DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2024, n. 175
Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di giustizia tributaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76, della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. «Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025.".».
Allegato-art. 1
Allegato TESTO UNICO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Art. 1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992) 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. 2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. 4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico. 5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia. 6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
Allegato-art. 2
Art. 2. La giurisdizione tributaria ([articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art1bis); [articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183~art4-com39bis)) 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2. 2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 5 a 8. 4. L'organico dei magistrati tributari e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 3
Art. 3. La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art2)) 1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi ((alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente)). 2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza. 3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3. 5. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. 6. Ogni corte in composizione collegiale e' presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. 7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.
Allegato-art. 4
Art. 4. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni ([articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art3)) 1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. 2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. 3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. 4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, le funzioni di giudice tributario di secondo grado, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.
Allegato-art. 5
Art. 5. I magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado ([articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art4)) 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'[articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art8), e in una prova orale. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.)) 3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. 4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilita' aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'[articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3), il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula «non idoneo». 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. 7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752), fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
Allegato-art. 6
Art. 6. Requisiti per l'ammissione al concorso per esami ([articolo 4-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art4bis)) 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 5 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta incensurabile; d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 5, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Allegato-art. 7
Art. 7. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta ([articolo 4-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art4ter)) 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 5 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e' bandito. 2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta. 3. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario e' presentata, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. 4. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. 5. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 2, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto anni, con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. 6. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione «Giustizia tributaria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Allegato-art. 8
Art. 8. Commissione di concorso ([articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art4quater)) 1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado ((che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado)), da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'[articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art13-com2). Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. 3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti. 4. Nella seduta di cui all'[articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art8-com6), la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1. 5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. 6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta. 7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art7), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art12), [13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art13), [14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art14), [15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art15) e [16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art16), e del [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160). 9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. 10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 9
Art. 9. Nomina e tirocinio del magistrato tributario ([articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art4quinquies)) 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. 2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati ((i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio)), le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
Allegato-art. 10
Art. 10. I componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado ([articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art5)) 1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 4, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2.
Allegato-art. 11
Art. 11. Formazione continua dei giudici e magistrati tributari ([articolo 5-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art5bis)) 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del [decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19) o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
Allegato-art. 12
Art. 12. La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti ([articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art6)) 1. Con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso. 2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni, tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 49. 3. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione. 4. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari. 5. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Allegato-art. 13
Art. 13. Requisiti generali ([articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art7)) 1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di eta'; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
Allegato-art. 14
Art. 14. Incompatibilita' ([articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art8)) 1. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12). 2. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 46, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300); d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze; f) i prefetti; g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; h) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; i) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; l) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h). 3. Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 4. Non possono essere componenti dello stesso collegio i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 5. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 6. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza.
Allegato-art. 15
Art. 15. Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art9)) 1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. 3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
Allegato-art. 16
Art. 16. Giuramento ([articolo 10 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art10)) 1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio». 2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza. 3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria cui sono destinati. 4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria cui sono destinati. 5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.
Allegato-art. 17
Art. 17. Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento ([articoli 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art11) e [8, comma 1, della legge n. 130 del 2022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;130~art8-com1)) 1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di eta'. 3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per piu' di cinque anni consecutivi. 4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. 5. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 6. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita': a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica. 7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato. 8. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni. 9. ((La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028)).
Allegato-art. 18
Art. 18. Decadenza dall'incarico ([articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art12)) 1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 14; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
Allegato-art. 19
Art. 19. Trattamento economico dei giudici tributari ([articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art13)) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. 3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1. 4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. 5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui. 6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.
Allegato-art. 20
Art. 20. Trattamento economico dei magistrati tributari ([articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art13bis)) 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-18&numeroGazzetta=141), salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale.
Allegato-art. 21
Art. 21. Responsabilita' ([articolo 14 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art14)) 1. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della [legge 13 aprile 1988, n. 117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117), concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Allegato-art. 22
Art. 22. Vigilanza e sanzioni disciplinari ([articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art15)) 1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosita', se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. 6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della corte o della sezione, se ripetuta o grave. 7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
Allegato-art. 23
Art. 23. Procedimento disciplinare ([articolo 16 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art16)) 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni. 3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.
Allegato-art. 24
Art. 24. Composizione ([articolo 17 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art17)) 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed ha sede in Roma. 2. Il Consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici e dai magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. 3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. 4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. 5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.
Allegato-art. 25
Art. 25. Durata ([articoli 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art18) e 8, comma 5 terzo periodo della [legge n. 130 del 2022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;130)) 1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni. 2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
Allegato-art. 26
Art. 26. Ineleggibilita' ([articolo 20 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art20)) 1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento. 2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.
Allegato-art. 27
Art. 27. Elezione del Consiglio di presidenza ([articolo 21 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art21)) 1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresi', i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza. 4. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne' essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto. 5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si da' atto nel processo verbale. 8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 28
Art. 28. Votazioni ([articolo 22 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art22)) 1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della corte di giustizia tributaria presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale. 3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
Allegato-art. 29
Art. 29. Proclamazione degli eletti. Reclami ([articolo 23 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art23)) 1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. 3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza. 4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione. 5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Allegato-art. 30
Art. 30. Attribuzioni ([articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art24)) 1. Il Consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle corti di giustizia tributaria; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari; i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1; o) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. 3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
Allegato-art. 31
Art. 31. Ufficio del massimario nazionale ([articolo 24-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art24bis)) 1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari. 2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non e' rinnovabile. 3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le piu' significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. 4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte. 6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 40 e dei servizi informatici del sistema informativo della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. 7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
Allegato-art. 32
Art. 32. Convocazione ([articolo 25 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art25)) 1. Il Consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Allegato-art. 33
Art. 33. Deliberazioni ([articolo 26 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art26)) 1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Allegato-art. 34
Art. 34. Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza ([articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art27)) 1. ((I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarita' dell'ufficio)). 1-bis. ((Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente)). 1-ter. ((Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com489), e dagli articoli 14, comma 3, e 14.[1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art1-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26))). 2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.
Allegato-art. 35
Art. 35. Scioglimento del Consiglio di presidenza ([articolo 28 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art28)) 1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
Allegato-art. 36
Art. 36. Alta sorveglianza ([articolo 29 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art29)) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui magistrati e i giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facolta' di chiedere al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti di giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
Allegato-art. 37
Art. 37. Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ([articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art29bis)) 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato-art. 38
Art. 38. Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza ([articolo 30 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art30)) 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unita' di livello dirigenziale non generale e settantadue unita' di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40. 2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.
Allegato-art. 39
Art. 39. Ufficio di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 31 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art31)) 1. E' istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
Allegato-art. 40
Art. 40. Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 32 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art32)) 1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono assegnati dipendenti appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze compresi in un apposito contingente individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito del relativo personale previsto dal regolamento di cui all'[articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4bis). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Allegato-art. 41
Art. 41. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria ([articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art33)) 1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla [legge 22 giugno 1988, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221), e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'[articolo 4, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com5) e [6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com6), convertito con modificazioni dalla [legge 17 febbraio 1985, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17), del compenso previsto dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;344~art10), nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'. 3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'[articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221~art2), e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 42
Art. 42. Amministrazione del personale delle segreterie ([articolo 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art34)) 1. Il personale di cui all'articolo 40 dipende organicamente dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 43
Art. 43. Attribuzioni del personale delle segreterie ([articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art35)) 1. Agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono preposti dirigenti di livello non generale ai quali e' attribuita la direzione di uno o piu' uffici di segreteria individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il personale degli uffici di segreteria nell'espletamento dei propri compiti, si avvale del sistema informativo della giustizia tributaria.
Allegato-art. 44
Art. 44. Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione ([articolo 3 della legge n. 130 del 2022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;130~art3)) 1. Presso la Corte di Cassazione e' istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. 2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimita' e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.
Allegato-art. 45
Art. 45. Gli organi della giurisdizione tributaria ([articolo 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art1)) 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1. 2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Allegato-art. 46
Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria ([articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art2)) 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso ((di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.
Allegato-art. 47
Art. 47. Difetto di giurisdizione ([articolo 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art3)) 1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'[articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art41-com1).
Allegato-art. 48
Art. 48. Competenza per territorio ([articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art4)) 1. ((Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione)). ((Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.)) Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71), e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Allegato-art. 49
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)