DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2024, n. 175

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-14
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 49. Competenza del giudice monocratico ([articolo 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art4bis)) 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a ((10.000 euro)). Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente testo unico, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

Allegato-art. 50

Art. 50. Incompetenza ([articolo 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art5)) 1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' inderogabile. 2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. 3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. 4. Non si applicano le disposizioni del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) sui regolamenti di competenza. 5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova corte di giustizia tributaria, altrimenti si estingue.

Allegato-art. 51

Art. 51. Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art6)) 1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) in quanto applicabili. 2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato anche nel caso di cui all'[articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art139-com2) e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti. 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.

Allegato-art. 52

Art. 52. Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art7)) 1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. 2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla [legge 8 luglio 1980, n. 319](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319) e dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115). 3. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'[articolo 257-bis del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art257bis). Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, e' reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), se il testimone e' in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che non e' stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. 4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 5. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Allegato-art. 53

Art. 53. Errore sulla norma tributaria ([articolo 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art8)) 1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Allegato-art. 54

Art. 54. Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ([articolo 9 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art9)) 1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) concernenti il cancelliere. 2. Le attivita' dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

Allegato-art. 55

Art. 55. Le parti ([articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art10)) 1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300), gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71), e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Allegato-art. 56

Art. 56. Capacita' di stare in giudizio ([articolo 11 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art11)) 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300), nonche' dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. 3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 4. La regione nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

Allegato-art. 57

Art. 57. Assistenza tecnica ([articoli 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art12) e [63, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art63-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art63-com4) e [5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art63-com5)) 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui al comma 12; e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attivita' produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'[articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art30-com3); g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359), [primo comma, numero 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1)), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art32), e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari. 6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22-com2), con l'inserimento della relativa dichiarazione. 8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. 9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300), possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi. 11. Si applica l'[articolo 182 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art182) ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4. 13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. 14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Allegato-art. 58

Art. 58. Litisconsorzio e intervento ([articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art14)) 1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. 3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. 4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. 5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4. 6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza. 7. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

Allegato-art. 59

Art. 59. Spese del giudizio ([articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art15)) 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 96, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com1) e [terzo, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com3). 4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. 5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la corte di giustizia tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. 7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 8. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 9. Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte.

Allegato-art. 60

Art. 60. Comunicazioni e notificazioni ([articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art16)) 1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137), salvo quanto disposto dall'articolo 62. 3. Le notificazioni sono fatte esclusivamente con modalita' telematiche e, nelle ipotesi previste dall'articolo 61 comma 3, possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

Allegato-art. 61

Art. 61. Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici ([articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art16bis)) 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82). Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. 2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 52, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3 di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo 60. 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 5. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Allegato-art. 62

Art. 62. Luogo delle comunicazioni e notificazioni ([articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art17)) 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

Allegato-art. 63

Art. 63. Degli atti in generale ([articolo 17-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art17ter)) 1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico. 2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 129, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale. 3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 61, nonche' di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. 4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullita'.

Allegato-art. 64

Art. 64. Il ricorso ([articolo 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art18)) 1. Il processo e' introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma 3.

Allegato-art. 65

Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso ([articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art19), 61 del [decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600) e 59 del [decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633)) 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ((di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))); g) il fermo di beni mobili registrati ((di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))); h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quater); m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quinquies); n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della [direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852) o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'[articolo 42, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art42-com3), e dell'[articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com3), nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli [articoli 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art56) e [57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com4) e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

Allegato-art. 66

Art. 66. Proposizione del ricorso ([articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art20)) 1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dell'articolo 61, comma 3. 2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

Allegato-art. 67

Art. 67. Termine per la proposizione del ricorso ([articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art21)) 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.

Allegato-art. 68

Art. 68. Costituzione in giudizio del ricorrente ([articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art22)) 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' lo deposita telematicamente, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 61 comma 3, trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137) ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. 2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 69. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della corte di giustizia tributaria non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma 2. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Allegato-art. 69

Art. 69. Costituzione in giudizio della parte resistente ([articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art23)) 1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. 2. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito telematico presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Le controdeduzioni e i documenti di cui al periodo precedente, nei casi di cui all'articolo 129 comma 3, sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio. 3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Allegato-art. 70

Art. 70. Produzione di documenti e motivi aggiunti ([articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art24)) 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4. 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 64 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3.

Allegato-art. 71

Art. 71. Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte ([articolo 25 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art25)) 1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. 3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

Allegato-art. 72

Art. 72. Potere di certificazione di conformita' ([articolo 25 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art25bis)) 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82). 2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'[articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2013-12-23;163~art14), o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. 3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. 4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia. 5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' ((al documento analogico detenuto dal difensore)).

Allegato-art. 73

Art. 73. Assegnazione del ricorso ([articolo 26 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art26)) 1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Allegato-art. 74

Art. 74. Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del decreto legislativo. n. 472 del 1997) 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli [articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com1-num7) e [51, secondo comma, numero 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;51~com2-num7)), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633). 2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate. 3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2. 4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza. 6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.

Allegato-art. 75

Art. 75. Esame preliminare del ricorso ([articolo 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art27)) 1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti, se manifesta. 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.

Allegato-art. 76

Art. 76. Reclamo contro i provvedimenti presidenziali ([articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art28)) 1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. 2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 68, commi 1 e 3. 3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. 4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Allegato-art. 77

Art. 77. Riunione dei ricorsi ([articolo 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art29)) 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. 2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1. 3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.

Allegato-art. 78

Art. 78. Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione ([articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art30)) 1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 e nomina il relatore. 2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti all'applicazione dell'[articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis).

Allegato-art. 79

Art. 79. Avviso di trattazione ([articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art31)) 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Allegato-art. 80

Art. 80. Deposito di documenti e di memorie ([articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art32)) 1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Allegato-art. 81

Art. 81. Trattazione in camera di consiglio ([articolo 33 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art33)) 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione. 2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

Allegato-art. 82

Art. 82. Discussione in pubblica udienza ([articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art34)) 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. 2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 3. La corte di giustizia tributaria puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 79, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Allegato-art. 83

Art. 83. Udienza a distanza ([articolo 34-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art34bis)) 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed e' depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Allegato-art. 84

Art. 84. Deliberazioni della corte di giustizia tributaria ([articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art35)) 1. ((La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.)) 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art276). Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Allegato-art. 85

Art. 85. Contenuto della sentenza ([articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art36)) 1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto; e) il dispositivo. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Allegato-art. 86

Art. 86. Pubblicazione e comunicazione della sentenza ([articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art37)) 1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

Allegato-art. 87

Art. 87. Richiesta di copie e notificazione della sentenza ([articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art38)) 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 60, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'[articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art327-com1). Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Allegato-art. 88

Art. 88. Sospensione del processo ([articolo 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art39)) 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 2. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 3. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della [direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852).

Allegato-art. 89

Art. 89. Interruzione del processo ([articolo 40 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art40)) 1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 57. 2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. 3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito. 4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla [legge 7 ottobre 1969, n. 742](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742).

Allegato-art. 90

Art. 90. Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo ([articolo 41 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art41)) 1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza. 2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76.

Allegato-art. 91

Art. 91. Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo ([articolo 42 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art42)) 1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.

Allegato-art. 92

Art. 92. Ripresa del processo sospeso o interrotto ([articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art43)) 1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 78. 2. Se entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1. 3. La comunicazione di cui all'articolo 79, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 62, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo' essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Allegato-art. 93

Art. 93. Estinzione del processo per rinuncia al ricorso ([articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art44)) 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della corte di giustizia tributaria. 5. Il presidente della sezione o la corte di giustizia tributaria, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 94.

Allegato-art. 94

Art. 94. Estinzione del processo per inattivita' delle parti ([articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art45)) 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. 4. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.

Allegato-art. 95

Art. 95. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ([articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art46)) 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 76. 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Allegato-art. 96

Art. 96. Sospensione dell'atto impugnato ([articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art47)) 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico. 4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile. 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'[articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art9bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96), ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza. 8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Allegato-art. 97

Art. 97. Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie ([articolo 47-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art47bis)) 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), di seguito denominata: «decisione di recupero», la corte di giustizia tributaria di primo grado puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della [Corte di giustizia del 25 settembre 2012](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 337 del 6 novembre 2012, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'[articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. 3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 96; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto europeo. 4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. 5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, la corte di giustizia tributaria delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullita'. 6. La sentenza e' depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata comunicazione alle parti. 7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Allegato-art. 98

Art. 98. Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione ([articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art47ter)) 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico. 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Allegato-art. 99

Art. 99. Conciliazione fuori udienza ([articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art48)) 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. 2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. 3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Allegato-art. 100

Art. 100. Conciliazione in udienza ([articolo 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art48bis)) 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Allegato-art. 101

Art. 101. Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (articolo 48-bis.1 del [decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546)) 1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. 2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza. 3. La causa, se richiesto da una delle parti, puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Allegato-art. 102

Art. 102. Definizione e pagamento delle somme dovute ([articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art48ter)) 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione. 2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101. 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art29), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122), all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8).

Allegato-art. 103

Art. 103. Disposizioni generali applicabili ([articolo 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art49)) 1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), fatto salvo quanto disposto nel presente testo unico.

Allegato-art. 104

Art. 104. I mezzi d'impugnazione ([articolo 50 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art50)) 1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Allegato-art. 105

Art. 105. Termini d'impugnazione ([articolo 51 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art51)) 1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 87, comma 3. 2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai [numeri 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3) e [6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6) il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Allegato-art. 106

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