DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Type DPR
Publication 2022-07-19
Ultimo aggiornamento 2022-10-10
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 201 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Composizione e forza minima dell'equipaggio). - 1. Fermo il disposto dell'art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro. 1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».

Art. 46

Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Ruolo di appello). - 1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammaino di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi; g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri; b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'art. 247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. 5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti per l'impiego immediato. 5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 47

Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 204 (Libretto o scheda personale). - 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita': a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 48

Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 208 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo). - 1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto piu' possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo comma 5; istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; programma delle manutenzioni periodiche; schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati; elenco delle parti che possono essere sostituite; elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero puo' consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello stesso comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite: a) settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in moto, inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro messa in moto; b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfiabili devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 49

Modifiche all'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.».

Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 211 (Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio). - 1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi particolarmente addestrati e guidati da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina. 2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti. 2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.».

Art. 50

Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato dalla societa' armatrice.».

Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 216 (Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio). - 1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell'art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra. 1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato dalla societa' armatrice.».

Art. 51

Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».

Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 217 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 217 (Ronda). - 1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove puo' svilupparsi un incendio, nonche' i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che puo' essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia. 6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».

Art. 52

Modifiche all'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a nave ormeggiata.».

Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'articolo 225 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 225 (Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture). - 1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro. 2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura del portelloni di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento. 3. Il personale incaricato deve darne notizia, a verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio. 4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a nave ormeggiata. 5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perche' durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; personale specificatamente incaricato deve controllare giornalmente, in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi.».

Art. 53

Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 226 (Controlli delle chiusure stagne). - 1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilita'. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione. 1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 54

Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 227 (Precauzioni per prevenire gli incendi). - 1. Il comando di bordo deve vigilare affinche': a) sia osservato il divieto di fumare: in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi di riempimento; nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; in prossimita' delle pompe per combustibili; in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomesso; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli d'incendio, specialmente se la nave e' stata sottoposta a lavori. 1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 55

Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».

Note all'art. 55: - Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 228 (Altri controlli). - 1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonche' le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu' brevi possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilita'. 3. Per la navi da carico il controllo degli elementi di stabilita' deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni di carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».

Art. 56

Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'articolo 229 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 229 (Mezzi di governo: verifiche e prove). - 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue. a) la macchina di governo principale ed ausiliaria; b) i sistemi di telecomando della macchina di governo; c) le apparecchiature di comando in plancia; d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza; e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di barra; f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di governo; g) gli allarmi per avarie alle unita' di potenza della macchina di governo. 2. Le verifiche e prove devono includere: a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare; b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccanici; c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra la plancia ed il locale macchina di governo. 3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unita' di potenza. 3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 57

Modifiche all'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 57: - Si riporta il testo dell'articolo 230 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 230 (Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza). - 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento: a) strumenti nautici; b) mezzi di radiocomunicazione; c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra; d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici; e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste); f) parallelo tra i generatori principali; g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici; h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile); i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo; l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano); m) prova salpancore e tonneggi. 1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 58

Modifiche all'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 233 (Appello per esercitazioni di abbandono nave). - 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. 2. Per le navi da carico abilitate a navigazione nazionale o piu' estesa ogni membro dell'equipaggio deve partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza della nave da un porto se piu' del 25 per cento dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione di abbandono nave. 3. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga deve essere fatto un appello dei passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore dalla partenza. Tale esercitazione deve comprendere: la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione, mediante l'allarme prescritto e la verifica che essi siano consapevoli dell'ordine di abbandono nave specificato nel ruolo di appello; la presentazione delle persone ai punti di riunione e la preparazione per i compiti descritti nel ruolo di appello; la verifica che passeggeri ed equipaggio siano vestiti in modo appropriato; il controllo che le cinture di salvataggio siano indossate correttamente; la preparazione per la messa a mare, la messa in moto ed il funzionamento del motore e l'ammaino di almeno una imbarcazione di salvataggio; la manovra delle gru delle zattere di salvataggio ammainabili; la prova dell'illuminazione di emergenza dei punti di riunione e di abbandono nave. 3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse. 3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 59

Modifiche all'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo; c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno; d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio; e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse. 5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

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