LEGGE 31 luglio 2023, n. 117

Type Legge
Publication 2023-07-31
Ultimo aggiornamento 2023-08-30
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 3.30 Consultazioni 1. Se non e' possibile risolvere una controversia amichevolmente come previsto all'articolo 3.29 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, presenta all'altra parte una richiesta di consultazioni. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della societa' stabilita in loco; b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate; c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e e) gli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente e' un investitore dell'altra parte, che possiede o controlla l'investimento disciplinato, compresa, se del caso, la societa' stabilita in loco in relazione alla quale e' stata presentata una richiesta di consultazioni. Se la richiesta di consultazioni e' presentata da uno o piu' ricorrenti o per conto di una o piu' societa' stabilite in loco, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o societa' stabilita in loco. 2. La richiesta di consultazioni e' presentata: a) entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la societa' stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla societa' stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una societa' stabilita in loco; o b) entro due anni dalla in cui il ricorrente o, se del caso, la societa' stabilita in loco, abbia cessato di esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dal diritto interno e, in ogni caso, non oltre sette anni dalla data in cui il ricorrente per la prima volta sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla societa' stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una societa' stabilita in loco1 ; ______ 1 Il paragrafo 2, lettera b), non si applica qualora si applichi l'allegato 12 (Procedimenti paralleli). 3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia, le consultazioni si tengono: a) ad Hanoi, se le consultazioni vertono su misure del Vietnam; b) a Bruxelles, se le consultazioni vertono su misure dell'Unione; o c) nella capitale dello Stato membro dell'Unione interessato, se la richiesta di consultazioni verte unicamente su misure adottate da tale Stato membro. Le consultazioni possono tenersi anche tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo, in particolare se e' coinvolta una piccola o media impresa. 4. Salvo che le parti della controversia concordino un termine piu' lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni. 5. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia rinunciato al procedimento nel quadro della presente sezione e non possa presentare una domanda a norma della stessa. Tale periodo puo' essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 6. I termini di cui ai paragrafi 2 e 5 non rendono le domande irricevibili se il ricorrente puo' dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda e' attribuibile all'impossibilita' del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dalla parte interessata, purche' il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilita' di farlo. 7. La richiesta di consultazioni e' inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. Se vengono individuate misure adottate da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa anche allo Stato membro interessato.

Accordo-art. 3.31

ARTICOLO 3.31 Mediazione 1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore puo' a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione ne' del Vietnam. 5. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale e' stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

Accordo-art. 3.32

ARTICOLO 3.32 Avviso dell'intenzione di presentare una domanda 1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente puo' notificare un avviso in cui specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di presentare la domanda di risoluzione della controversia a norma della presente sezione e contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della societa' stabilita in loco; b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate; c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; e d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto. L'avviso dell'intenzione di presentare una domanda viene inviato all'Unione o al Vietnam, a seconda dei casi. Se viene individuata una misura adottata da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa anche allo Stato membro interessato. 2. Se l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda e' stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto e, una volta effettuata tale determinazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso comunica al ricorrente se ad agire in qualita' di convenuto e' l'Unione o uno Stato membro dell'Unione. 3. Qualora il ricorrente non sia stato informato della determinazione del convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda: a) se le misure indicate nell'avviso sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualita' di convenuto; o b) se le misure indicate nell'avviso comprendono misure adottate dall'Unione, l'Unione agisce in qualita' di convenuto. 4. Il ricorrente puo' presentare una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) basandosi sulla determinazione di cui al paragrafo 2 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro i termini di cui al paragrafo 2, conformemente al paragrafo 3. 5. Qualora, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 2, il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, ne' l'Unione ne' lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilita' della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, ne' altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidita' della domanda o della sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa. 6. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 2. 7. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

Accordo-art. 3.33

ARTICOLO 3.33 Presentazione di una domanda 1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente puo' presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), purche' siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda). 2. Una domanda puo' essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie: a) la convenzione ICSID; b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti ("regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a); c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o d) qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo puo' presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c). 3. Tutte le richieste specificate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c). 4. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello. 5. Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtu' delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie. 6. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

Accordo-art. 3.34

ARTICOLO 3.34 Altre domande 1. Un ricorrente non presenta una domanda al tribunale se ha una domanda pendente dinanzi a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente. 2. Il ricorrente che agisca per proprio conto non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure e' controllata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente. 3. Il ricorrente che agisca per conto di una societa' stabilita in loco non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della societa' stabilita in loco oppure e' controllata, direttamente o indirettamente, dalla societa' stabilita in loco abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente. 4. Prima di presentare una domanda il ricorrente fornisce: a) elementi di prova atti a dimostrare che egli stesso e, ove pertinente a norma dei paragrafi 2 e 3, qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente o della societa' stabilita in loco, oppure qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata dal ricorrente o dalla societa' stabilita in loco, hanno ritirato le domande pendenti di cui al paragrafo 1, 2 o 3; e b) una rinuncia al suo diritto e, se del caso, al diritto della societa' stabilita in loco, di avviare qualunque domanda di cui al paragrafo 1. 5. Il presente articolo si applica in combinato disposto con l'allegato 12 (Procedimenti paralleli). 6. La rinuncia presentata a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di nazionalita' richieste per avviare un procedimento a norma del presente accordo. 7. I paragrafi da 1 a 4, compreso l'allegato 12 (Procedimenti paralleli), non si applicano quando le domande depositate dinanzi a un organo giurisdizionale interno sono avviate al solo scopo di ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori e non comportano il pagamento di un risarcimento pecuniario. 8. Se le domande sono presentate a norma sia della presente sezione sia della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), oppure a norma sia della presente sezione sia di un altro accordo internazionale riguardante un trattamento analogo a quello che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), una divisione del tribunale istituita a norma della presente sezione, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, tiene in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza i procedimenti a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) o di un altro accordo internazionale. A tal fine essa puo' anche sospendere il procedimento, qualora lo ritenga necessario. Nell'agire a norma della presente disposizione il tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6.

Accordo-art. 3.35

ARTICOLO 3.35 Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda 1. E' possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la presentazione della domanda e' corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale secondo le procedure di cui alla presente sezione ed e' accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie; b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1; d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni); e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e f) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.34 (Altre domande). 2. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.

Accordo-art. 3.36

ARTICOLO 3.36 Consenso 1. Il convenuto presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione. 2. Al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) il ricorrente comunica il proprio consenso secondo le procedure di cui alla presente sezione. 3. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 implica che: a) le parti della controversia si astengono dal dare esecuzione a una sentenza pronunciata a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale); e b) le parti della controversia si astengono dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza1 . ______ 1 Si precisa che la presente lettera si applica in combinato disposto con l'articolo 3.57 (Esecuzione delle sentenze definitive). 4. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 e' ritenuto conforme: a) all'articolo 25 della convenzione ICSID e alle disposizioni del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e b) all'articolo II della Convenzione di New York del 1958 per quanto concerne una convenzione scritta.

Accordo-art. 3.37

ARTICOLO 3.37 Finanziamento da parte di terzi 1. In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che si avvale di tale finanziamento notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonche' il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. Tale notifica e' effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo di finanziamento e' concluso o la donazione o sovvenzione e' concessa. 3. Nell'applicare l'articolo 3.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Accordo-art. 3.38

ARTICOLO 3.38 Tribunale 1. E' istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 2. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, tre del Vietnam e tre di paesi terzi1 . ______ 1 Anziche' proporre la nomina di tre membri che siano suoi cittadini, ciascuna parte puo' proporre di nominare fino a tre membri di altre nazionalita'. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati cittadini della parte che ne ha proposto la nomina. 3. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2. 4. I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico. E' auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 5. Il mandato dei membri del tribunale e' di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di cinque delle nove persone nominate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, e' di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale. 6. Nell'esame delle cause il tribunale e' organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno e' cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno e' cittadino del Vietnam e uno e' cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che e' cittadino di un paese terzo. 7. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le loro funzioni. 8. Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e saranno nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 9. In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro cittadino di un paese terzo, che deve essere designato dal presidente del tribunale. Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente e' una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 10. Il tribunale puo' stabilire le proprie procedure di lavoro. Tali procedure sono compatibili con le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e con la presente sezione. Se il tribunale decide di procedere in tal senso, il presidente del tribunale stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale e lo presenta al comitato. Il progetto di procedure di lavoro e' adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non e' adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato, a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione. 11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali norme integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale puo' adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale sono anonime. 13. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attivita' in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. 14. Affinche' la loro disponibilita' sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un onorario giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 16, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale a norma della presente sezione. 15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 16. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 17, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo, determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID, in vigore alla data della presentazione della domanda ed e' suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4. 17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate. 18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.39

ARTICOLO 3.39 Tribunale d'appello 1. E' istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze del tribunale. 2. Il tribunale d'appello e' composto da sei membri, dei quali due sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, due del Vietnam e due di paesi terzi. 3. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina i sei membri del tribunale d'appello1 . ______ 1 Anziche' proporre la nomina di due membri che hanno la sua nazionalita', ciascuna parte puo' proporre di nominare fino a due membri con un'altra nazionalita'. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati in possesso della nazionalita' della parte che ne ha proposto la nomina. 4. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste ai paragrafi 2 e 3. 5. Il mandato dei membri del tribunale d'appello e' di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, e' di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. 6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente, estratti a sorte per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 7. I membri del tribunale d'appello possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico e le qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. E' auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 8. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello e' organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno e' cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno e' cittadino del Vietnam e uno e' cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che e' cittadino di un paese terzo. 9. La composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello e' stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le loro funzioni. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale d'appello. 10. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. Le procedure di lavoro sono compatibili con la presente sezione e le istruzioni di cui all'allegato 13 (Procedure di lavoro del tribunale d'appello). Il presidente del tribunale d'appello stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale d'appello e lo presenta al comitato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il progetto di procedure di lavoro e' adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non e' adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale d'appello apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale d'appello presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione. 11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali disposizioni integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale d'appello puo' adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale d'appello si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale d'appello pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale d'appello sono anonime. 13. I membri del tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attivita' in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. 14. I membri del tribunale d'appello ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un compenso giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente al paragrafo 16 per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello a norma della presente sezione. 15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 16. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione che stabilisce l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello. Tali onorari e spese sono suddivisi dal tribunale d'appello, tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4. 17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate. 18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.40

ARTICOLO 3.40 Norme etiche 1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo1 , non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia ne' partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualita' di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne. ______ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo, sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilita'. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

Accordo-art. 3.41

ARTICOLO 3.41 Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie Le parti avviano negoziati per un accordo internazionale volto a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso a un meccanismo multilaterale d'appello o distinto da quest'ultimo, applicabile alle controversie nel quadro del presente accordo. Le parti possono pertanto decidere di non applicare determinate parti della presente sezione. Il comitato puo' adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie

Accordo-art. 3.42

ARTICOLO 3.42 Diritto applicabile e norme di interpretazione 1. Il tribunale e il tribunale d'appello decidono se, come asserito dal ricorrente, le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti). 2. Nel pronunciare le proprie decisioni il tribunale e il tribunale d'appello applicano le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e altre disposizioni del presente accordo, ove applicabili, nonche' altre norme o altri principi di diritto internazionale applicabili tra le parti e tengono in considerazione, come una questione di fatto, il pertinente diritto interno della parte coinvolta nella controversia. 3. Si precisa che il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dall'interpretazione del diritto interno condivisa dagli organi giurisdizionali o dalle autorita' competenti a interpretare il pertinente diritto interno, e qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale e dal tribunale d'appello non e' vincolante per gli organi giurisdizionali e le autorita' delle parti. Il tribunale e il tribunale d'appello non sono competenti a statuire sulla legittimita' di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte coinvolta nella controversia. 4. Il tribunale e il tribunale d'appello interpretano il presente accordo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. 5. Se insorgono gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative alla presente sezione, il comitato puo' adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello. Il comitato puo' decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

Accordo-art. 3.43

ARTICOLO 3.43 Misure antielusione Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilita', nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilita' di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

Accordo-art. 3.44

ARTICOLO 3.44 Eccezioni pregiudiziali 1. Il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda e' manifestamente infondata entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima riunione della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione motivandole debitamente. Se l'eccezione perviene dopo la prima riunione della divisione del tribunale, il tribunale emette tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria non appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nell'emettere la decisione il tribunale presume che i fatti addotti siano veri e puo' anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 4. La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 3.45 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda e lascia impregiudicato il potere di un tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali. Si precisa che tale eccezione puo' essere sollevata anche per dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella competenza del medesimo.

Accordo-art. 3.45

ARTICOLO 3.45 Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali, quali un'eccezione volta a dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella sua competenza, e fatto salvo il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto volta a dimostrare che, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Tale eccezione non puo' essere presentata nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.44 (Eccezioni preliminari), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito a tale eccezione, motivandole debitamente.

Accordo-art. 3.46

ARTICOLO 3.46 Trasparenza del procedimento 1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8. 2. La richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di ricusazione e la decisione in merito a tale ricusazione a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche) nonche' la richiesta di riunione delle domande a norma dell'articolo 3.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL. 3. Fatto salvo l'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo. 4. Fatto salvo l'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilita' di espungere informazioni riservate o protette1 . __ 1 Si precisa che le informazioni riservate o protette, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL, comprendono informazioni governative classificate. 5. I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalita'. 6. Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle parti il comitato puo' adottare una decisione a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilita' di tale articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo. 7. Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, ne' le parti della controversia ne' il tribunale possono divulgare a qualsiasi parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite1 . ____ 1 Si precisa che, se una parte della controversia che ha presentato le informazioni decide di ritirare, in tutto o in parte, la sua comunicazione contenente tali informazioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'altra parte della controversia ripresenta, ove necessario, documenti completi ed espunti provvedendo a sopprimere le informazioni ritirate dalla parte della controversia che per prima le ha presentate o a ridesignare le informazioni in modo coerente con la designazione fornita dalla parte della controversia che per prima le ha presentate. 8. Una parte della controversia puo' divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinche' dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

Accordo-art. 3.47

ARTICOLO 3.47 Decisioni provvisorie Il tribunale puo' ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettivita' della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non puo' ordinare il sequestro di beni ne' impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.

Accordo-art. 3.48

ARTICOLO 3.48 Garanzia a copertura delle spese 1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale puo' ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalita' o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti. 2. Se la garanzia a copertura delle spese non e' costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale puo' disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

Accordo-art. 3.49

ARTICOLO 3.49 Rinuncia agli atti Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti del procedimento tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorita' del tribunale cessa. Il ricorrente non puo' in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

Accordo-art. 3.50

ARTICOLO 3.50 Lingua del procedimento 1. Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento. 2. Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinche' la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale1 . ______ 1 Nel valutare l'efficacia economica del procedimento, il tribunale dovrebbe tenere conto delle spese sostenute dalle parti della controversia e dal tribunale nell'esame della giurisprudenza e della dottrina suscettibili di essere invocate dalle parti della controversia.

Accordo-art. 3.51

ARTICOLO 3.51 parte non coinvolta nella controversia 1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia: a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e b) su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 2. La parte non coinvolta nella controversia puo' assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.

Accordo-art. 3.52

ARTICOLO 3.52 Relazioni di esperti Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, puo' nominare uno o piu' esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

Accordo-art. 3.53

ARTICOLO 3.53 Sentenza provvisoria 1. Se conclude che una misura oggetto della controversia viola una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), il tribunale, sulla base di una richiesta del ricorrente e sentite le parti della controversia, puo' ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue: a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, anziche' provvedere alla restituzione, abbia la possibilita' di corrispondere il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, determinati in modo coerente con le pertinenti disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). Se la domanda e' stata presentata per conto di una societa' stabilita in loco, qualsiasi sentenza a norma del presente paragrafo stabilisce che: a) il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili sono corrisposti alla societa' stabilita in loco; e b) le eventuali restituzioni sono corrisposte alla societa' stabilita in loco. Il tribunale non puo' disporre l'abrogazione del trattamento in questione. 2. Il risarcimento pecuniario non puo' eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua societa' stabilita in loco, a seguito della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi gia' corrisposti dalla parte interessata. Si precisa che, nel momento in cui presenta una domanda per proprio conto, l'investitore puo' recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in relazione al proprio investimento disciplinato. 3. Il tribunale non puo' riconoscere risarcimenti di carattere punitivo. 4. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento1 . In casi eccezionali il tribunale puo' ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese spese di rappresentanza e di assistenza legale ragionevoli, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non e' giustificata dalle circostanze del caso. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo. ______ 1 Si precisa che l'espressione "spese del procedimento" comprende: a) spese ragionevoli per la consulenza di esperti e altre tipologie di assistenza richieste dal tribunale, e b) spese ragionevoli per i viaggi e altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale. 5. Il comitato puo' adottare regole supplementari in materia di onorari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o una piccola o media impresa. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 6. Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non puo' essere rispettato, il tribunale adotta una decisione a tal fine indicando i motivi di tale ritardo.

Accordo-art. 3.54

ARTICOLO 3.54 Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti: a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; o c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Puo' inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. 3. Se il tribunale d'appello rileva che l'appello e' fondato, la sua decisione modifica o annulla, in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. 4. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora cio' non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale. 5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello fino alla data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. Salvo quando circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del procedimento non puo' in alcun caso superare i 270 giorni. 6. La parte della controversia che impugna la sentenza costituisce una garanzia atta a coprire le spese dell'appello e un importo ragionevole che deve essere determinato dal tribunale d'appello alla luce delle circostanze del caso. 7. Per quanto riguarda la procedura d'appello si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3.37 (Finanziamento da parte di terzi), 3.46 (Trasparenza del procedimento), 3.47 (Decisioni provvisorie), 3.49 (Rinuncia agli atti), 3.51 (parte non coinvolta nella controversia), 3.53 (Sentenza provvisoria) e 3.56 (Indennizzo o altre forme di riparazione).

Accordo-art. 3.55

ARTICOLO 3.55 Sentenza definitiva 1. Una sentenza provvisoria pronunciata a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna parte della controversia l'ha impugnata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 1. 2. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia respinto tale appello a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 2, la sentenza provvisoria diventa definitiva alla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione. 3. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui e' stata emessa la decisione definitiva del tribunale d'appello. 4. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e abbia rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, una volta sentite, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia. 5. Ai fini della presente sezione l'espressione "sentenza definitiva" comprende qualsiasi decisione definitiva del tribunale d'appello pronunciata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.56

ARTICOLO 3.56 Indennizzo o altre forme di riparazione Il tribunale non accetta come difesa, domanda riconvenzionale, compensazione o domanda analoga valida, il fatto che l'investitore abbia ricevuto o ricevera', in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione in relazione alla totalita' o a parte della riparazione richiesta in una controversia promossa a norma della presente sezione.

Accordo-art. 3.57

ARTICOLO 3.57 Esecuzione delle sentenze definitive 1. Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione: a) vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e b) non puo' essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento ne' di qualsiasi altro mezzo di ricorso. 2. Le parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione e' vincolante; ciascuna parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto e' il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'articolo 3.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam e' il convenuto. 4. Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam e' il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo piu' lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustifichino. 5. L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione. 6. Si precisa che l'articolo 4.18 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione. 7. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali. 8. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

Accordo-art. 3.58

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