LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207
448.Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne da' immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.
451.Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione.
452.I soggetti finanziatori di cui al comma 451 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454 del presente articolo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.
453.L'applicazione delle disposizioni dei commi da 451 a 454 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
454.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono individuati ulteriori criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.
455.All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorita' di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
456.Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «nonche' Porto canale di Rio Martino».
457.Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
458.Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 3 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460 del presente articolo.
459.Le modalita' di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
460.Per le finalita' di cui al comma 458 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.
461.Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
462.Al fine di assicurare continuita' alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
463.Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonche' investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
464.Le disposizioni di cui al comma 463 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463 del presente articolo.
466.Le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 463 nonche' le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.
467.Per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per cento.
470.Le risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro ne' a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
471.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
472.Agli oneri derivanti dai commi 466 e 469, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
473.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
475.Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi di cui al comma 474, lettere a) e b), nonche' eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalita' di cui la societa' Simest S.p.A. puo' avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.
476.Agli interventi di cui al comma 474 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
477.La Sezione di cui al comma 474, lettera c), del presente articolo subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il Comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' le deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
478.All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione venture capitale investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».
479.Per le finalita' di cui al comma 474, la societa' Simest S.p.A. e' autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilita' del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche', con riferimento alla lettera c) del predetto comma 474, attingendo alle disponibilita' presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
480.Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 474, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
481.Agli oneri derivanti dal comma 480, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
482.Al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 210 milioni di euro per l'anno 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi piani economico-finanziari derivino oneri minori rispetto all'ammontare dei contributi di cui al presente comma, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
483.Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 nonche' da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni, con conseguente adeguamento del relativo contributo. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
484.Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano «Italia a 1 giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, il soggetto attuatore e' autorizzato a erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentare al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune.
486.Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
487.Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 486, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
488.Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 486, secondo periodo, del presente articolo.
490.Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 488 del presente articolo indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023.
491.Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
492.Il comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificita' dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.
493.Il comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, puo' elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma.
494.Nel caso di un accordo di programma elaborato ai sensi del comma 493, per lo sviluppo delle singole aree nonche' per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche e' nominato, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
495.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 492 a 494, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
497.Al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al comma 496 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
498.In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della citta' metropolitana di Roma Capitale, dovuta anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, e' attribuito, in via straordinaria e temporanea, a favore della citta' metropolitana di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilita' organizzativa necessaria.
499.Al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini.
500.Agli oneri derivanti dai commi 498 e 499, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
501.Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
502.Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
503.Per le finalita' di cui al comma 502 nonche' al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
505.Le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 502, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacita' amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, possono essere affidate, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che puo' avvalersi della societa' Enit Spa.
506.Per le finalita' di cui al comma 505 e' autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 508, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
507.Il Ministero del turismo vigila sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 505 e puo' definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi di cui al comma 502.
508.Per le finalita' di cui ai commi da 502 a 507 e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.
509.Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorita' di sistema portuale interessata.
510.I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 509, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
511.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 509, nonche' i termini e le modalita' del conferimento di cui al comma 510.
512.Dall'attuazione dei commi da 509 a 511 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 509 a 511 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
515.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 513 a 519 del presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previste dai predetti commi da 513 a 519 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo e' ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
516.Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), svolgono tutte le attivita' e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.
517.Sulla base della documentazione tecnica nonche' dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresi', entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.
518.Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.
519.Agli oneri derivanti dai commi 513 e 516, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 513, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.
521.All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 2-decies e' inserito il seguente: «2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al primo periodo, la durata della relativa concessione e' adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla notificazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
522.Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.
524.La societa' Stretto di Messina S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
525.Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa' ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
526.Al fine di accelerare il rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla normativa Euro VI, qualora cio' non determini un ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione, le regioni e le citta' metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse gia' assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro piu' recente. Ciascuna regione o citta' metropolitana puo' utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 25 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o citta' metropolitana interessata puo' utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonche' per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
527.Al comma 302 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
529.Il comma 511 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dai seguenti: «511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e' autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037. 511-bis. Per le finalita' di cui al comma 511 e' altresi' autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualita' in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonche' le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da' evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma».
530.Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata la spesa complessiva di 1.096 milioni di euro, di cui 482 milioni di euro per l'anno 2025 e 614 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono inserite nel contratto di programma - parte investimenti stipulato tra la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
531.Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 18 milioni di euro per l'anno 2026.
533.Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata la spesa complessiva di 708 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 428 milioni di euro per l'anno 2030.
534.L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro, di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55 milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57 milioni di euro per l'anno 2031, 108,15 milioni di euro per l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.
535.Per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale e' autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, di cui 158,91 milioni di euro per l'anno 2027, 82,45 milioni di euro per l'anno 2028, 173,4 milioni di euro per l'anno 2029, 281,71 milioni di euro per l'anno 2030, 206,43 milioni di euro per l'anno 2031, 81,85 milioni di euro per l'anno 2032 e 15,25 milioni di euro per l'anno 2033.
536.L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro, di cui 248 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2032 al 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035 e 200 milioni di euro per l'anno 2036.
537.Le risorse destinate alla societa' ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma di cui al medesimo periodo, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.
538.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 114,8 milioni di euro per l'anno 2029.
539.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 170 milioni di euro per l'anno 2030, di 180 milioni di euro per l'anno 2031, di 70 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2034, di 102 milioni di euro per l'anno 2035 e di 50 milioni di euro per l'anno 2036.
540.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 98,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 79 milioni di euro per l'anno 2034.
541.Al fine di dare corretta attuazione alle procedure dell'Unione europea in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernenti il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni dal 2018 al 2022.
542.L'Agenzia delle entrate, successivamente alla registrazione di cui al comma 541, provvede agli adempimenti di cui al comma 1 del citato articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
543.Conclusi gli adempimenti di registrazione di cui ai commi 541 e 542 del presente articolo, qualora il credito d'imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, e' esclusa l'adozione degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento di cui, rispettivamente, agli articoli 38-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
545.Per quanto non espressamente previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 544 del presente articolo, e dal comma 546, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
546.Il credito d'imposta di cui ai commi 544 e 545 e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese operanti nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte seconda degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) per le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 544 e 545 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 544 del presente articolo, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimi se con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline dell'Unione europea di riferimento.
547.Al fine di proseguire nelle attivita' di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, e' concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. (24)
548.Al fine di assicurarne il funzionamento e la continuita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali e di servizio, e' concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
549.Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilita', senza soluzione di continuita' e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
550.All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «alle cultivar IGP,» sono inserite le seguenti: «nonche' della ricerca per la promozione della competitivita' dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari,».
554.Dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e' inserito il seguente: «Art. 10-ter. - (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) - 1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresi' l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni. 2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilita' dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalita': a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3; b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attivita' alla data di presentazione dell'istanza; c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento. 4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorita' giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. 5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, puo' comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1. 6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale e' riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale e' sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva. 7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante puo' rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamita' naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 puo' formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, puo' accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6. 8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilita' di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione. 10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 e' costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 e' indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme cosi' individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non puo' essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
555.Al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini, malattia denominata «lingua blu», mediante l'adozione di misure di prevenzione e di profilassi nonche' di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti, e' concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche, riconosciute come focolaio dell'infezione, che abbiano subito danni in conseguenza della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo di capi infetti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalita' e le procedure di erogazione dei contributi di cui al primo periodo.
556.Le disposizioni del comma 555 si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
557.Agli oneri derivanti dai commi 555 e 556, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
558.Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
559.Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
560.Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome, rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma 559 del presente articolo, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.
561.Le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 560, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.
562.I residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati alle medesime finalita' di cui al comma 561 del presente articolo.
563.La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottare entro il 30 gennaio 2025, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
564.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
565.Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
567.Allo scopo di garantire la continuita' didattica per gli alunni con disabilita', la dotazione dell'organico dell'autonomia e' incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui al comma 565, e, quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
568.Al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attivita' in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attivita' disciplinate dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a bandire un concorso pubblico, su base territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. La procedura concorsuale di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
569.Agli oneri derivanti dal comma 568, pari a 1.860.208 euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro per lo svolgimento della procedura concorsuale, e a 4.980.622 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 3.148.419 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
570.Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
571.Agli oneri derivanti dal comma 570, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
573.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
574.All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122 e' inserito il seguente: «122-bis. Al fine di rafforzare la capacita' di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di cui al comma 121».
575.Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
576.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 575, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
577.Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilita' di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
578.Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di promuovere, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.
580.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli indicatori chiave di prestazione di cui al comma 579 nonche' le modalita' per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e la rendicontazione delle spese sostenute.
581.Per le finalita' di cui al comma 579, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
582.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati i centri nazionali e i partenariati estesi, nonche' le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse di cui al comma 581.
584.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.
585.Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
586.Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 585 soltanto gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo complessivo superiore a un terzo della sommatoria delle rette percepite per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
587.Agli oneri derivanti dal comma 585, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
588.E' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
589.Le modalita' di attuazione del comma 588 sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalita' di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.
590.Agli oneri derivanti dal comma 588, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
591.Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, al Consiglio nazionale delle ricerche e' attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
591-bis.Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.
592.Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonche' di attivita' finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
594.Al fine di realizzare le attivita' e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro annui.
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