DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33

Type Decreto legislativo
Publication 2025-03-24
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
articles 230
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ART. 204 Disposizioni varie ([articolo 13 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art13)) 1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 195, 198, 199 e 202 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ci risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalita' di applicazione in relazione a determinate disposizioni della [direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024), sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonche' gli altri documenti relativi al credito. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro. 3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza. 4. La prescrizione dei crediti e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformita' della domanda di assistenza e che, se fossero stati eseguiti dalle autorita' nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno. 6. L'autorita' richiedente e l'autorita' adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari. 7. Il presente titolo non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca pi ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente testo unico. 8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

Allegato-art. 205

ART. 205 Regime linguistico ([articolo 14 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art14)) 1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validita' dei suddetti documenti o la validita' della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua. 2. I documenti per i quali e' necessaria una notifica a norma dell'articolo 198 possono essere trasmessi all'autorita' adita in lingua italiana. 3. Se una richiesta e' corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorita' richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.

Allegato-art. 206

ART. 206 Segreto d'ufficio e uso delle informazioni ([articolo 15 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art15)) 1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente titolo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall'articolo 192, comma 1, nonche' per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. 2. Le persone debitamente accreditate dall'autorita' di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ci sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN. 3. L'autorita' competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse a un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione. 4. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente titolo possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purche' la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente titolo. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni puopporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni. 5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 puessere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni. 6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo possono essere utilizzate dalle Autorita' amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.

Allegato-art. 207

ART. 207 Spese ([articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art16)) 1. L'agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformita' delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno. 2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorita' richiedente. 3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente. Il direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorita' competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.

Allegato-art. 208

ART. 208 Disposizioni finanziarie ([articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art19)) 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato-art. 209

ART. 209 Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione ([articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17)) 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art1-com13-letb), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225). 2. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art1-com6bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225). 3. Sono riversate e acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota, a carico del debitore, denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota pu essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. 4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com16), [17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com17), [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com18), [19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com19) e [20 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com20).

Allegato-art. 210

ART. 210 Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione ([articolo 1 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art1)) 1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'[articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art59). Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, [comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~com1-letf-num2), la predetta pianificazione e' adottata sentita la Conferenza unificata. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato-art. 211

ART. 211 Discarico automatico o anticipato ([articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art3)) 1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione putrasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato: a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita' di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. 3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 212, comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8). La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata: a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data dell'8 agosto 2024; b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto 2024. 3-bis. ((Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.)) 4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato [decreto legislativo n. 281 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281), sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 215, comma 1.

Allegato-art. 212

ART. 212 Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti ([articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art4)) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali: a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105 o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo: a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a); b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

Allegato-art. 213

ART. 213 Riaffidamento dei carichi ([articolo 5 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art5)) 1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza e' computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate pu essere: a) gestita direttamente dall'ente creditore; b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52-com5-letb), sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge, o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalita' previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attivita' di riscossione in conformita' alle disposizioni di cui alla parte I, titolo VI; c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. 2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), e' volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 108 e 144, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. 3. Nei casi di cui al comma 2: a) l'azione di recupero e' preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 146; b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 105 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore; c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento. 4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data dell'8 agosto 2024. L'adesione a tali condizioni e' comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi. 5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, pu, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 212. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Allegato-art. 214

ART. 214 Verifiche, controlli e responsabilita' dell'agente della riscossione ([articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art6)) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformita' dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 210, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'[articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art59). 2. L'ente creditore effettua il controllo di conformita' dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1: a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilita' derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com529). 3. Per le finalita' di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8), sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonche' le modalita', anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che: a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo; b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) e' contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo. 4. L'attivita' di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. In tale occasione, l'ente creditore pualtresi' chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo. 5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 226, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi. 6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 226, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti: a) dalla comunicazione di avvio del procedimento; b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta. 7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione puprodurre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione. 8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. 9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione pudefinire la controversia mediante pagamento, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali. 10. Le omissioni, le irregolarita' e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attivita' di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilita' previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174), salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresi', dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni: a) dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) dell'articolo 226, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. 11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 213, commi 1, lettera c), e 5. 12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589). In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

Allegato-art. 215

ART. 215 Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione ([articolo 7 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art7)) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonche' un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8). 2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresi' gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato [decreto legislativo n. 281 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281), relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro il: a) 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; b) 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; c) 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024. 3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Allegato-art. 216

ART. 216 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), affidate dal 1° gennaio 2025 ([articolo 8 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art8)) 1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025. 2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali: a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate. 6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), e le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), si applicano le disposizioni dell'articolo 213.

Allegato-art. 217

ART. 217 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 ([articolo 9 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art9)) 1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215 si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589), affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. 2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali: a) alla data del 31 dicembre 2031, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. 5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. 6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589) e le risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053), si applicano le disposizioni dell'articolo 213.

Allegato-art. 218

ART. 218 Disposizioni particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualita' pregresse ([articolo 1, commi 684](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com684) e [685, legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com685)) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del [Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-06&numeroGazzetta=30), concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilita'. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la restituzione all'agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e' effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.

Allegato-art. 219

ART. 219 Termini di riversamento delle somme riscosse ([articolo 22 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art22); [articolo 9 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237~art9); [articolo 42, comma 7-novies, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207~art42-com7novies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14)) 1. L'agente della riscossione riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso Poste italiane S.p.a. e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. 2. In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, a esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 3. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo della quota a carico del debitore, determinata ai sensi dell'articolo 209, comma 3, lettera b), trattenuta dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 4. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 2 all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 2 e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'agente della riscossione e' tenuto a eseguire i versamenti delle somme riscosse ai sensi della parte I, titolo I, capo III, per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno 27 di ciascun mese per le somme riscosse dal 1° al 15 dello stesso mese ed entro il giorno 12 di ciascun mese per le somme riscosse dal 16 all'ultimo giorno del mese precedente. 7. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate a essere riversate agli enti creditori ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26.

Allegato-art. 220

ART. 220 Obbligo di contabilizzazione ([articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art23) e [articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237~art13)) 1. L'agente della riscossione rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 219, comma 1. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine ((...)) alla resa delle contabilita' di cui al comma 1. 4. L'agente della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827), nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-03-31;239~art2).

Allegato-art. 221

ART. 221 Conto giudiziale ([articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art25)) 1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l'agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'[articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art74), e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con decreto ministeriale.

Allegato-art. 222

ART. 222 Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite ([articolo 26 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art26)) 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale. 2. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli; b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese. 3. L'ente creditore restituisce all'agente della riscossione le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 4. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del debitore, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 4. 6. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 5.

Allegato-art. 223

ART. 223 Trattamento di dati personali ([articolo 3, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art3-com29), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248)) 1. L'attivita' svolta dall'agente della riscossione nazionale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'[articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2ter-com1bis), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196). 2. L'attivita' svolta dall'agente della riscossione nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce, altresi', «motivo di interesse pubblico rilevante», ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), e dell'[articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-20;196~art2sexies-com2-leti). 3. Il trattamento di dati personali eseguito dall'agente della riscossione nazionale e' consentito nei limiti di quanto stabilito dall'[articolo 2-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2ter). 4. Qualora il trattamento eseguito dall'agente della riscossione nazionale abbia a oggetto le particolari categorie di dati personali di cui all'[articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), o i dati personali di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, e' consentito nei limiti di quanto statuito dagli [articoli 2-sexies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2sexies) e [2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2octies).

Allegato-art. 224

ART. 224 Accesso ai dati ([articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art18); [articolo 35, commi da 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art35-com25) [a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art35-com26bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248~art3-com3), [decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225)) 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione e' autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione e' altresi' autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 4. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), pubblicata sul proprio sito web istituzionale. 5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com6). 6. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, puesercitare le facolta' e i poteri previsti dagli [articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33), e 52 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633). 7. Ai medesimi fini di cui al comma 5, l'agente della riscossione pu altresi' accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 8. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 7, l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti dell'agente della riscossione che possono utilizzare e accedere ai dati. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

Allegato-art. 225

ART. 225 Segreto d'ufficio ([articolo 35 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art35)) 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'agente della riscossione in ragione delle attivita' relative al servizio nazionale della riscossione sono coperti da segreto d'ufficio. 2. I terzi di cui l'agente della riscossione si avvale per l'esercizio della sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del [codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196) e del [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Allegato-art. 226

ART. 226 Adempimenti dell'Agente della riscossione ([articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art2)) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'[articolo 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art102), ovvero dall'[articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art26), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120), non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel pi ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a); c) la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 210; d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato-art. 227

ART. 227 Conservazione degli atti ([articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art37)) 1. L'agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Allegato-art. 228

ART. 228 Chiamata in causa dell'ente creditore ([articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art39)) 1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Allegato-art. 229

ART. 229 Modalita' di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione ([articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5octies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215)) 1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puprocedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Allegato-art. 230

ART. 230 Determinazione dei giorni festivi ([articolo 40 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art40)) 1. Ai fini dello svolgimento del servizio nazionale della riscossione, la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

Allegato-art. 231

ART. 231 Rappresentanza dell'agente della riscossione ([articolo 41 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art41)) 1. Il legale rappresentante dell'agente della riscossione pudelegare uno o pidipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti al servizio nazionale della riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione. 2. L'agente della riscossione puessere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi: a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'[articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art208); b) al ricorso di cui all'[articolo 499 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art499); c) alla citazione di cui all'[articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543-com2-num4).

Allegato-art. 232

ART. 232 (( (Ufficiali della riscossione ([articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art42)).)) 1. ((Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.)) 2. ((Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'[articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art11); l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.))

Allegato-art. 233

ART. 233 Funzioni degli ufficiali della riscossione ([articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art43)) 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non pufarsi rappresentare ne' sostituire.

Allegato-art. 234

ART. 234 Registro cronologico e bollettario ([articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art44)) 1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da notificare all'agente della riscossione. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate. 3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi all'agente della riscossione. 4. Il provvedimento di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.

Allegato-art. 235

ART. 235 Messi notificatori ([articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art45)) 1. L'agente della riscossione, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, punominare uno o pimessi notificatori. 2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni indicati nel provvedimento di nomina e non pufarsi rappresentare ne' sostituire.

Allegato-art. 236

ART. 236 Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ([articolo 70 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art70)) 1. I principi generali desumibili dalla [legge 28 settembre 1998, n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-09-28;337), e dal presente titolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potesta' legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.

Allegato-art. 237

ART. 237 Comitato di indirizzo ([articolo 27 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art27)) 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com134). 2. Il comitato e' nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; del comitato fa parte il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente. 3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Allegato-art. 238

ART. 238 Disposizioni di interpretazione autentica 1. Ai fini del presente testo unico: a) l'articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista puavvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'[articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art121), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), nei confronti di enti impositori diversi; b) gli interessi moratori, previsti dall'articolo 28, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione; c) l'articolo 43 ((, comma 2,)) va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;165~art3) per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-09-15;896); d) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane; e) la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5, terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; f) le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice; g) le disposizioni dell'articolo 187 si interpretano nel senso che, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo, il fermo pu essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-09-07;503).

Allegato-art. 239

ART. 239 Abrogazione delle disposizioni di interpretazione autentica 1. Dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogati: a) la [legge 28 marzo 1962, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-03-28;147); b) l'[articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-08-12;371~art2-com8), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 ottobre 1983, n. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-10-11;546); c) ((l'articolo 1-bis, comma 1)), del [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669), convertito con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30); d) l'[articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art14); e) [articolo 1, comma 5-ter, lett. e) del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-17;106~art1-com5ter-lete), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;156); f) l'[articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art3-com41), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248); g) l'[articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-16;11~art2quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 aprile 2023, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-11;38).

Allegato-art. 240

ART. 240 Disposizioni che restano abrogate 1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni: a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645); b) l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633); c) l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e [nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~com9); d) il [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43); e) l'articolo 2, a eccezione dei [commi 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com11), [11-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com11bis), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com12), [15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com15), [16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com16), [17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com17), [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com18) e [19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~com19), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-07;389); f) l'[articolo 11, commi 4-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151~art11-com4bis) e [5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151~art11-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 202](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202); g) l'[articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349~art2-com6); h) l'[articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437~art5-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 ottobre 1996, n. 556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-10-24;556).

Allegato-art. 241

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