LEGGE 22 settembre 2023, n. 139

Type Legge
Publication 2023-09-22
Ultimo aggiornamento 2023-10-12
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO 11 CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI Definizioni 1. Nel presente codice di condotta si intende per: "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "candidato", una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; "procedimento", salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); "personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti. Responsabilita' nel procedimento 2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarita' e parvenza di irregolarita', sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti ed osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrita' e l'imparzialita' del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi previsti ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialita' o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita' nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinche' siano esaminate dalle parti. 5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione e' permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato affinche' siano esaminati dalle parti. Doveri degli arbitri 6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equita' e diligenza. 7. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delega ad altri tale dovere. 8. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. 9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialita' degli arbitri 10. Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali ed evitare di dare adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealta' verso una parte o dal timore di critiche. 11. Gli arbitri non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni. 12. Gli arbitri non possono sfruttare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare. 13. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. Obblighi degli ex arbitri 15. Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale. Riservatezza 16. Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; gli arbitri ed ex arbitri si astengono in particolare dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 18. Gli arbitri e gli ex arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro riguardo a tali deliberazioni. Spese 19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, cosi' come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo. Mediatori 20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, ai mediatori.

Intesa 1

INTESA 1 IN RELAZIONE ALLE LIMITAZIONI SPECIFICHE DI SINGAPORE PER QUANTO RIGUARDO LO SPAZIO O L'ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 1. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle misure riguardanti: a) la fornitura di acqua potabile a Singapore; b) la proprieta', l'acquisto, lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra cessione di immobili residenziali1 o i programmi relativi all'edilizia sociale a Singapore. ______ 1 Per "immobili residenziali" si intendono i beni immobili quali definiti nel capo 274 del Residential Property Act alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, qualora sia ancora in vigore l'imposta di bollo Additional Buyer's Stamp Duty (ABSD), il comitato valutera' se il mantenimento dell'ABSD sia necessario per garantire la stabilita' del mercato degli immobili residenziali. Nel corso di tali consultazioni, Singapore fornira' statistiche e informazioni pertinenti in merito alla situazione di tale mercato.

Intesa 2

INTESA 2 IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI Per quanto riguarda la regola 9 di cui all'allegato 9, le parti confermano l'intesa seguente: 1. La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione delle controversie internazionali nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. 2. L'importo esatto della retribuzione e delle spese e' definito dalle parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 9 di cui all'allegato 9. 3. Le parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.

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