DECRETO 2 aprile 2024, n. 72

Type Decreto
Publication 2024-04-02
Ultimo aggiornamento 2024-06-03
State In force
Source Normattiva
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1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un direttivo che espleta funzioni operative, da due specialisti di aeromobile istruttori e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 14

Prova preselettiva

1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 15

Prove di esame del concorso

1.Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, come individuate nell'allegato B, parte II, nonche' da una prova di manutenzione aeronautica della categoria di aeromobili oggetto del concorso.

2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.

3.I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

4.Alle prove motorio-attitudinali e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle prove motorio-attitudinali e' dato dalla media delle votazioni ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10 (sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in trentesimi.

5.La prova di manutenzione aeronautica e' volta ad accertare la capacita' di eseguire ispezioni e riparazioni sulla categoria di aeromobili oggetto del concorso nonche' la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova di manutenzione aeronautica si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.

6.Alla prova di capacita' di manutenzione aeronautica e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

Art. 16

Titoli

1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3.Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.

5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi).

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 17

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all' art. 7.

Art. 18

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 17, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.

2.L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo, in qualita' di componente dell'equipaggio fisso di volo, e' effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.

3.Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.

5.I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita' di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.

6.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

7.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

8.Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

9.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 8.

Art. 19

Corso di formazione e graduatoria finale

1.I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.

2.Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

3.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

4.La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

5.Al termine del periodo di cui al comma 4, gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendio, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

6.Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.

7.Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

8.Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

9.Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova orale verte sulle materie del corso ed e' finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'.

10.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

11.La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.

12.La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

13.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.

Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all' art. 7.

Art. 20

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.

Capo III Accesso al ruolo dei nautici di coperta

Art. 21

Modalita' di accesso al ruolo

1.Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

Art. 22

Requisiti di partecipazione

2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 28.

Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Art. 23

Commissione esaminatrice del concorso

1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 24

Prova preselettiva

1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 25

Prove di esame del concorso

1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali, come individuate nell'allegato C, parte II.

2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

3.La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

Art. 26

Titoli

1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 27

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 27: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Art. 28

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 27, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.

2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato C, parte V.

3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta comporta l'esclusione dal concorso.

4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 29

Corso di formazione e graduatoria finale

1.I vincitori del concorso sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.

2.Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.

3.Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5.La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

6.Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di coperta allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

7.Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.

8.La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.

9.Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.

10.Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.

11.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

12.La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.

13.La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

14.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di coperta.

Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 50, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Art. 30

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 239, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.

Capo IV Accesso al ruolo dei nautici di macchina

Art. 31

Modalita' di accesso al ruolo

1.Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

Art. 32

Requisiti di partecipazione

2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 38.

Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Art. 33

Commissione esaminatrice del concorso

1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 34

Prova preselettiva

1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 35

Prove di esame del concorso

1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza degli impianti di unita' navali, come individuate nell'allegato D, parte II.

2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

3.La prova di conoscenza degli impianti di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione di sistemi di propulsione e di impiantistica di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

Art. 36

Titoli

1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato D, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 37

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 37: - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Art. 38

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 37, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.

2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato D, parte V.

3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina comporta l'esclusione dal concorso.

4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 39

Corso di formazione e graduatoria finale

1.I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.

2.Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.

3.Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

4.Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5.La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

6.Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

7.Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.

8.La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.

9.Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.

10.Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.

11.Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

12.La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.

13.La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

14.Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di macchina.

Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Art. 40

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

2.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4.Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 40: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 10.

Capo V Accesso al ruolo dei sommozzatori

Art. 41

Modalita' di accesso al ruolo

1.Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

3.L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

Art. 42

Requisiti di partecipazione

2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 48.

Note all'art. 42: - Per il testo dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse.

Art. 43

Commissione esaminatrice del concorso

1.La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3.Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 44

Prova preselettiva

1.Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2.La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, della lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica inerenti l'attivita' subacquea.

3.Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4.La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5.E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 45

Prove di esame del concorso

1.Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea, come individuate nell'allegato E, parte II.

2.Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di 4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30 (venti/trentesimi).

3.La prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea e' diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche che regolano le attivita' in ambienti iperbarici, tipici del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30 (quattro/trentesimi).

Art. 46

Titoli

1.I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3.Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4.Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5.Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6.La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 47

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1.Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 47: - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Art. 48

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1.I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 47, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.

2.I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato E, parte V.

3.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.

4.Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5.Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6.Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

7.Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 49

Corso di formazione e graduatoria finale

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