LEGGE 22 settembre 2023, n. 139

Type Legge
Publication 2023-09-22
Ultimo aggiornamento 2023-10-12
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 4.18 Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. L'Unione notifica senza ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per: a) nella misura del possibile, fornire a Singapore e tutte le informazioni che richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore. 3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. In sede di comitato, e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione, le parti esaminano tutti ogni possibile effetto di tale adesione sul presente accordo.e le parti possono, con decisione in sede di comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le misure transitori eventualmente necessari. 5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.

Accordo-art. 4.19

ARTICOLO 4.19 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Allegato 1

ALLEGATO 1 ESPROPRIAZIONE Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui: 1. L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima e' l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato e' nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprieta' o una vera e propria confisca. La seconda e' l'espropriazione indiretta, in cui una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facolta' essenziali connesse al diritto di proprieta' in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprieta'. 2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali: a) l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per se' a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione indiretta; b) il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facolta' di usare, godere o disporre dell'investimento; e c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa. Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta.

Allegato 2

ALLEGATO 2 ESPROPRIAZIONE DI TERRENI 1. Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni)1 e' accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformita' della normativa sopra citata. ______ 1 Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico.

Allegato 3

ALLEGATO 3 ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprieta' intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non e' compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S, cio' non e' sufficiente a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione.

Allegato 4

ALLEGATO 4 DEBITO PUBBLICO 1. Non puo' essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) ne', qualora tale domanda sia gia' stata presentata, quest'ultima puo' avere seguito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, e' gia' una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale)1 . ______ 1 Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale). 2. In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non puo' presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.3 (Consultazioni). 3. Ai fini del presente allegato si intende per: "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione; "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione. 4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.

Allegato 5

ALLEGATO 5 ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12 Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore sono i seguenti: 1. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003; 2. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica belgo lussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978; 3. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995; 4. Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 3 ottobre 1973; 5. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975; 6. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 7 luglio 1998; 7. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997; 8. Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972; 9. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993; 10. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999; 11. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e 12. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975.

Allegato 6-art. 1

ALLEGATO 6 MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI Articolo 1 Obiettivo Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

Allegato 6-art. 2

Articolo 2 Avvio del procedimento 1. In qualunque momento, una parte della controversia puo' chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta e' presentata per iscritto all'altra parte. 2. La parte cui e' indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento. 3. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere da un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o da uno Stato membro dell'Unione e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2, la richiesta e' indirizzata all'Unione. Se l'Unione accoglie la richiesta, la risposta specifica se sara' l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione1 . _ 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, l'Unione interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato e' associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione di intervenire in qualita' di parte.

Allegato 6-art. 3

Articolo 3 Scelta del mediatore 1. Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo puo' includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformita' dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). 2. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del tribunale di selezionare il mediatore sorteggiandolo tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia. 3. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata.

Allegato 6-art. 4

Articolo 4 Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia puo' trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia puo' inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, puo' consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, puo' chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e puo' fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e puo' sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilita' della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Il procedimento di medizione si svolge nel territorio della parte della controversia cui e' indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non puo' tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione; d) con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.

Allegato 6-art. 5

Articolo 5 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. Le misure o le iniziative adotttate per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia. 3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata oggetto del procedimento; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione scritta finale dei fatti. Detta relazione scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

Allegato 6-art. 6

Articolo 6 Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie 1. Il procedimento di mediazione non e' destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, ne' un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione: a) le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione; b) la volonta' manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione che possono essere proposti, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.

Allegato 6-art. 7

Articolo 7 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

Allegato 6-art. 8

Articolo 8 Spese 1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.

Allegato 7

ALLEGATO 7 CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI Definizioni 1. Nel presente codice di condotta si intende per: "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); "mediatore", una persona che svolge l'attivita' di mediazione in conformita' del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro; "assistente", una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti. Responsabilita' nel procedimento 2. I candidati e i membri evitano qualsiasi irregolarita' e parvenza di irregolarita', sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrita' e l'imparzialita' del meccanismo di risoluzione delle controversie. I membri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al vaglio del tribunale o del tribunale d'appello. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi da 15 a 21 del presente codice di condotta. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di essere nominato al ruolo di membro, ogni candidato dichiara alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, tali da poter influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialita' o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. Ciascun membro comunica alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta. 5. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiarano. L'obbligo di dichiarazione e' permanente e impone a ogni membro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Ciascun membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti dandone comunicazione per iscritto alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia affinche' siano da esse esaminati. Doveri dei membri 6. Ciascun membro svolge interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equita' e diligenza. 7. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione e non delegano ad altri tale dovere. 8. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 19, 20 e 21 del presente codice di condotta e le rispettino. 9. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialita' dei membri 10. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a una parvenza di parzialita' o irregolarita', e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealta' verso una parte della controversia o una parte non coinvolta nella controversia. 11. I membri non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni. 12. I membri non possono sfruttare la loro posizione nel tribunale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. 13. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 14. I membri devono evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialita' o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. Obblighi degli ex membri 15. Tutti gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che abbiano esercitato le loro funzioni con parzialita' o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 16. Fatto salvo l'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e l'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del loro mandato: a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato; b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche gia' risolte, di cui si sono occupati in qualita' di membri del tribunale o del tribunale d'appello. 17. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualita' di rappresentanti di una delle parti della controversia. 18. Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza della presunta violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 15, 16 e 17 da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione e da' all'ex membro la possibilita' di essere sentito. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora dall'esame della questione risulti confermata la presunta violazione degli obblighi, ne informa: a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto; b) le parti; e c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti. Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello rende pubbliche le risultanze dell'esame effettuato a norma del presente paragrafo. Riservatezza 19. Nessun membro o ex membro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso e, in particolare, i membri o gli ex membri si astengono dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 20. I membri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente all'allegato 8. 21. I membri e gli ex membri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o il parere di qualunque membro riguardo a tali deliberazioni. Spese 22. Ciascun membro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo. Mediatori 23. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. Comitato consultivo 24. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Norme etiche), del presente codice di condotta e, laddove cio' sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianita' rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.

Allegato 8-art. 1

ALLEGATO 8 REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITA' PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI Articolo 1 1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico: a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1; b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1; c) la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2; d) la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale); e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato; f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale. 2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Cio' puo' comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Allegato 8-art. 2

Articolo 2 Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.

Allegato 8-art. 3

Articolo 3 1. Previa consultazione con le parti della controversia, il tribunale puo' permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia. 2. Il terzo che desideri presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le informazioni seguenti in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale: a) descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attivita', e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente; b) informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia; c) informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attivita' complessive per circa il 20% del loro valore annuale); d) descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e e) descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta. 3. Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro: a) se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e b) in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia. 4. La comunicazione presentata dal terzo: a) reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo; b) e' concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale; c) contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e d) tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia. 5. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento ne' arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale puo' adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni. 6. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.

Allegato 8-art. 4

Articolo 4 1. Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2, che sono state identificate in conformita' del presente articolo non sono rese disponibili al pubblico. 2. Le informazioni riservate o protette sono costituite da: a) informazioni commerciali riservate; b) informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo; c) qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni. 3. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a: a) indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione; b) identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e c) presentare senza ritardo, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 4. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtu' di una decisione del tribunale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 5. Qualora sia proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto. 6. Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilita' di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni. 7. Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalita', in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico. 8. Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti puo': a) ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure b) ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale. 9. Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformita' dell'articolo 2 del presente allegato. 10. Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrita' del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11. 11. Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrita' del procedimento di risoluzione delle controversie: a) perche' potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure b) perche' potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure c) in circostanze eccezionali comparabili.

Allegato 8-art. 5

Articolo 5 Il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato UNCITRAL, funge da depositario e mette a disposizione del pubblico le informazioni a norma del presente allegato.

Allegato 8-art. 6

Articolo 6 In tutti i casi in cui il presente allegato prevede la discrezionalita' del tribunale, quest'ultimo la esercita prendendo in considerazione: a) il pubblico interesse alla trasparenza della risoluzione delle controversie in materia di investimenti basata sui trattati e del procedimento specifico; e b) l'interesse delle parti della controversia ad una risoluzione equa ed efficiente della controversia.

Allegato 9

ALLEGATO 9 REGOLE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Disposizioni generali 1. Nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e nel presente allegato si intende per: "esperto", una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale; "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale); "parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione); "collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo. 2. Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), salvo diverso accordo tra le parti. 3. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle udienze. Le spese organizzative, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le parti. Notifiche 4. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno in cui e' stato inviato. 5. Ciascuna parte fornisce una copia elettronica di tutte le proprie comunicazioni scritte e contestazioni a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra parte. ? altresi' fornita una copia cartacea dei documenti. 6. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al direttore generale della direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore. 7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra parte. 8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento e' trasmesso il giorno lavorativo successivo. Avvio del procedimento arbitrale 9. a) Se, a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 21, 23 o 50 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di assistere al sorteggio. b) Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza. 10. a) Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo e' investito del mandato seguente: "esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 3.28; pronunciarsi sulla compatibilita' della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate; ed emettere il proprio lodo in conformita' degli articoli 3.31 e 3.32.". b) Una volta raggiunto un accordo in merito al mandato del collegio arbitrale, le parti comunicano immediatamente tale accordo al collegio arbitrale. Comunicazioni iniziali 11. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. Funzionamento dei collegi arbitrali 12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale puo' delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 13. Salvo altrimenti disposto al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), il collegio arbitrale puo' svolgere la propria attivita' mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. 14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo puo' autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni. 15. La stesura dei lodi e' di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non e' delegata. 16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), Sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e dei relativi allegati, il collegio arbitrale puo', previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Sostituzione 18. In caso di impedimento, rinuncia o necessita' di sostituzione di un arbitro, e' designato un sostituto in conformita' dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 19. Se una parte ritiene che un arbitro debba essere sostituito perche' non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 11 (di seguito "codice di condotta"), detta parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui e' venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. 20. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 21. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, ciascuna parte puo' chiedere che la questione siasottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, e' designato un nuovo arbitro. La parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro sorteggiandolo tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 10 giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato istituito entro il termine previsto dall'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale la parte che aveva selezionato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di scelta ad opera di detta parte, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro se: a) la parte non ha proposto alcun arbitro, tra le persone rimanenti proposte dall'altra parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2; b) le parti non hanno raggiunto un accordo su un elenco di nominativi a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. 22. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 23. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte puo' chiedere che la questione sia sottoposta a un terzo neutrale. Se le parti non raggiungono un accordo sul terzo neutrale, la questione esottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona e' selezionato mediante estrazione a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione da parte di persona relativa alla necessita' di sostituire il presidente del collegio arbitrale e' definitiva. Se tale persona decide che il presidente del collegio arbitrale originale non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le parti non raggiungono un accordo sul nuovo presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Dai membri rimanenti che figurano sull'elenco e' esclusa, se del caso, la persona che ha deciso che il presidente non si e' conformata alle prescrizioni del codice di condotta. Il nuovo presidente e' selezionato entro cinque giorni dalla data in cui e' stata constatata la necessita' di sostituire il presidente. 24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono esperite le procedure di cui alle regole 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente allegato. Udienze 25. Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'udienza e ne da' notifica per iscritto alle parti. Quando l'udienza e' pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte incaricata della gestione logistica del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale puo' decidere di non convocare un'udienza. 26. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice e' Singapore e a Singapore se la parte attrice e' l'Unione. 27. Il collegio arbitrale puo' organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. 28. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze. 29. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza: a) i rappresentanti delle parti; b) i consulenti delle parti; c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e d) gli assistenti degli arbitri. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. 30. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza. 31. Le udienze dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che le udienze abbiano luogo parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le parti, se le udienze sono aperte al pubblico, si applica quanto segue: a) la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato; b) e' necessario iscriversi per assistere alla trasmissione pubblica dell'udienza; c) non e' consentito effettuare registrazioni audio o video ne' scattare fotografie nella sala di trasmissione; d) il collegio arbitrale puo' chiedere lo svolgimento a porte chiuse di qualunque udienza al fine di affrontare questioni relative ad informazioni riservate. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale puo' condurre l'udienza a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti. 32. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta: Comunicazioni a) comunicazione della parte attrice; b) replica della parte convenuta. Contestazioni a) contestazione della parte attrice; b) controreplica della parte convenuta. 33. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. 34. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che e' redatto e trasmesso quanto prima alle parti. 35. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte puo' trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. Domande scritte 36. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. 37. Ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti e' data la possibilita' di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento. Riservatezza 38. Qualora le udienze del collegio arbitrale si svolgano a porte chiuse conformemente alla regola 31 del presente allegato, le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle deliberazioni, della relazione interinale del collegio arbitrale, di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se le osservazioni che una parte trasmette al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale parte fornisce anche, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni, una versione non riservata delle osservazioni che puo' essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilita' di rendere pubblica la propria posizione, purche' nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Contatti unilaterali 39. Il collegio arbitrale non si incontra, non sente ne' entra in alcun modo in contatto con una parte in assenza dell'altra parte. 40. Nessun arbitro puo' discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. Comunicazioni degli amicus curiae 41. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo puo' prendere in considerazione comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purche' tali comunicazioni siano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale. 42. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attivita' e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione e' presentata nelle lingue scelte dalle parti in conformita' della regola 45 del presente allegato. 43. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute che risultano conformi alle regole 41 e 42 del presente allegato. Il collegio arbitrale non e' tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle parti perche' possano formulare le loro osservazioni. Casi urgenti 44. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente allegato e notifica tali adeguamenti alle parti. Traduzione e interpretazione 45. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 9, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale. 46. Le parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato. 47. In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo, il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo e' stato negoziato in inglese. Computo dei termini 48. Qualora, in applicazione della regola 7 del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento e' pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento di tale documento. Altre procedure 49. Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo da parte del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure. 50. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, o all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo e' prorogato di 15 giorni.

Allegato 10-art. 1

ALLEGATO 10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. 2. Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, e che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le parti, salvo disposizioni contrarie.

Allegato 10-art. 2

Articolo 2 Richiesta di informazioni 1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte puo' chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta e' rivolta fornisce una risposta scritta entro 20 giorni. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilita' di rispondere entro tale termine, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.

Allegato 10-art. 3

Articolo 3 Avvio del procedimento 1. Una parte puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto, ed e' sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e tale richiesta: a) indica la specifica misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avra' sugli investimenti tra le parti; e c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La parte cui e' indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

Allegato 10-art. 4

Articolo 4 Scelta del mediatore 1. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di selezionare il mediatore estraendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio. 3. Il presidente del comitato o il suo delegato seleziona il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. 5. Il mediatore assiste le parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 8 e da 45 a 48 dell'allegato 9.

Allegato 10-art. 5

Articolo 5 Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta al mediatore e all'altra parte una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare il funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna parte puo' inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui e' indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non puo' tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si cocnlude nel giorno di tale dichiarazione; oppure d) con una dichiarazione scritta delle altre parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.

Allegato 10-art. 6

Articolo 6 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata nel procedimento in questione; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento in questione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti scritta. Detta relazione finale dei fatti scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

Allegato 10-art. 7

Articolo 7 Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie 1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 2. La procedura di mediazione non e' destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione; b) la volonta' manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere rilasciati o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Le parti possono comunque rivelare al pubblico che e' in corso una mediazione.

Allegato 10-art. 8

Articolo 8 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Allegato 10-art. 9

Articolo 9 Spese 1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto alla regola 9, lettera b), dell'allegato 9.

Allegato 10-art. 10

Articolo 10 Riesame Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessita' di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza nell'utilizzo della procedura di mediazione e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede di OMC.

Allegato 11

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