DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33

Type Decreto legislativo
Publication 2025-03-24
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
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ART. 57 Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ([articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27ter)) 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58), e' applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 82, comma 2, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58), nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 1, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 65. 4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. 5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2 non applicano l'imposta sostitutiva. 6. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 56, comma 1, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 56, comma 1; b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1. 7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58). Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all'[articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7); c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1. 9. Con uno o pidecreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti di cui al primo periodo possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b) e pu essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 67 e 68, purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 67.

Allegato-art. 58

ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici ([articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26quinquies)) 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58), la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58). Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917); b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); c) societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Non sono soggetti a imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 67 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia. 6. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. 7. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 8. Nel caso di societa' di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato articolo 33 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58), la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. 9. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

Allegato-art. 59

ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero ([articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art10ter)) 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla [direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58), i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta del 26 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla [direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065), e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della [direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58). La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti adottati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. 4. Nel caso di societa' di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle [direttive 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065) e [2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061). In caso di negoziazione, la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati nell'articolo 33, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al predetto articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58). Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 5. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); c) societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 7. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. 8. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione. 9. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 10. Sui proventi di cui al comma 9 i soggetti indicati all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 8. 11. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

Allegato-art. 60

ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri ([articolo 13, commi da 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44~art13-com2) [a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44~art13-com7)) 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); c) societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. 3. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252), dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al [regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1238) e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58). 4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione. 5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell'[articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art32-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122), che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'[articolo 2359, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1) e [secondo, del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com2) anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917). Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. 6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 26 per cento sui proventi percepiti. 7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nell'[articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art32-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122), che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, in caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla [direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061) e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.

Allegato-art. 61

ART. 61 Casi di esclusione dall'applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR ([articolo 32, comma 9-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32-com9bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134)) 1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58). La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori devono risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130), emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

Allegato-art. 62

ART. 62 Casi di esenzione dalla ritenuta ([articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art1)) 1. La ritenuta del 26 per cento di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piinvestitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58). 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art35) e [37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art37), si applica il regime tributario di cui all'articolo 63. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui alla parte I, titolo I, capo II. 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla presente sezione sono soppresse.

Allegato-art. 63

ART. 63 Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti ([articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art2)) 1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonche' nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31), ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche; b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio; d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 2. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31), nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 3. L'imposta di cui al comma 2 si applica sugli interessi e altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1. 4. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 5. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata da Poste italiane S.p.a. conformemente a quanto disposto dall'articolo 66, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'articolo 68.

Allegato-art. 64

ART. 64 Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d'imposta ([articolo 3 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art3)) 1. Gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative a operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo: a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), e all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'articolo 63, commi 1 e 3, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: a) l'accredito di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni. 3. Se in una operazione intervengono piintermediari di cui all'articolo 63, comma 4, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli. 4. Il trasferimento a un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato a un'operazione di compravendita agli effetti del comma 1, lettere b) e c), intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'articolo 63, comma 2, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari. 5. Qualora i titoli di cui all'articolo 63, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione. 6. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 7. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 65. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi. 8. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a dodici mesi, di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-09-19;556), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 1986, n. 759](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-11-17;759), le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.

Allegato-art. 65

ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta ([articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art4)) 1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art4), per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze. 2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-27;244~art1-com150), sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.

Allegato-art. 66

ART. 66 Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta ([articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art5)) 1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 91, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 22 e 79 del predetto testo unico. 2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.

Allegato-art. 67

ART. 67 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti ([articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6)) 1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Allegato-art. 68

ART. 68 Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei non residenti ([articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art7)) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l'Agenzia delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire: a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 1 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o pidecreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita'; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui al comma 2, lettera b) o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puin ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'articolo 69, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.

Allegato-art. 69

ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta ([articolo 8 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art8)) 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Allegato-art. 70

ART. 70 Intermediari non residenti ([articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art9)) 1. Sono equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con l'Agenzia delle entrate. 2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione della presente sezione una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58), che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi e altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalita' per l'assolvimento, da parte degli enti e delle societa' non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69.

Allegato-art. 71

ART. 71 Altre disposizioni ([articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art11)) 1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997. 2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 48, comma 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917~art48-com8), si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito. 3. I riferimenti alle ritenute di cui all'articolo 48, comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'articolo 63. 4. Con uno o pidecreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' e i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 68 e 69; c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 67, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza semestrale. 5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato. 6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Allegato-art. 72

ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto ([articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art1); articolo 11, ((comma 18)), [decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;99~art58) [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157~art12quinquies), ((comma 4)), del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art2-com5), [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-11-30;133), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5~art1-com51), [legge 30 dicembre 2023, n. 213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213)) 1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. 2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65. 3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento. 4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art9bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art17), in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4. 6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461~art5), ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 6, comma 9. Il versamento effettuato puessere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. 7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'[articolo 16, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art16-com4) e [9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art16-com9), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132), limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'[articolo 16, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art16-com4) e [9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art16-com9), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132), limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1-com49) e [50 della legge 30 dicembre 2023, n. 213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1-com50).

Allegato-art. 73

ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata ([articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art1-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30)) 1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.

Allegato-art. 74

ART. 74 Eccedenze e irregolarita' nel versamento ([articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art2) e [articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69~art4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154)) 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in pi e' rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84. 2. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo 10, comma 2 e l'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applica: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e per quelli soggetti all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso; d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli [articoli da 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art32) [a 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art40). 4. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

Allegato-art. 75

ART. 75 Rimborso di ritenute dirette ([articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art37)) 1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta pu presentare istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso. 2. Avverso la decisione dell'ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio, il contribuente pu ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175). 3. In caso di accoglimento del ricorso, al rimborso l'ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento nei termini e modalita' di cui all'articolo 127 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175).

Allegato-art. 76

ART. 76 Rimborso di versamenti diretti ([articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art38)) 1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. 2. L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. 3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. 4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3. 5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis), l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento. 6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. 7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.

Allegato-art. 77

ART. 77 Rimborso d'ufficio ([articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art41)) 1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. 2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis), nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 36-bis. 3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.

Allegato-art. 78

ART. 78 Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio ([articolo 30 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art30)) 1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, puessere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio al quale e' stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

Allegato-art. 79

ART. 79 Esecuzione del rimborso ([articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art42)) 1. Del rimborso disposto l'ufficio da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 85. 2. L'agente della riscossione e' tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi. 3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. 4. L'elenco di rimborso e' consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. 5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.

Allegato-art. 80

ART. 80 Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata ([articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art42bis)) 1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis), gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. 2. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste. 3. L'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, sulla base delle liste formate dagli uffici, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma dell'articolo 84. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore della competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. 4. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dall'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, la competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, in base a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o piordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili anche mediante commutazione di ufficio in titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane S.p.a. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei titoli. 5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'[articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-02-10;21~art1-letb). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e i modi di estinzione mediante accreditamento. 6. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede 12 euro. 7. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione titoli di credito a copertura garantita relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dalla competente struttura centrale dell'Agenza delle entrate, dalla Banca d'Italia ­ Tesoreria dello Stato e da Poste italiane S.p.a. che emette i titoli di credito a copertura garantita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Allegato-art. 81

ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale ([articolo 78, commi 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413~art78-com27), [28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413~art78-com28), [29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413~art78-com29), [33, legge n. 413 del 1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413~art78-com33); [articolo 1, commi 4-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art1-com4bis) e [4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art1-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96)) 1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge. 2. Ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente. 3. Il conto fiscale e' tenuto presso l'agente della riscossione. 4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio». 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente disposizione. 6. L'erogazione del rimborso e' effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti: a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'[articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis-com2), di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.

Allegato-art. 82

ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate ([articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art43)) 1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piampio, entro il termine di cui all'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1), maggiorato di dodici mesi. 2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi all'[articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art42-com1), le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.

Allegato-art. 83

ART. 83 Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate ([articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44)) 1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso. 2. L'interesse di cui al comma 1 e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2. 3. L'interesse e' calcolato dall'ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

Allegato-art. 84

ART. 84 Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata ([articolo 44-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44bis)) 1. Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 80, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso. 2. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 80, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 80. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. 3. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico titolo di credito a copertura garantita da parte di Poste italiane S.p.a. 4. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 80, comma 4.

Allegato-art. 85

ART. 85 Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso ([articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art43bis)) 1. Le disposizioni degli [articoli 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art69) e [70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art70), si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non pucedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all'articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario. 2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio procede al recupero delle somme stesse. 3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio nonche' all'agente della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 81.

Allegato-art. 86

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