DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Note all'art. 67: - Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 75 (Dotazioni di sicurezza). - 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) tre fuochi a mano a luce rossa; i) tre razzi a paracadute a luce rossa; l) due boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanita' 25 maggio 1988, n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar; r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; t) dispositivo di esaurimento della sentina; t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002. 2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.».
Art. 68
Modifiche all'articolo 76 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'articolo 76, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice».
Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole). - Omissis 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice.»
Art. 69
Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 69: - Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Trasferimento per lavori e navigazione di prova). - 1. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione. 2. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diporto non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.».
Art. 70
Modifiche al Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.Alla rubrica del Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
Note all'art. 70: - Si riporta il testo della rubrica Capo II del Titolo III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «CAPO II - Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
Art. 71
Modifiche all'articolo 78 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 71: - Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia: a) il comandante o un membro dell'equipaggio; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.»
Art. 72
Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».
Note all'art. 72: - Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 80 (Tipi di visite). - 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».
Art. 73
Modifiche all'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Dichiarazione di idoneita'). - 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI. 2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.».
Art. 74
Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 74: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Certificato di idoneita'). - 1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto, e' rilasciato: a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON; b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell'ATCN. 4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'. 6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i natanti da diporto, all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 8. Le unita' da diporto battenti bandiera straniera, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.».
Art. 75
Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'). - 1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
Art. 76
Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «La visita iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale».
Note all'art. 76: - Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Visita iniziale). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.».
Art. 77
Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 77: - Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Visite occasionali). - 1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis. 1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato. 2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.».
Art. 78
Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 78: - Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis. 2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti. 3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. 4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.».
Art. 79
Modifiche all'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'articolo 89, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «otto».
Note all'art. 79: - Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di otto passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone. 2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.»
Art. 80
Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1.Dopo l'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti: «Art. 89-bis (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2. Art. 89-ter (Italian Passenger Yacht Code). - 1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht". 2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1. 3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard. 4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice. 5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza: a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata; b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente; c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga; d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13; e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica. 6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'. 7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale. 8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse. 10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica. 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.»
Note all'art. 80: - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si vedano le note all'articolo 15. - Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si vedano le note all'articolo 15. - Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167), si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
Art. 81
Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 81: - Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.».
Art. 82
Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 91 (Segnalazione). - 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. 2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.».
Art. 83
Limitazioni particolari
1.Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il Capo III sono inseriti i seguenti: «Capo III-bis Limitazioni particolari Art. 91-bis (Limiti di velocita' e di emissioni sonore). - 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente. 2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi. 3. Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente. Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). - 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorita' della navigazione interna competente mira a garantire: a) l'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza; b) l'ancoraggio delle unita' da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumita' delle persone a bordo, con riguardo alle localita' che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsita' di ripari o fondali superiori a 10 metri. Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne). - 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. 3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione. 4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione. Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). - 1. La comunicazione di inizio attivita' prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, e' presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalita' telematiche, dalle ditte individuali o dalle societa' che: a) hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneita' di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare; b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilita' civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino. 2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'. 3. Nella comunicazione di inizio attivita' sono contenuti: a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative; b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa' e per le cooperative; c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; e) i contatti di reperibilita'; f) gli estremi di individuazione delle unita' da diporto adibite al servizio. 4. La comunicazione e' inoltre presentata in caso di: a) trasferimento della sede legale; b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto; c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attivita'; d) variazioni della proprieta' o dell'assetto societario o cooperativo; e) variazione delle unita' da diporto adibite al servizio; f) variazione dei contatti di reperibilita'. 5. La comunicazione di inizio attivita' puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che: a) hanno compiuto gli anni diciotto; b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). 6. La comunicazione di inizio attivita' non puo' essere presentata da coloro che: a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37; b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento. 7. Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio. 9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8. 10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate. Art. 91-sexies (Requisiti dell'equipaggio). - 1. Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III. 2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Art. 91-septies (Requisiti dell'unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere: a) iscrizione nell'ATCN; b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54; d) certificato di idoneita' al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; e) copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino. 2. Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'. 3. Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. Art. 91-octies (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies. Art. 91-nonies (Limiti di operativita' del servizio). - 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10. Capo III-quater Unita' da diporto a controllo remoto Art. 91-decies (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN. 2. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione. 3. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' suddivisa nelle seguenti categorie: a) "libera": navigazione con unita' condotta a vista per la quale non e' prevista comunicazione o autorizzazione; b) "controllata": navigazione con unita' condotta non a vista, distinta in: 1) tipo A: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; 2) tipo B: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unita' da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto. 4. L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 5. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice. Art. 91-undecies (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). - 1. Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente. Art. 91-duodecies (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies. Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto Art. 91-terdecies (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto). - 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto. 2. Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio. 3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.».
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'articolo 49-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 49-duodecies (Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare). - Omissis 2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24. Omissis.». - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), si vedano le note all'articolo 25. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - Omissis 2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - Omissis 3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto. Omissis.». - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169/1. - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note alle premesse.
Art. 84
1.Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 91-quaterdecies (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018. 2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). 3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'. Art. 91-quindecies (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso). - 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED. 2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1. 3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 91-sedecies (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali. 2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.».
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