DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2024, n. 175

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-14
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 106. Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello ([articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art52)) 1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2. 2. L'appellante puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. 3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. 4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9. 7. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Allegato-art. 107

Art. 107. Forma dell'appello ([articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art53)) 1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di secondo grado a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'articolo 64, comma 3. 2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 68, commi 1, 2 e 3. 3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Allegato-art. 108

Art. 108. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale ([articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art54)) 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

Allegato-art. 109

Art. 109. Provvedimenti presidenziali ([articolo 55 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art55)) 1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

Allegato-art. 110

Art. 110. Questioni ed eccezioni non riproposte ([articolo 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art56)) 1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Allegato-art. 111

Art. 111. Domande ed eccezioni nuove ([articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art57)) 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Allegato-art. 112

Art. 112. Nuove prove in appello ([articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art58)) 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non e' mai consentito il deposito ((...)) delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.

Allegato-art. 113

Art. 113. Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado ([articolo 59 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art59)) 1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. 3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.

Allegato-art. 114

Art. 114. Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile ([articolo 60 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art60)) 1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.

Allegato-art. 115

Art. 115. Norme applicabili ([articolo 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art61)) 1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Allegato-art. 116

Art. 116. Norme applicabili ([articolo 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art62)) 1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai [numeri da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-num1) [a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num5). 2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) in quanto compatibili con quelle del presente testo unico. 3. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'[articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num3).

Allegato-art. 117

Art. 117. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione ([articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art62bis)) 1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9. 6. La corte di giustizia tributaria non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Allegato-art. 118

Art. 118. Giudizio di rinvio ([articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art63)) 1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. 2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue. 3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. 4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione. 5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della corte di giustizia tributaria adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

Allegato-art. 119

Art. 119. Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ([articolo 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art21bis)) 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati.

Allegato-art. 120

Art. 120. Sentenze revocabili e motivi di revocazione ([articolo 64 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art64)) 1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'[articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395). 2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai [numeri 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3) e [6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6) purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al [numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6) siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Allegato-art. 121

Art. 121. Proposizione della impugnazione ([articolo 65 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art65)) 1. Competente per la revocazione e' la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai [numeri 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num3) e [6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num6) nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. 3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2. 4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.

Allegato-art. 122

Art. 122. Procedimento ([articolo 66 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art66)) 1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Allegato-art. 123

Art. 123. Decisione ([articolo 67 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art67)) 1. Ove ricorrano i motivi di cui all'[articolo 395 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395) la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. 2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Allegato-art. 124

Art. 124. Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative ([articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art21ter)) 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Allegato-art. 125

Art. 125. Esecuzione provvisoria ([articolo 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art67bis)) 1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

Allegato-art. 126

Art. 126. Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo ([articoli 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art68) e 19 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472)) 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria ((...)), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053) e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia. 5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2. 6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106. 7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127. 8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2. 9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.

Allegato-art. 127

Art. 127. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ([articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art69)) 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'[articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis-com5), la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. 3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Allegato-art. 128

Art. 128. Giudizio di ottemperanza ([articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art70)) 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53), degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ((ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del [codice dell'amministrazione digitale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82),)) e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario. 4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. 5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. 6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115). 8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione monocratica.

Allegato-art. 129

Art. 129. Norme transitorie e finali ([articolo 79 del decreto legislativo n. 546 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546~art79)) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 2. Con il decreto di cui al ((comma 1)) sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.

Allegato-art. 130

Art. 130. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'[articolo 59, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art59-com1) e [2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art59-com2); b) l'[articolo 61, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art61-com1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art61-com2), e l'[articolo 63, commi da 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art63-com3) [a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art63-com5); c) il [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545); d) il [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546); e) gli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art19) e [22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art22); f) gli [articoli 21-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21bis) e [21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21ter); g) l'[articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art4-com39bis); h) l'[articolo 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art3) e l'[articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art8-com1); i) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192))); l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18 ((, comma 2,)) del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112). 2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art19-com4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art19-com5), e l'[articolo 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art20) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;638~art24) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;639~art63-com5), e [68, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;639~art68-com3), del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'articolo 4, comma 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43~art4-com8), del [decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 1989, n. 144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-24;144). 3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.

Allegato-art. 131

Art. 131. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal ((1° gennaio 2027)).

Allegato-Tabelle

Articolo 1, comma 4 Tabella A Organi di giurisdizione in materia tributaria (ex decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2008)

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Sezioni CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Sezioni Totale regionale corti di primo grado

Piemonte 7 Alessandria 2 22

Asti 2

Biella 2

Cuneo 2

Novara 2

Torino 8

Verbania 2

Vercelli 2

Valle d'Aosta 2 Aosta 2 2

Lombardia 25 Bergamo 3 55

Brescia 4

Como 3

Cremona 2

Lecco 2

Lodi 2

Mantova 2

Milano 28

Pavia 3

Sondrio 2

Varese 4

Veneto 8 Belluno 2 22

Padova 4

Rovigo 2

Treviso 3

Venezia 4

Verona 3

Vicenza 4

Friuli-Venezia Giulia 3 Gorizia 2 9

Pordenone 2

Trieste 2

Udine 3

Trento (2°grado ) 2 Trento 2 2

Bolzano (2° grado) 2 Bolzano 2 2

Liguria 7 Genova 6 12

Imperia 2

La Spezia 2

Savona 2

Emilia-Romagna 14 Bologna 5 23

Ferrara 2

Forli' 2

Modena 3

Parma 3

Piacenza 2

Ravenna 2

Reggio Emilia 2

Rimini 2

Toscana 14 Arezzo 2 25

Firenze 5

Grosseto 2

Livorno 2

Lucca 3

Massa Carrara 2

Pisa 3

Pistoia 2

Prato 2

Siena 2

Umbria 3 Perugia 3 5

Terni 2

Marche 7 Ancona 3 10

Ascoli Piceno 3

Macerata 2

Pesaro 2

Lazio 27 Frosinone 5 70

Latina 6

Rieti 2

Roma 54

Viterbo 3

Abruzzo 7 Chieti 2 10

L'Aquila 4

Pescara 2

Teramo 2

Molise 3 Campobasso 3 5

Isernia 2

Campania 39 Avellino 5 107

Benevento 4

Caserta 15

Napoli 68

Salerno 15

Puglia 13 Bari 12 30

Brindisi 3

Foggia 6

Lecce 5

Taranto 4

Basilicata 3 Matera 2 5

Potenza 3

Calabria 8 Catanzaro 7 40

Cosenza 14

Crotone 2

Reggio Calabria 14

Vibo Valentia 3

Sicilia 21 Agrigento 6 91

Caltanissetta 3

Catania 28

Enna 4

Messina 17

Palermo 12

Ragusa 7

Siracusa 10

Trapani 4

Sardegna 4 Cagliari 5 12

Nuoro 2

Oristano 2

Sassari 3

Totali 219 559 559

Articolo 1, comma 4 Tabella B Organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria (ex decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2008)

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Componenti CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Componenti Totale regionale corti di primo grado

Piemonte 42 Alessandria 12 132

Asti 12

Biella 12

Cuneo 12

Novara 12

Torino 48

Verbania 12

Vercelli 12

Valle d'Aosta 12 Aosta 12 12

Lombardia 150 Bergamo 18 330

Brescia 24

Como 18

Cremona 12

Lecco 12

Lodi 12

Mantova 12

Milano 168

Pavia 18

Sondrio 12

Varese 24

Veneto 48 Belluno 12 132

Padova 24

Rovigo 12

Treviso 18

Venezia 24

Verona 18

Vicenza 24

Friuli-Venezia Giulia 18 Gorizia 12 54

Pordenone 12

Trieste 12

Udine 18

Trentino Alto Adige 12 Trento 12 12

Trentino Alto Adige 12 Bolzano 12 12

Liguria 42 Genova 36 72

Imperia 12

La Spezia 12

Savona 12

Emilia-Romagna 84 Bologna 30 138

Ferrara 12

Forli' 12

Modena 18

Parma 18

Piacenza 12

Ravenna 12

Reggio Emilia 12

Rimini 12

Toscana 84 Arezzo 12 150

Firenze 30

Grosseto 12

Livorno 12

Lucca 18

Massa Carrara 12

Pisa 18

Pistoia 12

Prato 12

Siena 12

Umbria 18 Perugia 18 30

Terni 12

Marche 42 Ancona 18 60

Ascoli Piceno 18

Macerata 12

Pesaro 12

Lazio 162 Frosinone 30 420

Latina 36

Rieti 12

Roma 324

Viterbo 18

Abruzzo 42 Chieti 12 60

L'Aquila 24

Pescara 12

Teramo 12

Molise 18 Campobasso 18 30

Isernia 12

Campania 234 Avellino 30 642

Benevento 24

Caserta 90

Napoli 408

Salerno 90

Puglia 78 Bari 72 180

Brindisi 18

Foggia 36

Lecce 30

Taranto 24

Basilicata 18 Matera 12 30

Potenza 18

Calabria 48 Catanzaro 42 240

Cosenza 84

Crotone 12

Reggio Calabria 84

Vibo Valentia 18

Sicilia 126 Agrigento 36 546

Caltanissetta 18

Catania 168

Enna 24

Messina 102

Palermo 72

Ragusa 42

Siracusa 60

Trapani 24

Sardegna 24 Cagliari 30 72

Nuoro 12

Oristano 12

Sassari 18

Totali 1.314 3.354 3.354

Articolo 17, commi 5 e 6, lettera c) Tabella C Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e nelle commissioni tributarie provinciali e regionali nonche' nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi (ex Tabella F allegata al D. Lgs. 545/1992) Commissione tributaria di I grado

Giudice 0,50

Vice presidente di sezione 1

Presidente di sezione 1,50

Presidente di commissione 2

Commissione tributaria di II grado

Giudice 1

Vice presidente di sezione 1,50

Presidente di sezione 2

Presidente di commissione 2,50

Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) /Corte di giustizia tributaria di primo grado

Giudice 1,50

Vice presidente di sezione 2

Presidente di sezione 2,50

Presidente di commissione/corte 3,50

Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonche' commissione tributaria centrale /Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Giudice 2

Vice presidente di sezione 2,50

Presidente di sezione 3

Presidente di commissione/corte 4

E' equiparata, al servizio di presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado o di presidente di commissione tributaria regionale o di II grado di Trento e Bolzano, l'attivita' prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 2, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25. Articolo 20, comma 2 Tabella D Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024 (ex Tabella F-bis allegata al D. Lgs. 545/1992)

Magistratura tributaria - Qualifica Stipendio annuo lordo

Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina 86.863,42

Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina 74.113,33

Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina 66.020,70

Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina 57.928,07

Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina 41.739,33

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