DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 138 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 138 (Bussola magnetica normale). - 1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente Art. 137 e' ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non e' necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed e' consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al minimo indispensabile. Devono essere previsti mezzi che permettano di prendere rilevamenti su un'area di orizzonte il piu' prossimo possibile a 360°. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e deve essere facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale deve essere sistemato un efficiente portavoce. Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20 miglia dalla costa, puo' essere ammesso di sistemare la bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di cio' si dovra' tenere conto nella compensazione. 4. La bussola normale deve essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico ferme restando le prescrizioni del successivo art. 140. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».
Art. 36
Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento; b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 139 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 139 (Bussole magnetiche di governo). - 1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' per quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 2. La sovrastruttura entro cui e' sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia dal ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al 65 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al 50 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento; b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo; b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 140 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 140 (Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche). - 1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare in esse deviazioni. 2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distanza minima dalla bussola normale (distanza di protezione) alla quale puo' essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi apparecchiature e' ammesso che le grandi masse ferrose, la cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole, siano considerate come parte integrante dello scafo e che, pertanto, la determinazione della distanza di protezione sia limitata alle sole parti facilmente smontabili. 3. La distanza di protezione e' stabilita dal costruttore ed e' debitamente riportata in modo indelebile sull'apparecchiatura. 4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione non possono essere installati a distanza inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 5 metri. 5. Le distanze di protezione possono essere ridotte, per la bussola di rotta, al 75 per cento dei valori determinati nei riguardi della bussola normale, ed al 50 cento dei valori stessi, per le bussole di governo secondarie. 6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione devono distare non meno di 5 metri dalla bussola di rotta e 3,50 metri dalle bussole di governo ausiliarie. 7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole magnetiche, deve essere sistemato in modo non induttivo. Le gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i rivestimenti di queste, nelle vicinanze delle bussole magnetiche, devono essere di materiale non ferroso. 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione non superiore alla costiera, possono essere esentate dalle prescrizioni inerenti apparecchiature magnetiche ed elettriche e linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo. 8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo; b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».
Art. 38
Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; 2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; 3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta; 5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; 6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 141 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 141 (Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse). - 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni anno per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni due anni per le rimanenti navi, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero puo' concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; 2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; 3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta; 5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; 6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni). - 1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro e un barografo; e) un termometro e uno psicrometro; f) due binocoli di tipo prismatico; g) per le navi non munite di girobussola due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purche' abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 8 chilogrammi; i) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 15 chilogrammi; l) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri delle eliche indicanti anche il senso di marcia con quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di comando ed in sala macchine nonche' sulle alette di plancia delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o piu'; m) un solcometro meccanico per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' uno elettromeccanico con indicatori sul ponte di comando ed in sala macchine per navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche, radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dai servizi idrografici di Stato; o) compasso, parallele e rapportatore: doppia dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi o brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali ed inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne con le prescritte lampadine di rispetto; s) due sestanti; t) codice della navigazione e relativo regolamento, codice civile, presente regolamento; regolamento per evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962 sulla sicurezza della navigazione, convenzione. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente comma 1, con le seguenti varianti: se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; non e' prescritta la dotazione del codice civile; e' sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo prismatico; b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata per fondali di 40 metri. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondita', un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilita' nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1. 4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
Art. 40
Modifiche all'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 145 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 145 (Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia). - 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente art. 144. Le navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente art. 144 punti a), b), c), d) e). 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione costiera. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente: a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio: 1) alberatura, secondo i piani della nave; 2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Art. 41
Esclusione per le navi lagunari
1.Nel titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 148 e' premesso il seguente: «Art. 147-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi lagunari.».
Art. 42
1.Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente: «Titolo VII-bis Stazione radioelettrica per le navi lagunari Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari. Capitolo I Prescrizioni Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente. 2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente. 3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo. Capitolo II Requisiti tecnici e manutenzione Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). - 1. La stazione radio e' sistemata in modo che: a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento; b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti; c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilita' operativa; d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse; e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione radioelettrica. 2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity). 3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo. 4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua. Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. 2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva e': a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento; b) indipendente e dedicata; c) di agevole e facile inserzione; d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare; e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica; f) provvista di voltmetro e amperometro. 3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1. E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici. 2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici. 3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell'ente tecnico. Capitolo III Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1. La stazione radio e' corredata della licenza della stazione radioelettrica. 2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti: a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica; b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio; c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI; d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la societa' titolare di autorizzazione generale; e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica. 3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo. Art. 168-octies (Impianti facoltativi). - 1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'articolo 168-ter. Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1. L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero. Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). - 1. Le navi non hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967. Art. 168-undecies (Applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti. Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».
Art. 43
Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 180 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Navi usate occasionalmente come rimorchiatori). - 1. L'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneita' per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unita' da rimorchiare. 1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».
Art. 44
Esclusione per le navi lagunari
1.Nel titolo VI del libro III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 187 e' premesso il seguente: «Art. 186-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi lagunari.».
Art. 45
Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1.All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».
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