LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Type Legge
Publication 2024-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 21
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595.E' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni euro per l'anno 2026, per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

596.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi da finanziare ai sensi del comma 595, nonche' le modalita' di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e di realizzazione.

597.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 595, pari a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

599.Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

600.Il fondo di cui al comma 599 e' destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per le finalita' di cui al medesimo comma 599.

601.Nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

602.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 601, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

603.Agli oneri derivanti dai commi da 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

604.Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identita' culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso al fondo di cui al primo periodo.

605.Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso al fondo di cui al primo periodo.

607.Fermo restando quanto previsto dal comma 606, nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, e' destinata, nell'anno 2026, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attivita' istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2023-2025. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attivita' svolta nell'anno 2024.

608.Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

609.Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 608, di soggetti che svolgono attivita' di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

610.Agli oneri derivanti dal comma 608, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

612.Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attivita' teatrali negli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attivita' teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella societa' civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

613.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 612, nel rispetto del relativo limite di spesa.

614.Agli oneri derivanti dai commi 612 e 613, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

615.Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

616.La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonche' di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.

617.Per le finalita' di cui al comma 616 e' istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorita' politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse alle attivita' programmate dal Comitato nazionale.

618.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorita' politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, e' definita la composizione del Comitato nazionale e sono stabilite le modalita' di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e puo', altresi', ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato nazionale si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorita' politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

619.Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine e' autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

620.Il Comitato nazionale e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonche' l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

621.Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale con le attivita' della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

622.Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 619 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.

623.Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attivita' di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' attivita' di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i piu' significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredita' della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

624.Agli oneri derivanti dai commi da 616 a 623, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

625.Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unita' di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2027. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

626.Per l'attuazione del comma 625 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 193.502.811 e di euro 4.890.088, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

627.Al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di cui al comma 625 e' incrementato di ulteriori 800 unita' di personale delle Forze armate per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

628.Per l'attuazione del comma 627 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui euro 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

629.Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui ai commi da 625 a 628 del presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

630.Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

631.Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

632.Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025.

633.A quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

634.Al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della citta' di Napoli e di realizzare attivita' di promozione della citta' e del suo territorio, e' autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

635.Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri-CUP D51B21004330001, puo' avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

636.I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637.I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo puo' essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638.Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

639.All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».

641.Il comma 429 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' abrogato. Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

642.Ai fini dell'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

643.Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

644.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

645.Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonche' dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40.

646.La ripartizione di cui al comma 645 e' predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

647.Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa ovvero esercenti la propria attivita' lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

648.A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, l'ISMEA puo' concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

649.Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.

650.E' autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

651.Per la regione Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

652.Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

653.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024». Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

654.Le risorse trasferite alle contabilita' speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 651 e 653 sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualita' per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

655.Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025.

656.Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c),del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

657.Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

658.All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

659.All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».

660.All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

661.All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

662.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 660 e 661, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

664.All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

665.All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

666.Per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

667.All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025».

668.Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

669.Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

670.Al fine di garantire senza soluzione di continuita' il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l'anno 2025, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 92 milioni di euro per l'anno 2025.

671.Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalita' delle piattaforme informatiche di titolarita' del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025».

673.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies e' inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2025».

674.Al fine di consentire interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con la delibera del CIPE n. 77/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, per i quali i progetti esecutivi risultino gia' affidati alla data di entrata in vigore della presente legge e in relazione a essi siano subentrate ulteriori criticita', accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, che determinino un incremento dei costi per il completamento degli interventi medesimi.

675.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 674.

676.Agli oneri derivanti dal comma 674, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

677.Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678.Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis.Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.

679.Dopo il comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' inserito il seguente: «560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche».

680.Agli oneri derivanti dal comma 679, pari a 196.400 euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

682.Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2025. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. I criteri, le modalita', i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonche' le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

684.A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attivita' di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonche' le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarita' della contabilita' speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022.

685.Per le attivita' di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresi' all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticita' e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive.

686.Ai titolari di attivita' economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi puo' essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalita' definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

687.Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 684, la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' incrementata, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di cinque unita' di personale non dirigenziale, nel limite complessivo di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto, a cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo non superiore a 48.000 euro per l'anno 2025. Per il coordinamento delle attivita' di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il Commissario straordinario puo' nominare un sub-commissario il cui compenso e' determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 409.368 euro per l'anno 2025.

688.Per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

690.La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualita' 2025, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

691.A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018.

692.A decorrere dalla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui al comma 691 e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo e' concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019.

693.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

694.E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilita' sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

695.Il contributo di cui al comma 694 e' concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita' immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo e' concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

696.Il contributo di cui al comma 694 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

698.Per le finalita' di cui ai commi da 694 a 699, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto e' subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unita' immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 694, unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale. (5)

699.I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 694. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 701, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 695 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

700.I contributi di cui al comma 694 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalita' da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

702.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

704.Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attivita' strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

705.I commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis.

706.All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2025, puo' essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Una quota delle risorse di cui al quinto periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine e' corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera».

707.All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili,» sono inserite le seguenti: «di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonche'».

708.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

709.Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilita' delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, alla regione Valle d'Aosta e' assegnato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

710.In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

711.In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, la regione Friuli Venezia Giulia, entro il 31 marzo 2025, versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 422.689.368 quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

712.In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la regione Friuli Venezia Giulia, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, a 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati nel relativo territorio.

713.In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, a decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' confermato in 306,4 milioni di euro annui.

714.In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, la regione Sardegna versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134 entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025 dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

715.In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la regione Sardegna accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 134 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalita' e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.

716.In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, le province autonome di Trento e di Bolzano versano all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

717.All'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il comma 4-octies e' aggiunto il seguente: «4-novies. In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo e' finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non e' possibile disporre impegni. Il fondo e' destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, e' vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo e' istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata e' incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento e' incrementato del 10 per cento».

718.Le disposizioni recate dal comma 717 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

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