LEGGE 22 settembre 2023, n. 139

Type Legge
Publication 2023-09-22
Ultimo aggiornamento 2023-10-12
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 3.13 Diritto applicabile e regole di interpretazione 1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti). 2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformita' della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le parti1 . ______ 1 Si precisa che il diritto interno delle parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorita' di tale parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non e' vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorita' delle parti. Il tribunale non e' competente a statuire sulla legittimita' di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della parte della controversia. 3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), puo' adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato puo' decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

Accordo-art. 3.14

ARTICOLO 3.14 Domande manifestamente infondate 1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda e' manifestamente infondata. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione. 4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonche' il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.

Accordo-art. 3.15

ARTICOLO 3.15 Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 e' presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non e' possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

Accordo-art. 3.16

ARTICOLO 3.16 Trasparenza del procedimento Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si applica l'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilita' per i terzi di presentare osservazioni).

Accordo-art. 3.17

ARTICOLO 3.17 Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia 1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla parte non coinvolta nella controversia, oppure puo' invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia. 2. Il tribunale non puo' trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1. 3. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. 4. Il tribunale provvede altresi' affinche' le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.

Accordo-art. 3.18

ARTICOLO 3.18 Sentenza 1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), puo' ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue1 : ______ 1 Si precisa che una sentenza e' pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia. a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e b) la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilita' di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformita' del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione. 2. Il risarcimento pecuniario non puo' eccedere l'ammontare della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi gia' corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo. 3. Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza e' resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco. 4. Di norma, il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia se nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.

Accordo-art. 3.19

ARTICOLO 3.19 Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti: a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; oppure, c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello puo' anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva. 3. Se il tribunale d'appello accoglie l'appello, modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza . Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso. 4. Di norma, la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento dovrebbe superare i 270 giorni. 5. La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello. 6. Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilita' per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell'articolo 3.21 (Spese) si applicano, mutatis mutandis, al procedimento d'appello.

Accordo-art. 3.20

ARTICOLO 3.20 Indennizzo o altre forme di riparazione Il convenuto non puo' eccepire, ne' il tribunale puo' accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o ricevera', in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

Accordo-art. 3.21

ARTICOLO 3.21 Spese 1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese processuali. In casi eccezionali il tribunale puo' ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. 2. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non e' giustificata dalle circostanze del caso. 3. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. 4. Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia. 5. Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 3.22

ARTICOLO 3.22 Esecuzione della sentenza 1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non puo' essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento ne' di qualsiasi altro mezzo di ricorso1 . ______ 1 Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione. 2. Ciascuna parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo e' vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte. 3. L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione. 4. Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione o all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione. 5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali. 6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.6, (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

Accordo-art. 3.23

ARTICOLO 3.23 Ruolo delle parti dell'accordo 1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica ne' avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilita' che una parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale e' stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).

Accordo-art. 3.24

ARTICOLO 3.24 Riunione dei procedimenti 1. Qualora due o piu' domande, presentate separatamente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia puo' sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformita': a) dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure b) dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto. 2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene: a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta. Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile. 3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia puo' richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta e' scritta ed e' notificata al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene: a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta. Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformita' del presente paragrafo. 4. A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande e' costituita in conformita' dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8. 5. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente: a) salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali e' richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento; b) se le domande per le quali e' richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie: i) le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure ii) se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL. 6. La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o piu' domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, puo', tramite ordinanza, decidere di: a) dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalita' o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure b) dichiarare la propria competenza a decidere su una o piu' domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre. 7. Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, puo' richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3. 8. Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, puo' ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia gia' rinviato il proprio procedimento. 9. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) e' sospeso o aggiornato di conseguenza. 10. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si e' dichiarata competente a conoscere e' vincolante per le divisioni costituite a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. 11. Un ricorrente puo' ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale). 12. Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande puo' prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

Accordo-art.3.25

ARTICOLO 3.25 Ambito di applicazione La presente sezione si applica a qualsiasi controversia tra parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.

Accordo-art. 3.26

ARTICOLO 3.26 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato, illustrando i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni. 3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori. 4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente. 5. Se la parte cui e' presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).

Accordo-art. 3.27

ARTICOLO 3.27 Mediazione Ciascuna parte puo' chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.

Accordo-art. 3.28

ARTICOLO 3.28 Avvio del procedimento arbitrale 1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure potrebbero costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

Accordo-art. 3.29

ARTICOLO 3.29 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio. 3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungera' da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. 4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2: a) ciascuna delle parti puo' designare un arbitro, che non puo' svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e b) qualora una parte non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. 5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati per i fini di cui al paragrafo 4: a) qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure b) qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte. 6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente e' scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti ne' dell'una ne' dell'altra parte. 7. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' nominato l'ultimo dei tre arbitri. 8. La sostituzione degli arbitri puo' avvenire solo per le ragioni di cui alle regole da 18 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale) e in conformita' delle procedure ivi previste.

Accordo-art. 3.30

ARTICOLO 3.30 Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Accordo-art. 3.31

ARTICOLO 3.31 Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni essenziali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Ciascuna parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica. 3. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la meta' del periodo consentito ai sensi del paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla sua notifica. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le parti.

Accordo-art. 3.32

ARTICOLO 3.32 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne da' notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

Accordo-art. 3.33

ARTICOLO 3.33 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Ciascuna parte adotta le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adopera per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.

Accordo-art. 3.34

ARTICOLO 3.34 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione di tale lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire il periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Accordo-art. 3.35

ARTICOLO 3.35 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilita' di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilita' della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Accordo-art. 3.36

ARTICOLO 3.36 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non e' stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo del colllegio arbitrale a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o che la misura adottata per darvi esecuzione non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice puo' adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se ritiene che le misure adottate dalla parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale. 4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano: a) una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata); oppure b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione); oppure c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.

Accordo-art. 3.37

ARTICOLO 3.37 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla parte attrice. 2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e' revocata.

Accordo-art. 3.38

ARTICOLO 3.38 Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale 1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti. 2. Le parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

Accordo-art. 3.39

ARTICOLO 3.39 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione e' sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento e' concluso.

Accordo-art. 3.40

ARTICOLO 3.40 Regole di procedura 1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinati dall'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale). 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Accordo-art. 3.41

ARTICOLO 3.41 Comunicazione di informazioni 1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate alle parti affinche' queste ultime possano formulare osservazioni. 2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Accordo-art. 3.42

ARTICOLO 3.42 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

Accordo-art. 3.43

ARTICOLO 3.43 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.

Accordo-art. 3.44

ARTICOLO 3.44 Elenchi degli arbitri 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti compilano, un elenco di cinque persone disposte e idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone idonee ad esercitare la funzione di arbitro. 3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di alcuna parte e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).

Accordo-art. 3.45

ARTICOLO 3.45 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC, tale parte non puo' avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che cio' non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle parti della controversia. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata). 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Ne' l'accordo OMC ne' l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.

Accordo-art. 3.46

ARTICOLO 3.46 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Accordo-art. 4.1

ARTICOLO 4.1 Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato"). 2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato e' copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e puo' adottare il proprio regolamento interno. 3. Il comitato: a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti; d) esamina le difficolta' che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali; e) riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo. 4. Il comitato puo', previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di: a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonche' destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5; b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12; c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13; d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5; f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).

Accordo-art. 4.2

ARTICOLO 4.2 Processo decisionale 1. Le parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in sede di comitato sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato puo' formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo. 3. Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le parti.

Accordo-art. 4.3

ARTICOLO 4.3 Modifiche 1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica. 2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le parti possono adottare in sede di comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.

Accordo-art. 4.4

ARTICOLO 4.4 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure c) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, ne' comportano una restrizione dissimulata degli scambi di servizi. 3. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretabile nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Accordo-art. 4.5

ARTICOLO 4.5 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettivita') da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle; c) impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo-art. 4.6

ARTICOLO 4.6 Fiscalita' 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo1 . __ 1 Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione). 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito1 . ____ 1 Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanita' pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilita' macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilita' macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilita' dell'economia nazionale. 4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno. 5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

Accordo-art. 4.7

ARTICOLO 4.7 Eccezione specifica Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

Accordo-art.4.8

ARTICOLO 4.8 Fondi sovrani di investimento Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).

Accordo-art. 4.9

ARTICOLO 4.9 Divulgazione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Accordo-art. 4.10

ARTICOLO 4.10 Adempimento degli obblighi Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

Accordo-art. 4.11

ARTICOLO 4.11 Mancanza di efficacia diretta Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico.

Accordo-art. 4.12

ARTICOLO 4.12 Relazioni con altri accordi 1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati mebri, da una parte, e Singapore, dall'altra parte, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali dall'accordo di partenariato e cooperazione. 2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC. 3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo. b) Nel caso in cui il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio in conformita' dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonche' dei diritti e degli obblighi derivanti da tali accordi, e' sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti. c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), puo' essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo. d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, puo' essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria. Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).

Accordo-art. 4.13

ARTICOLO 4.13 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e b) per quanto riguarda Singapore, al suo territorio. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.

Accordo-art. 4.14

ARTICOLO 4.14 Allegati e intese Gli allegati e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

Accordo-art. 4.15

ARTICOLO 4.15 Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti in conformita' alle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. 3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori. 4. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato, se le parti ne convengono. In questo caso, l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. b) Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne da' notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica. c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati a titolo provvisorio, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato puo' esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui sia posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.

Accordo-art. 4.16

ARTICOLO 4.16 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. La parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. 3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia). 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte puo' chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una parte ha presentato tale richiesta.

Accordo-art. 4.17

ARTICOLO 4.17 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 4.18

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