DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Patenti di categoria C). - 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. 2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 3. 3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.».
Art. 28
Patenti nautiche di categoria D
1.Dopo l'articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Patenti nautiche di categoria D). - 1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali: a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonche' di moto d'acqua, se di tipo D1; b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2. 2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. L'abilitazione e' limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa. 3. A bordo delle unita' di cui al comma 1 puo' essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV. 4. Fino al compimento del diciottesimo anno di eta', la patente di categoria D, tipo D1, e' limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua. 5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneita' psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico. 6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.».
Art. 29
Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Autorita' competenti al rilascio delle patenti). - 1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto; c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.».
Art. 30
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2
1.L'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). - 1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame. 2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC. 3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita: a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo; b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005. 4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere a) e b). 5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica. 7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT. 8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse. 10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW): «Art. 5 (Ufficiale di coperta). - 1. L'ufficiale di coperta assume la responsabilita' di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave. 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attivita' di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento e' annotato sul libretto di addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e puo' essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato; e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo. 3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW. 4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e' rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 5. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» «Art. 8 (Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT). - 1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e' ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un percorso formativo relativo all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.» «Art. 9 (Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT). - 1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e' ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto): «Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale di navigazione del diporto puo' imbarcare: a) in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di stazza fino a 3000 GT; b) in qualita' di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza inferiore a 500 GT; c) in qualita' di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio. 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di eta'; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate: 1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» «Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto). - 1. Il capitano del diporto puo' imbarcare: a) in qualita' di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza alcun limite di stazza; b) in qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualita' almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.» «Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). - 1. Il comandante del diporto puo' imbarcare in qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza alcun limite di stazza. 2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione; c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute. 3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.». - Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. Omissis.» «Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - Omissis 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. - Per i riferimenti normativi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.
Art. 31
Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1.Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). - 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale. 2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice. 3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2. 4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo; b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche; c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale; d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche; e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale; f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; b) hanno compiuto gli anni ventuno; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali. 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti. 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15. 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica. 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Estensione dell'abilitazione). - 1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela. 2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta. 2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.».
Art. 33
Esercitazioni pratiche
1.L'articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Esercitazioni pratiche). - 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. 2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda.».
Art. 34
Rilascio delle patenti nautiche senza esami
1.L'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono: a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare; c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare; d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unita' madre; f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa; g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare. 2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti: a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare; d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre; e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.».
Art. 35
Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane
1.L'articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale. 2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'. 3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione. 4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».
Art. 36
Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale
1.L'articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda: a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5; b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10; c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio. 2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore.».
Art. 37
Giudizio di idoneita'
1.L'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida. 2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C. 3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste. 4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore. 5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico. 7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. 8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi: a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3; b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno. 9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici. 13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni. 14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico): «Art. 3 (Diagnosi). - 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.». - Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)): «Art. 41 (Validita' dei certificati). - 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.».
Art. 38
Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche
1.L'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche). - 1. Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
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