DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Type DPR
Publication 2022-07-19
Ultimo aggiornamento 2022-10-10
State In force
Source Normattiva
articles 67
Reform history JSON API

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 86 (Navi da passeggeri). - 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell'art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla data di costruzione delle stesse; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, eccetto quelle al punto c) devono soddisfare le norme della convenzione in relazione alla data di costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi derivante da opportuna ubicazione dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della nave e dalla riduzione del numero delle potenziali sorgenti di ignizione; c) le navi in navigazione nazionale costiera o litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, aventi stazza lorda uguale o superiore a 100 tonnellate o di qualsiasi stazza che trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione incendio nel locale macchine corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico ovvero, se cio' non e' ritenuto possibile dall'ente tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata esternamente al locale macchine. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso. 3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni: a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a "limitata attitudine a propagare la fiamma"; 3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore; 4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Scale, corridoi e porte di sfuggita). - 1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore e delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere previste scale, scalette, corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 e sulle navi lagunari nuove: a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia per locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a circa 50 metri quadrati l'ente tecnico, in sede di approvazione del piano sui mezzi di sfuggita di cui all'art. 35, puo' accettare un solo mezzo di sfuggita se cio' e' giustificato dal tipo e dall'ubicazione dei locali interessati e dal numero delle persone che normalmente possono esservi alloggiate o prestarvi servizio; b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio per passeggeri ed equipaggio, salvo quanto precisato alla successiva lettera c), devono soddisfare alle norme seguenti: (i) devono esserci: almeno 1 scala per ogni locale, o gruppo di locali, destinati a 50 persone o meno; almeno 2 scale per ogni locale, o gruppi di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; almeno 3 scale, piu' tante altre scale quante sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone; (ii) per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella sopra indicata; (iii) non sono ammesse scale, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri puo' essere considerata una scala doppia in quanto percorribile da due persone affiancate; (iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata adeguata all'alzata, che per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve essere inferiore a 25 centimetri, mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°. In ogni caso i passaggi devono essere realizzati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente, in caso di allarme, le persone provenienti da diversi locali inferiori per raggiungere i ponti superiori. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra indicato, tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. c) i mezzi di sfuggita dai locali ove l'equipaggio presta normalmente servizio, dal locale apparato motore, dal locale caldaie e dalle gallerie assi, nonche' dai locali di alloggio di navi da carico e assimilabili, di lunghezza inferiore a 30 metri, e per le navi lagunari nuove indipendentemente dalla loro lunghezza, devono avere larghezza non inferiore a 400 millimetri e scalini con pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di scala o di scaletta; d) le scale interne ed i relativi sostegni devono essere di acciaio o di altro materiale idoneo in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Sulle navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973, fermo il disposto dell'Art. 2, comma 7, le scale interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che trasportano piu' di 150 passeggeri, nonche' quelli sotto il ponte esposto delle navi da carico aventi stazza lorda maggiore di 4000 tonnellate devono essere di acciaio o altro materiale idoneo in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico. 3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione. 4. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare sistemazioni di mezzi di sfuggita diverse da quelle sopraindicate che abbiano efficacia equivalente al fine di cui al comma 1 del presente articolo.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».

Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 90 (Equipaggiamenti da vigile del fuoco). - 1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione. 2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le norme della convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, senza cabine per passeggeri, abilitate a navigazione non piu' estesa di quella nazionale costiera, che possono non avere gli equipaggiamenti predetti. 3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 400 tonnellate devono essere sistemati equipaggiamenti da vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto specificato: 1 su navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate 2 su navi di stazza lorda compresa tra 500 tonnellate e 30000 tonnellate 3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000 tonnellate. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico; b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere; c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti; e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».

Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 94 (Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio). - 1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, salvo quanto stabilito al successivo articolo 96. 2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da materiale retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali dispositivi devono essere sistemati entro il 1° luglio 1991. 3. Quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi non deve servire piu' di sei zattere. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' aumentare tale numero a sette in relazione alle caratteristiche della nave e della sua navigazione. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione piu' estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di emergenza, almeno una imbarcazione di salvataggio deve essere a motore e deve poter essere recuperata rapidamente. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico; b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere; c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti; e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Controlli iniziali e visite). - 1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 e' verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art. 47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneita' per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed e' quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entita' in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione e' autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 piu' il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova puo' essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento. Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, e' ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 105 (Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia). - 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la meta' delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonche' delle caratteristiche di galleggiabilita' della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non piu' della meta' delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, puo' essere ridotta a giudizio dell'autorita' marittima locale. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le stesse sono certificate; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura ridotta: 1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri uguale o superiore a 250; 2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 250; c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili; d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a venti; e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio e' costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone; f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le seguenti modalita': 1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata; 2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio; 3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio; 4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo combinato. Tale dotazione e' obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e sostituisce l'attuale dotazione, per le navi esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022; g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera f); h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al minimo galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.».

Art. 23

Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».

Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 106 (Cinture di salvataggio). - 1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre: a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri; b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia; c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata. 2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilita' venga a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del numero delle cinture di salvataggio. 3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio e' approvato dall'autorita' marittima che procede alla misurazione degli spazi ai fini del computo dei passeggeri trasportabili. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».

Art. 24

Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

1.Dopo l'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i seguenti: «Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma 4-bis, lettera b), e' consentita alle societa' affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall'autorita' marittima, contenente le informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi lagunari: a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell'ipotesi di falla non e' rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano piu' di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal piu' vicino approdo. 2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1. Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). - 1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' determinato dall'autorita' marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilita', degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non puo' in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' documentato dall'autorita' marittima attraverso il verbale di idoneita' al trasporto passeggeri. 2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell'articolo 60, per quanto applicabile. 3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo: a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati: a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine; b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e' di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri. 5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati: a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25; b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione; c) dalla timoneria; d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore; e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area e' calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato; f) dai mezzi di salvataggio; g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu' ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50. 6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.».

2.Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito l'allegato I di cui all'allegato annesso al presente decreto.

Art. 25

Modifiche all'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 107 (Salvagente anulari e relative boette luminose). - 1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella:

Lunghezza della nave in metri Numero dei salvagente anulari

inferiore o uguale a 60 da oltre 60 a 120 incluso » » 120 a 180 » » » 180 a 240 » oltre 240 8 12 18 24 30

2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una solo quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 26

Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «inferiore a 200 tonnellate» sono inserite le seguenti: «, delle navi lagunari».

Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 109 (Apparecchio lanciasagole). - 1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.».

Art. 27

Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita': 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».

Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 110 (Segnali di soccorso sul ponte di comando). - 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell'art. 10: 6 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa. 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e 3 fuochi a mano a luce rossa. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando. 5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita': 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».

Art. 28

Modifiche all'articolo 112 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 112, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o nelle acque protette della laguna di Venezia».

Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 112 (Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento). - 1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' compresa tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.».

Art. 29

Modifiche all'articolo 119 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 119 (Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso). - 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 10. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le (torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non e' richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non e' richiesto alcun segnale di soccorso.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».

Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 131 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 131 (Radar). - 1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1° settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate devono essere munite di due impianti radar idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») deve essere sistemato a bordo di: (i) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal 1° settembre 1984; (ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984; (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 15000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984. b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») sistemati a bordo anteriormente al 1° settembre 1984 le cui prestazioni non rispondano pienamente ai requisiti richiesti dalle norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero, essere mantenuti a bordo fino al 1° gennaio 1991. c) il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi a) e b) precedenti le navi per cui la sistemazione dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar e' considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che saranno messe in disarmo entro i due anni successivi alla pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di sistemazione dell'apparecchiatura. 3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero .».

Art. 31

Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio; b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».

Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 133 (Ecoscandaglio). - 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia e' stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il Ministero puo' esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio; b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.».

Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 135 (Uso del pilota automatico). - 1. Nelle zone con alta densita' di traffico, in condizioni di visibilita' limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano. 2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone. 3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza. 3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.».

Art. 33

Modifiche all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata; b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.».

Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 136 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 136 (Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche). - 1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute constantemente e tempestivamente aggiornate con le modalita' da questi previste. 3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni. 4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata; b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.».

Art. 34

Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale; b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».

Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 137 (Tabelle bussole). - 1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico ____ NOTE: [a] Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. Sulle navi governate direttamente sulla barra, la bussola puo' essere portatile. [b] Puo' essere omessa se esiste bussola giroscopica e se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. [c] Puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. [d] La bussola normale puo' essere omessa sulle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio orizzontale (110° per lato, partendo da prora). [e] Puo' essere omessa quando non esiste stazione di governo ausiliaria. [f] Puo' essere omessa quando esiste una ripetitrice della girobussola. 2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo. 3. Sulle navi dotate di due o piu' bussole magnetiche almeno una deve essere intercambiabile con la bussola normale. 4. Quando su una nave e' ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo Art. 138, anche se funziona da bussola di rotta. 5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders. 6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale; b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».

Art. 35

Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)