DECRETO 17 settembre 2024, n. 133

Type Decreto
Publication 2024-09-17
Ultimo aggiornamento 2024-09-21
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 38: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Per i riferimenti normativi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)): «Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - Omissis 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)): «Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».

Art. 39

Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Termine di validita' delle patenti). - 1. La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'. 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 2. La validita' delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale. 3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida. 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».

Art. 40

Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 39 (Revisione delle patenti nautiche). - 1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorita' giudiziaria.».

Art. 41

Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 40 (Sospensione delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica. 2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni. 3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi. 4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero all'UMC se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».

Art. 42

Revoca delle patenti nautiche

1.L'articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36. 2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2. 3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione. 4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».

Art. 43

Unificazione di patenti nautiche

1.L'articolo 45 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 45 (Unificazione di patenti nautiche). - 1. Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente.».

Art. 44

Registro delle patenti nautiche

1.L'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice. 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica; b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis; c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. 3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito: a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 45

Distruzione delle patenti nautiche

1.Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti. 2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 2963 del codice civile: «Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione). - I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».

Art. 46

Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE; b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. 3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche.».

Art. 47

Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 50 (Certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione. 2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON: a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice; b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON. 5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento. 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».

Art. 48

Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Validita' del certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita': a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice. 2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'. 3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. 4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico. 5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena.».

Art. 49

Modifiche all'articolo 52 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Art. 50

Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali. 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.».

Art. 51

Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio. 2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio. 2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio. 3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. 4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.».

Art. 52

Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN».

Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto). - 1. I battelli di servizio rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.»

Art. 53

Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza). - 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto. 2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato. 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare. 3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998. 3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'. 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.»

Art. 54

Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «tenuto» e' sostituita dalla seguente: «tenuta».

Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati). - 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue: a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50. 2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1. 3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.»

Art. 55

Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica

1.Dopo l'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 60-bis (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). - 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.».

Note all'art. 55: - Si riporta l'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE) «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - Omissis 8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. Omissis.».

Art. 56

Tipi di visite

1.L'articolo 62 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Tipi di visite). - 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza: a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio; b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70; c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED. 3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata. 4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.».

Note all'art. 56: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto): «Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»). - Omissis 2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono: Omissis g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; Omissis.».

Art. 57

Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 57: - Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Visita iniziale). - 1. La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua. 1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravita' della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati. 2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione. 3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Art. 58

Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Visite occasionali). - 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale. 2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validita'. 3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».

Art. 59

Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,».

Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Organi di esecuzione delle visite). - 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unita' che si trovino in porti esteri.»

Art. 60

Modifiche all'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'.».

Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili). - 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato. 2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'. 3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.»

Art. 61

Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 61: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Art. 62

Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON».

Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Certificato di sicurezza per navi da diporto). - 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.».

Art. 63

Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Validita' del certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di: a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio; b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri. 2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»

Art. 64

Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Apparato motore, impianti ed allestimento). - 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone. 4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Art. 65

Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 73 (Protezione contro gli incendi). - 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. 6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Art. 66

Modifiche all'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 74 (Mezzi di salvataggio). - 1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio. 2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata. 3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione. 4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. 4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Art. 67

Modifiche all'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

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