DECRETO 12 ottobre 2022, n. 205

Type Decreto
Publication 2022-10-12
Ultimo aggiornamento 2023-01-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363: «Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme: a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio; b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione; c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione; d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa; e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; f) per le prestazioni relative al collaudo; g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio; h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.

Art. 3

Finalita' e contenuti del progetto

3.Il Progetto, al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati, e' redatto in conformita' agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4.Il Progetto tiene altresi' conto dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contenuti del Progetto e le modalita' di gestione dell'invaso sono descritti nell'Allegato 3 e, per i casi previsti dall'articolo 1, comma 4, nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 12 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza. 3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita'; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.». - Per l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. 2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'art. 66, approvano altresi' piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo art. 65. In caso di inerzia da parte delle Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate. 3. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, comma 2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche' della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza. 5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. 6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita' previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali. 7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.» - Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: «Art. 7 (Piani di gestione del rischio di alluvioni). - 1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita'. 3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'art. 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. 4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali: a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacita' di espansione naturale delle piene; c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; d) la gestione del suolo e delle acque; e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; f) l'uso del territorio; g) la conservazione della natura; h) la navigazione e le infrastrutture portuali; i) i costi e i benefici; l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attivita' di: a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali; b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente. 6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. 7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8. 8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. 9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'art. 11, comma 3.».

Art. 4

Procedure di approvazione del progetto

1.Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.Il Progetto e' approvato dalla regione, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Progetto approvato e' trasmesso dalla regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

3.Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di piu' regioni, ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto interessino il territorio di piu' regioni, il Progetto e' approvato dalla regione competente al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica alla quale l'invaso e' asservito, d'intesa con le regioni interessate.

4.Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 la regione verifica la conformita' del Progetto al Piano di gestione del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5.Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le modalita' operative per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto della presentazione del Progetto stesso, possono essere presentati dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei mesi prima delle relative operazioni. In tal caso il Progetto comprende, comunque, oltre alla caratterizzazione, il programma generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, la definizione di dettaglio delle operazioni previste a breve termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e di quelle relative agli svasi per manutenzione e ispezione. La regione, all'atto di approvazione del progetto, puo' in ogni caso prescrivere motivatamente la presentazione di piani operativi, con l'esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

6.Con l'approvazione del progetto e, se presentati, dei piani operativi, il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione meramente specificativi di operazioni gia' autorizzate con l'approvazione del progetto.

7.Il progetto e' aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilita' delle operazioni di svaso, di sfangamento e sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, nonche' sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, puo' chiedere al gestore un aggiornamento del progetto, anche prima del termine previsto dal primo periodo del presente comma.

8.Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, il Progetto puo' essere aggiornato con una frequenza inferiore rispetto a quanto indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni dall'approvazione dello stesso, salvo manifestazione di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso.

9.Per gli sbarramenti che determinano invasi destinati esclusivamente alla laminazione delle piene, compresi quelli costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, puo' assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo di mantenere integra la capacita' di laminazione di progetto. A tali fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, il piano di manutenzione e' trasmesso dal gestore alla regione che puo' dettare prescrizioni anche di carattere ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano di manutenzione, permane l'obbligo di presentazione del progetto, redatto con i contenuti di cui alla lettera G) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Nel caso in cui il mantenimento o recupero della capacita' di laminazione debba essere attuato anche attraverso il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento, la regione puo' chiedere al gestore la presentazione del progetto contenente anche le informazioni di cui alle lettere da A) a F) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di svaso in seguito ad eventi di piena nonche' di asportazione meccanica dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali sbarramenti, non si applicano le disposizioni in tema di comunicazioni preventive di cui all'articolo 7, comma 2, salvo diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di approvazione del piano di manutenzione o del progetto.

10.Per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione, il progetto e' presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche sperimentale o provvisorio, dell'impianto di ritenuta. A seguito della relativa approvazione il Progetto e' inserito nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

11.Copia del progetto approvato e' conservata presso la casa di guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa disponibile alle autorita' preposte ai controlli.

Note all'art. 4: - Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Capacita' utile sostenibile

1.La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino di una capacita' utile sostenibile entro il periodo di validita' del Progetto inferiore alla capacita' utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettivita' derivanti dal ripristino della capacita' utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile.

2.Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di determinazione da parte della regione della capacita' utile sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione del progetto e' subordinata alla redazione del piano e del cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento della capacita' utile sostenibile.

3.La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da eventuali responsabilita' conseguenti all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di manutenzione dell'impianto di ritenuta.

4.Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile da mantenere o ripristinare.

Note all'art. 5: - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Misure per la tutela della qualita' dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attivita' di gestione degli invasi

3.In assenza di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4 al presente regolamento.

4.Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, le regioni disciplinano le modalita' di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso. Ai fini della definizione delle modalita' di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 5 al presente regolamento. La regione puo', inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione del Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di ulteriori elementi finalizzati alla corretta caratterizzazione dei sedimenti. Il gestore puo' concordare il piano di caratterizzazione dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In assenza di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.

5.Le regioni definiscono apposite intese con il gestore e gli altri soggetti interessati, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del Progetto, con particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo riutilizzo, previa valutazione della sua idoneita' secondo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e dalla pertinente normativa in materia, nonche' previa valutazione della non alterazione del naturale processo di trasporto solido del corso d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale dei corpi idrici a valle.

6.Ai fini del suo aggiornamento, il Progetto tiene conto dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i cui dati sono resi disponibili all'Autorita' di bacino distrettuale.

7.Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e di attuare tutte le operazioni di sfangamento e sghiaiamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalita' degli organi di scarico e di presa ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalita' per le quali e' stata concessa la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, nonche' ai contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.

8.Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilita' e le condizioni per l'utilizzo degli scarichi e l'eventuale monitoraggio post evento dei corpi idrici interessati, come specificato nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.

Art. 7

Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni

1.Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli piani operativi, nonche' delle eventuali prescrizioni impartite dalla regione in fase di approvazione.

2.Almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento il gestore ne da' comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla regione, all'Autorita' idraulica, all'Autorita' di bacino distrettuale e agli altri enti interessati, ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori dei siti designati ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico integrato, nonche' agli altri soggetti individuati dalla regione in sede di approvazione del Progetto, fornendo il programma delle attivita' previste comprensivo della tempistica di dettaglio delle stesse.

3.Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati negli albi pretori dei comuni e delle province interessate e nei relativi siti internet istituzionali, nonche' pubblicati dal gestore, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

4.A conclusione delle operazioni di cui al comma 1 e' presentato alla regione e all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento un rapporto tecnico contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da presentarsi entro tre mesi dal termine del monitoraggio, puo' essere considerato quale aggiornamento del Progetto qualora il suo contenuto sia considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo.

5.Sulla base del rapporto di cui al comma 4, la regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento puo' imporre ulteriori misure di mitigazione o riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto ovvero disporre la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le facolta' di cui al presente comma sono esercitate dalla regione titolare del potere concessorio sulla derivazione di intesa con le altre regioni interessate.

6.La regione informa l'Autorita' di bacino distrettuale e, nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui risultati del monitoraggio.

Note all'art. 7: - La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Commissione europea 22 luglio 1992, n. L 206. - La Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Commissione europea 26 gennaio 2010, n. L 20.

Art. 8

Coordinamento delle operazioni

1.Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati, al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti.

3.Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare del potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni nelle procedure di cui all'articolo 4.

Note all'art. 8: - Per gli articoli 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

Art. 9

Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico

Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959: «Art. 16 (Obblighi del richiedente la concessione o concessionario). - Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione alla quale e' connesso lo sbarramento e' obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonche' ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa e degli scarichi. Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un funzionario del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi.».

Art. 10

Istituzione del tavolo tecnico

1.E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei relativi allegati, nonche' di provvedere al monitoraggio della complessiva attuazione del regolamento per verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche.

3.Il tavolo tecnico di cui al comma 2 si riunisce, a cadenza almeno annuale, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, con verbalizzazione delle relative attivita'.

4.Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 11

Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di invarianza

1.I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ancorche' non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004.

2.I progetti di cui al comma 1, nonche' quelli gia' approvati dalla regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

4.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.

5.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli

Visto, Il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 3994

Note all'art. 11: - Per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, si veda nelle note alle premesse.

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1, comma 4) Progetto di gestione semplificato Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, e' possibile presentare un progetto di gestione semplificato contenente le informazioni di cui al presente allegato. 1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all'invaso. corografia generale del bacino idrografico d'interesse e degli eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso; dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione in esame; presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni reciproche; indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; produzione solida annua del bacino in base ai rilievi batimetrici dell'invaso, interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento; regime idrologico allo sbarramento; portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata; serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo giornaliero. 2. Caratterizzazione dell'invaso e dello sbarramento, degli organi di scarico e derivazione. Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello sbarramento e dell'invaso, corredata di elaborati in formato digitale per i dati grezzi acquisiti: schema complessivo dell'impianto di cui il bacino e' parte funzionale; riferimenti (nominativo, recapito, sede legale ecc..) del concessionario e del gestore se diverso; nome del corso d'acqua sbarrato; tipologia e caratteristiche dello sbarramento; quote di minima e massima regolazione; planimetria, caratteristiche geometriche e sezioni della diga, caratteristiche geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di derivazione e, se presente, caratteristiche e ubicazione dell'avandiga; volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di progetto; curve quote/volumi di progetto dell'invaso; caratteristiche geometriche dell'invaso: area, lunghezza e larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di massima regolazione; dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo, portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati). 3. Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di interrimento e delle acque invasate. Rilievi batimetrici dell'invaso e relativa analisi quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato digitale. Gli elaborati dovranno contenere i seguenti dati: data di effettuazione dei rilievi; condizioni di riferimento; modalita' di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure); tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal rilevamento; traccia della navigazione con indicazione punti di misura (per rilievo batimetrico) esplicitati nel sistema di riferimento utilizzato; carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica); carta di confronto con precedenti batimetrie, se esistenti, con evidenziate le aree di deposito e di erosione; DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata; localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di sedimento; caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso secondo quanto previsto dall'Allegato 5, punto 2 (in assenza di specifiche tecniche da parte della regione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3); descrizione delle pregresse attivita' operative di gestione dell'invaso; indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo il Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico, se disponibili. Qualora il corpo idrico non sia oggetto di monitoraggio come corpo idrico lacustre, e' richiesta la caratterizzazione chimico-fisica della colonna d'acqua. elenco delle specie ittiche presenti nell'invaso (nel caso di svasi consistenti). Al fine di caratterizzare il grado di interrimento dell'invaso devono essere indicati/allegati: volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume di invaso ed il volume utile di regolazione al momento della redazione del Progetto, confrontati con quelli originari e con precedenti rilievi, nonche' il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento nel corso del suo esercizio; planimetrie e relative sezioni basate su rilievi idonei a definire la morfometria del fondo dell'invaso; valutazione dello stato di interrimento in prossimita' degli organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento di monte della diga corredato di sezioni trasversali e longitudinali riportanti anche il profilo geometrico degli imbocchi in scala adeguata. 4. Caratterizzazione dei corpi idrici a valle. La caratterizzazione riguarda i corpi idrici potenzialmente ricadenti nella cosiddetta «area di influenza»: nomi dei corpi idrici a valle; portata massima transitabile a valle ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» (c.d. «Direttiva Dighe»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014; presenza di altri invasi a valle e individuazione delle possibili interazioni. In caso sia necessario effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento la caratterizzazione riguarda anche il regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se rilasci frequenti) e la caratterizzazione geomorfologica del corridoio fluviale. 5. Parte operativa Il progetto di gestione semplificato, con riferimento alle sezioni precedenti, riporta i contenuti effettivamente applicabili al caso in esame, considerando che per gli invasi con interrimento trascurabile di norma non sono previste operazioni per la gestione dei sedimenti. Il Progetto semplificato comprende comunque le informazioni di dettaglio relative alle operazioni di svaso per manutenzione ed ispezione ed alle operazioni a carattere sistematico e ripetitivo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e di cui all'allegato 3, lettere C) (Informazioni necessarie per le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento) ed E) (Piano delle comunicazioni).

Allegato 2

Allegato 2 Criteri per la definizione della capacita' utile sostenibile ai sensi dell'articolo 5 La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, puo' stabilire il ripristino di una capacita' utile sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno uno dei criteri di valutazione sotto indicati, cui possono aggiungersi ulteriori elementi derivanti dalle particolari condizioni sito specifiche dell'invaso: a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico significativo aumento del trasporto solido in ingresso al serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso del suolo o dissesti idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a base del progetto originario della diga per la stima del volume morto; tasso accertato di interrimento medio annuo, tale da ridurre l'efficacia di pur frequenti interventi di sfangamento e sghiaiamento; significativi fenomeni di instabilita' spondale verificatisi nel corso dell'esercizio dell'impianto che hanno generato accumuli di sedimenti nel serbatoio; impianti di ritenuta che gia' dal periodo iniziale di esercizio si sono trasformati, a causa dell'interrimento, in impianti del tipo ad «acqua fluente» ovvero con perdita della funzione di regolazione dei volumi di deflusso; riduzione del volume utile di regolazione non comportante, sulla base dell'aggiornamento delle valutazioni idrologiche e nell'orizzonte temporale di validita' del progetto, significative riduzioni delle portate e dei volumi necessari per l'uso concesso; b. analisi tecnico/gestionali e sull'uso della risorsa idrica assenza di previsioni di incremento del fabbisogno idrico nei piani e programmi adottati dalle amministrazioni competenti e di una specifica valutazione della attuabilita' del co-uso della risorsa per finalita' attualmente non previste dalla concessione, che motivino stabili diminuzioni delle necessita' d'uso della risorsa idrica rispetto alle previsioni di progetto tali da rendere sufficiente una capacita' utile inferiore a quella originaria; criticita' derivanti dalle operazioni di recupero della capacita' utile originaria per interferenza con invasi artificiali a monte o a valle, valutate nell'ambito di una analisi complessiva del volume di sedimenti coinvolti; c. aspetti di sicurezza dell'impianto di ritenuta compatibilita' della capacita' utile sostenibile con la sicurezza dello sbarramento e degli scarichi, salvo l'approvazione tecnica da parte dell'amministrazione vigilante sulla sicurezza dell'invaso di eventuali interventi di miglioramento della sicurezza dell'impianto di ritenuta coerenti con la capacita' utile sostenibile determinata dalla regione; d. aspetti ambientali garanzia della tutela ambientale e dell'ecosistema per l'invaso e per i corpi idrici di valle conseguenti al parziale recupero della capacita' di invaso originaria; caratteristiche chimico-fisiche e/o volume dei sedimenti da rimuovere tali da rendere ambientalmente preferibile il mantenimento degli stessi all'interno dell'invaso; caratteristiche del sito e del territorio interessato dalle operazioni tali da rendere ambientalmente non sostenibile recuperare integralmente la capacita' di invaso.

Allegato 3

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