LEGGE 31 luglio 2023, n. 117

Type Legge
Publication 2023-07-31
Ultimo aggiornamento 2023-08-30
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 3.58 Ruolo delle parti 1. Le parti non offrono protezione diplomatica ne' avviano un ricorso internazionale in relazione a una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione di cui alla presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilita' di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione a una misura di applicazione generale, qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo e in relazione a tale misura sia stata presentata una domanda per quanto riguarda un investimento specifico a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 3.51 (parte non coinvolta nella controversia) e all'articolo 5 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

Accordo-art. 3.59

ARTICOLO 3.59 Riunione delle domande 1. Qualora due o piu' domande presentate a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il convenuto puo' presentare al presidente del tribunale una richiesta di riunione di tali domande o di parti di esse. La richiesta contiene: a) i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si richiede la riunione; b) la portata della riunione richiesta; e c) i motivi alla base della richiesta. Il convenuto trasmette la richiesta a ciascun ricorrente interessato da una domanda in relazione alla quale il convenuto intende ottenere la riunione. 2. Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si intende ottenere la riunione concordano sulla riunione delle domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Dopo aver ricevuto tale richiesta congiunta, il presidente del tribunale costituisce una nuova divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) ("divisione incaricata di riunire le domande"), competente sulla totalita' o su parte delle domande che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione. 3. Se le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non sono giunte a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale). La divisione incaricata di riunire le domande dichiara la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte delle domande se, una volta esaminate le osservazioni formulate dalle parti della controversia, decide che cio' permetterebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze. 4. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento sulla base delle norme in materia di risoluzione delle controversie scelte di comune accordo dai ricorrenti tra quelle di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2. 5. Se i ricorrenti non hanno raggiunto un accordo sulle norme in materia di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione delle domande, la divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento conformemente al regolamento arbitrale UNCITRAL. 6. Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) si dichiarano incompetenti a conoscere delle domande o di parti delle domande in relazione alle quali e' competente la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande; i procedimenti istruiti da tali divisioni sono sospesi o aggiornati, a seconda dei casi. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande pronuncia in relazione alle parti delle domande su cui ha dichiarato la propria competenza e' vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale). 7. Un ricorrente puo' ritirare la domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo e tale domanda non puo' essere ripresentata, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 8. Su richiesta del convenuto, la divisione incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi 3 e 6, puo' decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1. 9. Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione incaricata di riunire le domande puo' prendere misure opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

Accordo-art. 4.1

ARTICOLO 4.1 Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti della parte UE e del Vietnam. 2. Il comitato si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Vietnam, salvo diversa decisione delle parti. Il comitato e' copresieduto dal ministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 3. Il comitato: a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) esamina le questioni relative al presente accordo sottoposte da una parte; d) esamina le difficolta' che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); e) valuta eventuali miglioramenti del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali; f) su richiesta di una delle parti, esamina l'attuazione di eventuali soluzioni concordate per quanto riguarda una controversia nel quadro del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); g) esamina i progetti di procedure di lavoro stabiliti dal presidente del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10; h) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e i) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo. 4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato puo': a) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della societa' civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; b) valutare e raccomandare alle parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo; c) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, anche a norma dell'articolo 3.42 (Diritto applicabile e regole di interpretazione), paragrafo 4, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e i tribunali istituiti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo; e) adottare il proprio regolamento interno; e f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo. 5. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo e previo espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge delle parti, il comitato puo': a) adottare decisioni di nomina dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3; aumentare o diminuire il numero di membri a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 3, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 4; e destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche), paragrafo 5; b) adottare e, successivamente, modificare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 4; tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello; c) adottare una decisione in forza della quale si applica l'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo dell'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento), paragrafo 3; d) fissare l'importo dell'onorario mensile di cui all'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 14, e all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 14, nonche' degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafi 14 e 16, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafi 14 e 16; e) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e le altre spese dei membri del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 17, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 17; f) adottare o respingere i progetti di procedure di lavoro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10; g) adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.41 (Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie); e h) adottare regole supplementari in materia di onorari a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 5.

Accordo-art. 4.2

ARTICOLO 4.2 Processo decisionale del comitato 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato puo' formulare appropriate raccomandazioni alle parti. 3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate di comune accordo.

Accordo-art. 4.3

ARTICOLO 4.3 Modifiche 1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 4.13 (Entrata in vigore). 2. In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilita' lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte.

Accordo-art. 4.4

ARTICOLO 4.4 Fiscalita' 1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpreta nel senso di impedire alle parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

Accordo-art. 4.5

ARTICOLO 4.5 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali: a) la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Accordo-art. 4.6

ARTICOLO 4.6 Eccezioni generali Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) puo' essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure: a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie a garantire la conformita' a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita), ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o iii) alla sicurezza; o f) incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attivita' economiche o di investitori dell'altra parte1 . ______ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte; ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi; iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

Accordo-art. 4.7

ARTICOLO 4.7 Eccezioni specifiche Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).

Accordo-art. 4.8

ARTICOLO 4.8 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di: a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Accordo-art. 4.9

ARTICOLO 4.9 Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non puo' essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di: a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari; b) emissione o commercio di strumenti finanziari; c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorita' preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente; e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

Accordo-art. 4.10

ARTICOLO 4.10 Misure di salvaguardia temporanee In circostanze eccezionali di gravi difficolta' o di minaccia di gravi difficolta' per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

Accordo-art. 4.11

ARTICOLO 4.11 Restrizioni in caso di difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna 1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali: a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe; b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna; c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale; d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione. 2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) natura e portata delle difficolta'; b) ambiente economico e commerciale esterno; o c) interventi correttivi alternativi a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Accordo-art. 4.12

ARTICOLO 4.12 Divulgazione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Accordo-art. 4.13

ARTICOLO 4.13 Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data. 3. Le notifiche conformemente al paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Vietnam. 4. Il presente accordo puo' essere applicato provvisoriamente, con l'accordo delle parti. In tal caso il presente accordo si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e il Vietnam si sono dati reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria. Le parti possono concordare un'altra data. 5. Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne da' notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga al paragrafo 4, purche' l'altra parte abbia espletato le procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria e non sollevi obiezioni a tale applicazione entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono applicate provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica. 6. Una parte puo' porre fine all'applicazione provvisoria dandone notifica scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. 7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Il comitato e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

Accordo-art. 4.14

ARTICOLO 4.14 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. L'Unione o il Vietnam possono notificare per iscritto all'altra parte la loro intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla notifica.

Accordo-art. 4.15

ARTICOLO 4.15 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.14 (Durata), le disposizioni del capo 1 (Obiettivi e definizioni generali), degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), le pertinenti disposizioni del capo 4 nonche' le disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) continuano a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data delle denuncia del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

Accordo-art. 4.16

ARTICOLO 4.16 Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte puo' adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

Accordo-art. 4.17

ARTICOLO 4.17 Persone esercenti poteri pubblici delegati Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinche' qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Accordo-art. 4.18

ARTICOLO 4.18 Mancanza di efficacia diretta Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam puo' disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.

Accordo-art. 4.19

ARTICOLO 4.19 Allegati Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante

Accordo-art. 4.20

ARTICOLO 4.20 Relazioni con altri accordi 1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce ne' estingue gli accordi precedenti tra l'Unione o i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra. 2. Il presente accordo e' parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. 4. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo1 . _ 1 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneita' contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) cessano di produrre effetti. 5. In caso di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), nonche' dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, e' sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo2 . In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) riprendono a produrre effetti3 . ___ 2 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneita' contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) sono sospese. 3 Si precisa che questa frase non rende efficaci gli accordi che non sono ancora entrati in vigore o sono stati denunciati conformemente alle loro disposizioni. 6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 puo' essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) conformemente alle regole e secondo le procedure di cui tale accordo, purche': a) la domanda derivi da una presunta violazione dell'accordo avvenuta prima della data di sospensione dell'applicazione dello stesso a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dell'accordo non e' sospesa a norma del paragrafo 5, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e b) non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di sospensione dell'applicazione dell'accordo a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dello stesso non e' sospesa a norma del paragrafo 5, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda. 7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, una domanda puo' essere presentata a norma del presente accordo conformemente alle regole e secondo le procedure ivi stabilite, purche': a) la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria dello stesso; e b) non siano trascorsi piu' di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda. 8. Si precisa che non possono essere presentate domande a norma del presente accordo e nel rispetto delle regole e delle procedure in esso stabilite se la domanda deriva da una presunta violazione del presente accordo avvenuta prima della data di entrata in vigore dello stesso o, qualora il presente accordo sia applicato provvisoriamente, prima della data di applicazione provvisoria. 9. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 7.

Accordo-art. 4.21

ARTICOLO 4.21 Future adesioni all'Unione 1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per: a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam. 3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. 5. Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.

Accordo-art. 4.22

ARTICOLO 4.22 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo e' da intendersi conformemente alle lettere a) et b), salvo espressa disposizione contraria.

Accordo-art. 4.23

ARTICOLO 4.23 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma inn calce al presente accordo.

Indice Allegati

ALLEGATI DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA Allegato 1: Autorita' competenti Allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale Allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti Allegato 4: Intesa sull'espropriazione Allegato 5: Debito pubblico Allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti Allegato 7: Regolamento di procedura Allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori Allegato 9: Meccanismo di mediazione Allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti Allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori Allegato 12: Procedimenti paralleli Allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello

Allegato 1

Allegato 1 AUTORITA' COMPETENTI Nel caso della parte UE, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea o un'amministrazione, un'autorita' o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi il diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. Nel caso del Vietnam, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono il governo del Vietnam o il primo ministro del Vietnam, nonche' un'amministrazione, un'autorita' o un organo giurisdizionale.

Allegato 2

Allegato 2 ESENZIONE PER IL VIETNAM IN MATERIA DI TRATTAMENTO NAZIONALE 1. Nei seguenti settori o sottosettori o nelle seguenti attivita' il Vietnam puo' adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato non conforme all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), purche' tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio: a) quotidiani e agenzie di stampa, servizi di stampa, editoria e teleradiodiffusione, in qualsiasi forma; b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese le videoregistrazioni; c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche; d) servizi di investigazione e vigilanza; e) geodesia e cartografia; f) servizi di istruzione secondaria e primaria; g) ricerca, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas nonche' di risorse minerali e naturali; h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione o distribuzione di energia; i) servizi di trasporto di cabotaggio; j) pesca e acquacoltura; k) silvicoltura e caccia; l) lotterie, gioco d'azzardo e scommesse; m) servizi di amministrazione giudiziaria, tra cui i servizi connessi alla nazionalita'; n) applicazione in ambito civile; o) produzione di materiali o attrezzature militari; p) esercizio e gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e q) sovvenzioni. 2. Qualora adotti o mantenga in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam non puo' imporre a un investitore della parte UE, a motivo della sua nazionalita', di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente nel momento in cui tale misura entra in vigore.

Allegato 3

Allegato 3 INTESA SUL TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI Le parti confermano la loro intesa comune sull'applicazione dell'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6: 1. In deroga alla condizione di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettera a), un investitore di una parte che ha in corso una controversia rientrante nell'ambito di applicazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), con la parte con cui ha concluso un accordo scritto che e' stato perfezionato e ha preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo puo' beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, secondo le procedure e conformemente alle condizioni di cui al presente allegato. 2. Gli accordi scritti che sono stati conclusi e hanno preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo e che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo possono essere notificati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tali accordi scritti: a) soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d); e b) sono stati conclusi: i) dal Vietnam con gli investitori degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato, o con i loro investimenti disciplinati; o ii) da uno degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato con investitori del Vietnam o con i loro investimenti disciplinati. 3. La procedura di notifica degli accordi scritti di cui al paragrafo 1 e' la seguente: a) la notifica comprende: i) il nominativo, la nazionalita' e l'indirizzo dell'investitore che e' parte dell'accordo scritto oggetto di notifica, la natura dell'investimento disciplinato di tale investitore e, se il contratto scritto e' concluso dall'investimento disciplinato di tale investitore, il nominativo, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'investimento; e ii) una copia dell'accordo scritto, compresi tutti i suoi strumenti; e b) gli accordi scritti sono notificati per iscritto alla seguente autorita' competente: i) nel caso del Vietnam, il ministero della Pianificazione e degli investimenti; e ii) nel caso della parte UE, la Commissione europea. 4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 non crea diritti sostanziali per l'investitore che e' parte di tale accordo scritto notificato ne' per il suo investimento. 5. Le autorita' competenti di cui al paragrafo 3, lettera b), stilano un elenco degli accordi scritti notificati conformemente ai paragrafi 2 e 3. 6. Qualora insorga una controversia in relazione a uno degli accordi scritti notificati, la pertinente autorita' competente verifica se l'accordo soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d), e le procedure di cui al presente allegato. 7. Un investitore non puo' affermare che l'articolo 2.5 (Trattamento degli Investimenti), paragrafo 6, si applica all'accordo scritto qualora la verifica in conformita' del paragrafo 6 del presente allegato permetta di concludere che le prescrizioni di cui a detto paragrafo non sono soddisfatte. 8. Gli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente allegato sono la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, l'Austria, la Romania e il Regno Unito.

Allegato 4

Allegato 4 INTESA SULL'ESPROPRIAZIONE Le parti confermano la loro intesa comune sull'espropriazione: 1. l'espropriazione di cui all'articolo 2.7 (Espropriazione), paragrafo 1, puo' essere diretta o indiretta, in base ai seguenti criteri: a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento e' nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprieta' o una vera e propria confisca; e b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facolta' essenziali connesse al diritto di proprieta' in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprieta'. 2. Per stabilire se una misura o una serie di misure che una parte ha adottato in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali: a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure che una parte ha adottato incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per se' a dimostrare che si e' verificato tale tipo di espropriazione; b) la durata della misura o della serie di misure o dei relativi effetti; e c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa. 3. Una misura o una serie di misure non discriminatorie di una parte concepite per tutelare legittimi obiettivi di politica pubblica non costituisce un'espropriazione indiretta, a eccezione dei rari casi in cui l'impatto di tale misura o di tale serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Allegato 5

Allegato 5 DEBITO PUBBLICO 1. Non puo' essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) ne', qualora tale domanda sia gia' stata presentata, quest'ultima puo' essere portata avanti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, e' gia' una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita). 2. In deroga al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non puo' presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita)1 o qualsiasi obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni). ______ 1 Si precisa che il solo fatto che una parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato per motivi legati a differenze di impatto macroeconomico, per esempio onde evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi legati all'ammissibilita' alla ristrutturazione del debito, non configura una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita). 3. Ai fini del presente allegato si intende per: a) "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati tramite: i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale parte o da soggetti di proprieta' di tale parte o da essa controllati; e b) "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare di un paese applicabile a tale strumento di debito. 4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso della parte UE, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.

Allegato 6

Allegato 6 ELENCO DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Accordi Clausole di temporaneita'

1 Accordo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica d'Austria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 marzo 1995. Articolo 11, paragrafo 3

2 Accordo tra l'Unione economica Belgio-Lussemburgo e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato il 24 gennaio 1991. Articolo 14, paragrafo 2

3 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproche degli investimenti, firmato il 19 settembre 1996. Articolo 13, paragrafo 2

4 Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 novembre 1997, quale modificato il 21 marzo 2008. Articolo 10, paragrafo 3

5 Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 agosto 1993. Articolo 16, paragrafo 2

6 Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 24 settembre 2009 e modificato il 3 gennaio 2011. Articolo 16, paragrafo 3

7 Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 21 febbraio 2008. Articolo 16, paragrafo 4

8 Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 maggio 1992. Articolo 12

9 Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 3 aprile 1993. Articolo 13, paragrafo 3

10 Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 13 ottobre 2008. Articolo 13, paragrafo 3

11 Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 agosto 1994. Articolo 12, paragrafo 3

12 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990. Articolo 14, paragrafo 2

13 Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 6 novembre 1995. Articolo 13, paragrafo 4

14 Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 settembre 1995. Articolo 13, paragrafo 4

15 Accordo sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato il 10 marzo 1994. Articolo 14, paragrafo 3

16 Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 31 agosto 1994. Articolo 12, paragrafo 3

17 Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 1° settembre 1994. Articolo 11, paragrafo 2

18 Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 17 dicembre 2009. Articolo 14, paragrafo 4

19 Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato l'8 settembre 1993. Articolo 11, paragrafo 3

20 Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 20 febbraio 2006. Articolo 13, paragrafo 3

21 Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 1° agosto 2002. Articolo 14

Allegato 7

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