva degli ordini trasmessi e delle risposte fornite sia nei locali predetti sia sul ponte di comando; l'altro deve essere un portavoce ovvero un telefono rispondente alle norme dell'ente tecnico. Devono essere sistemati appropriati mezzi di comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le macchine possono essere comandate. 2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dalla convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono non essere installati per piccole navi, quando e' possibile comunicare agevolmente a voce con la plancia. Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati quando, a soddisfazione dell'Autorita' marittima, e' possibile comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la plancia. 3. Quando non sia agevole altra segnalazione diretta, deve essere assicurata, conformemente ai regolamenti dell'ente tecnico, la possibilita' di comunicazione degli ordini tra il ponte di comando ed i posti di manovra a prora ed a poppa; deve anche essere previsto un efficace sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave. Per le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave e' previsto solo per le navi a piu' ponti. 4. Le navi non soggette alla convenzione di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere provviste, in luogo del telegrafo, di un portavoce, ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo e, in aggiunta, di un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo. 4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo. 5. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordine: a) Navi senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia: telegrafo oppure dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo; b) Navi con personale di guardia in macchina: telegrafo e portavoce o telefono; in luogo del telegrafo puo' essere sistemato un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto. 5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e motorista sono a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non e' altresi' richiesto per le navi lagunari bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate. 6. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini: a) per le navi di cui al comma 5 punto a): un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; b) per le navi di cui al comma 5 punto b): un portavoce ed un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; c) per le navi i cui motori possono essere comandati solo dal timoniere oppure ove timoniere e motorista siano a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo di trasmissione ordini. 7. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un mezzo di comunicazione di emergenza costituito da un apparecchio ricetrasmittente fisso o portatile, o di ambedue i tipi, per le comunicazioni tra le stazioni di comando ed i punti di riunione e di imbarco delle persone sui mezzi collettivi di salvataggio.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle navi lagunari,».

Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione). - 1. Le installazioni elettriche devono essere tali che: i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzionamento ed abitabilita' ordinarie siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di emergenza; i servizi essenziali per la sicurezza siano assicurati nelle varie condizioni di emergenza. 2. Tutte le navi, con esclusione delle navi lagunari, sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare piu' di un utente ausiliario indispensabile alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere provviste di due gruppi elettrogeni principali. 3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere tali da garantire la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti, difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive.».

Art. 17

Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

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