DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo ([articolo 43-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art43ter); [articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16~art2-com3bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44)) 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle societa' risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o pi societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli [articoli 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art69) e [70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art70). 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. 3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 33, comma 1, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), nella misura massima stabilita. 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127), e del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136), e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle societa', indicate nell'elenco di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), del predetto [decreto legislativo n. 127 del 1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;127) e nell'elenco di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del predetto [decreto legislativo n. 136 del 2015](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;136). 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 85, comma 2. 6. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 3 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 33, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173) nella misura massima stabilita.
Allegato-art. 87
ART. 87 Divieto di anatocismo ([articolo 37, comma 50, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art37-com50), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248)) 1. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'[articolo 1283 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1283).
Allegato-art. 88
ART. 88 Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti ([articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art5)) 1. Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-27;244~art1-com150) a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell'imposta da rimborsare.
Allegato-art. 89
ART. 89 Definizioni ([articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art10) e [articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art1)) 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «agente della riscossione»: il soggetto di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225); b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione; c) «ufficio»: la struttura dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo; d) «quota»: l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore; e) «ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione e' articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.
Allegato-art. 90
ART. 90 Oggetto e specie dei ruoli ([articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art11)) 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. 2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. 3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione.
Allegato-art. 91
ART. 91 Formazione e contenuto dei ruoli ([articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art12)) 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera l'agente della riscossione. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione. 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non pufarsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. 5. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal [codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163) di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36); b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2008-01-18;40), anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 144; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14); e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173).
Allegato-art. 92
ART. 92 Importo minimo iscrivibile a ruolo ( ((...)) [articolo 3, commi 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16~art3-com10) e [11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16~art3-com11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44)) 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione ((dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,)) qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
Allegato-art. 93
ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ([articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art14)) 1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli [articoli 36-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis) e [36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36ter), al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati; b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; d) i relativi interessi e sanzioni.
Allegato-art. 94
ART. 94 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi ([articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15)) 1. Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 2. Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della [direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852), la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175), comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente e opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata [direttiva (UE) 2017/1852](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852). 3. La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresi' in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 96 del citato testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;175). 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Allegato-art. 95
ART. 95 Iscrizioni nei ruoli straordinari ([articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15bis)) 1. In deroga all'articolo 94, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Allegato-art. 96
ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate ([articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter)) 1. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis), il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 2. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8), il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art2-com2), e dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3-com1); b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8-com1). 5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 38 del richiamato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 14 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
Allegato-art. 97
ART. 97 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo ([articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20)) 1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Allegato-art. 98
ART. 98 Interessi per dilazione del pagamento ([articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21)) 1. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato ai sensi dell'articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-27;244~art1-com150). 2. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. 3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'articolo 97.
Allegato-art. 99
ART. 99 Attribuzione degli interessi ([articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art22)) 1. Gli interessi di cui agli articoli 97 e 98 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Allegato-art. 100
ART. 100 Consegna del ruolo all'agente della riscossione ([articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art24)) 1. L'ufficio consegna all'agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono individuate le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli all'agente della riscossione avviene esclusivamente con modalita' telematiche.
Allegato-art. 101
ART. 101 Cartella di pagamento ([articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25)) 1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis), nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917); b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600); c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza: a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 106 e 111 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14); 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 120 del citato [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14); b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 57 del predetto [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14), non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui all'articolo 63 del predetto [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al citato [articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14~art63-com8), ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo; c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, ai sensi degli articoli 81, comma 5 e 82 del citato [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14); 2) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 72 del [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14). 3. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) viene dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore, l'agente della riscossione procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 188, comma 4, senza necessita' di notificare la cartella di pagamento. 4. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata. 5. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. 6. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo. 7. Il comma 2 e gli articoli 189 e 191 continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all'articolo 390, commi 1 e 2, del citato [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14).
Allegato-art. 102
ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento ([articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26)) 1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 2. La notifica della cartella pu essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'[articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60ter). 3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 4. Nei casi previsti dall'[articolo 140 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140), la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'[articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60), e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. 5. L'agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. 6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 60, quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com4) e [quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com5).
Allegato-art. 103
ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale ([articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26bis)) 1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'[articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60ter).
Allegato-art. 104
ART. 104 Modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo ([articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28)) 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo pu essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente. 2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puessere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'agente della riscossione nella cartella di pagamento. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata. 4. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Allegato-art. 105
ART. 105 Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ([articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19); [articolo 13, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art13-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art13-com3) e [4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art13-com4)) 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 2. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 3. Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresi' individuati: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente; b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). 5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa puessere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 6. Il debitore pu chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 7. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. 8. Non pu in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2. 9. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 10. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non pu essere nuovamente rateizzato. 11. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore pu richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste. 12. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o picarichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. 13. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento pu essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al [regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992R2913), che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), che istituisce il codice doganale dell'Unione. 15. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19), nella versione vigente alla data dell'8 agosto 2024. 16. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potra' essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031. 17. Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all'[articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68-com2ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 13-decies, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art13decies-com4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art13decies-com5) e [5-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art13decies-com5bis), del [decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all'articolo 3, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176~art3-com2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176~art3-com3), del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215).
Allegato-art. 106
ART. 106 Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilita' sussidiaria ([articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25bis)) 1. In caso di responsabilita' sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e' sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione da' immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Allegato-art. 107
ART. 107 Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali ([articolo 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28bis)) 1. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e relativi interessi e sanzioni possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati nell'[articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10) di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42), nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche a epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero della cultura. 3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Nella proposta di cessione l'interessato pu chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al comma 1. 6. L'interessato pu revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero della cultura. 7. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione. 8. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato. 9. Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. 10. Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato pu chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puutilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni. 11. Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1 l'importo integrale della cessione, puchiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi. 12. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente. 13. Qualora l'amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro della cultura con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ai sensi del comma 7.
Allegato-art. 108
ART. 108 Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (( ([articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter); articolo 31, comma 1, settimo periodo, [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art16-com4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art16-com5), [decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110)) )) 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilita' speciali di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-18&numeroGazzetta=40), le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 219, comma 1, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. 5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
Allegato-art. 109
ART. 109 Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ([articolo 28-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28quater)) 1. A partire dal 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2), per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art9-com3bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2), e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Allegato-art. 110
ART. 110 Quietanze ([articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art29) e [articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art24)) 1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi. 2. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'agente della riscossione espressamente autorizzati. 3. L'agente della riscossione pu compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 111
ART. 111 Interessi di mora ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art30)) 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Allegato-art. 112
ART. 112 Imputazione dei pagamenti ([articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art31)) 1. L'agente della riscossione non purifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 2. Tuttavia, se il contribuente e' debitore di rate scadute, il pagamento non pu essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo. 3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piremota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non pu essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora. 4. Per i debiti d'imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella pi remota. 5. Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli [articoli 1193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1193) e [1194 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1194).
Allegato-art. 113
ART. 113 Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili ([articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art32)) 1. I nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sanzioni e interessi iscritti o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale. 2. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'Ufficio dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'agente della riscossione di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Allegato-art. 114
ART. 114 Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi ([articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art33)) 1. Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di pi soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. 2. La solidarieta' di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a pisoggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Allegato-art. 115
ART. 115 Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche ([articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art34)) 1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo. 2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota. 3. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, le persone indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Allegato-art. 116
ART. 116 Solidarieta' del sostituto di imposta ([articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art35)) 1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido.
Allegato-art. 117
ART. 117 Responsabilita' e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci ([articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art36)) 1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa' che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria. 4. Le responsabilita' previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilita' di cui ai commi da 1 a 4 e' accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'[articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60). 6. Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175). Si applica l'articolo 118, comma 1.
Allegato-art. 118
ART. 118 Sospensione amministrativa della riscossione ([articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39)) 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175) non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e notificato al contribuente. Il provvedimento puessere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Allegato-art. 119
ART. 119 Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali ([articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19bis)) 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puessere sospesa, per non pidi dodici mesi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 120
ART. 120 Sospensione legale della riscossione ([articolo 1, commi 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com537)-[542, legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com542)) 1. Gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2. 2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. 3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 150, comma 1. 4. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 2 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. 5. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 2 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. 6. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 7. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
Allegato-art. 121
ART. 121 Entrate riscosse mediante ruolo ([articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art17)) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Pu essere effettuata mediante ruolo affidato all'agente della riscossione la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'[articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art156). 3. Continua, comunque, a effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 1999. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze pu autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 5. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 4, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639).
Allegato-art. 122
ART. 122 Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo ([articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art18)) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.
Allegato-art. 123
ART. 123 (( (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. ([articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art12bis); [articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art25); [articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com168)) ) )) 1. ((Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'[articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art16-com2).)) 2. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2), le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2), compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.)) 3. ((Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.)) 4. ((Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.)) 5. ((Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.)) 6. ((Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.))
Allegato-art. 124
ART. 124 Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza ([articolo 18-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art18bis)) 1. Le disposizioni previste dagli articoli 91, comma 3, e 101, comma 5, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.
Allegato-art. 125
ART. 125 Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi ([articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art19)) 1. Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.
Allegato-art. 126
ART. 126 Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato ([articolo 20 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art20)) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 95, 97 e 107, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Allegato-art. 127
ART. 127 Ambito di applicazione dell'[articolo 108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art108) ([articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art20bis)) 1. Puessere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Allegato-art. 128
ART. 128 Presupposti dell'iscrizione a ruolo ([articolo 21 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art21)) 1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'articolo 131 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 121 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Allegato-art. 129
ART. 129 Decreti di attuazione ([articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art22)) 1. I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3, sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557~art13-com3), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.
Allegato-art. 130
ART. 130 Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza ([articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art23)) 1. Le disposizioni previste dall'articolo 94, comma 1, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 101, comma 1, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.
Allegato-art. 131
ART. 131 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali ([articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art24)) 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 132. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puproporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)). 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e' regolato dagli [articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art442). Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro pusospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'agente della riscossione. 8. Resta salvo quanto previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art1).
Allegato-art. 132
ART. 132 Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali ([articolo 25 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art25)) 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
Allegato-art. 133
ART. 133 Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi ([articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art26)) 1. Le disposizioni dell'articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall'[articolo 236, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art236-com1) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 97, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art97-com3), del [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione. 3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Allegato-art. 134
ART. 134 Accessori dei crediti previdenziali ([articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art27)) 1. In deroga all'articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 101, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Allegato-art. 135
ART. 135 Sospensione amministrativa della riscossione ([articolo 28 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art28)) 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore pu con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 46 del testo unico della giustizia tributaria di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175).
Allegato-art. 136
ART. 136 Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie ([articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art29)) 1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo pu sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. ((Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.)) 3. A esecuzione iniziata il giudice pusospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.
Allegato-art. 137
ART. 137 Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare ([articolo 30 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art30)) 1. La disposizione prevista dall'articolo 186, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato. 2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, l'agente della riscossione non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Allegato-art. 138
ART. 138 Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali ([articolo 31 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art31)) 1. Le disposizioni previste dagli articoli 189 e 191, comma 2, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Allegato-art. 139
ART. 139 Riscossione spontanea a mezzo ruolo ([articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art32)) 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in pirate su richiesta del debitore. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a): a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l'agente della riscossione: 1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli; 2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio; 3) i termini di notifica della cartella di pagamento; 4)le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e l'agente della riscossione pu far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l'agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'agente della riscossione provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in pi rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Allegato-art. 140
ART. 140 Riscossione coattiva ([articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art45)) 1. L'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Allegato-art. 141
ART. 141 Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche ([articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art47)) 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall'agente della riscossione, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto. 2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'agente della riscossione l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Allegato-art. 142
ART. 142 Gratuita' di altre attivita' e imposte di registro e di bollo ([articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art47bis) e articolo 66((, comma 2,)) [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112)) 1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente all'agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 180, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dall'agente della riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. 3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
Allegato-art. 143
ART. 143 Tasse e diritti per atti giudiziari ([articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art48)) 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l'agente della riscossione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'agente della riscossione non puabbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Allegato-art. 144
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