DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
ART.144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o picartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o picartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puessere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Allegato-art. 145
ART. 145 Espropriazione forzata ([articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art49); [articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com544); [articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art20-com7ter)) 1. Per la riscossione delle somme non pagate l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l'agente della riscossione pu altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 2. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore all'agente della riscossione. 3. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 102. 4. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. 5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi dell'articolo 120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 6. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'[articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art3-com1), fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui all'articolo 20, commi da 1 a 4, della citata [legge n. 44 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;44).
Allegato-art. 146
ART. 146 Termine per l'inizio dell'esecuzione ([articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art50)) 1. L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Allegato-art. 147
ART. 147 Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell'ufficio ([articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art27-com7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2)) 1. Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175), conservano, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puprocedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 177.
Allegato-art. 148
ART. 148 Surroga dell'agente della riscossione in procedimenti esecutivi gia' iniziati ([articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art51)) 1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, l'agente della riscossione pudichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente e al debitore. 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all'agente della riscossione l'importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo. 3. L'agente della riscossione puesercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Allegato-art. 149
ART. 149 Procedimento di vendita ([articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art52)) 1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell'agente della riscossione, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. 3. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 165, 180 e 181, comma 3, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 4. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 3, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 163 e 179, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 181, comma 3, lettera b). 5. Se la vendita di cui al comma 4 non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, pu comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 3 al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 166 e 182. 6. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 3, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puprocedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 3, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'[articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art64-com3bis), e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 3, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione pu procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 209, comma 3, lettere a) e b).
Allegato-art. 150
ART. 150 Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione ([articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art53)) 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'agente della riscossione, nell'ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Allegato-art. 151
ART. 151 Intervento dei creditori ([articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art54)) 1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare all'agente della riscossione un atto contenente le indicazioni prescritte dall'[articolo 499, secondo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art499-com2). 2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. 3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti dell'agente della riscossione, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Allegato-art. 152
ART. 152 Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati ([articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art55)) 1. Fermo il disposto degli [articoli 539](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art539) e [553 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art553), l'agente della riscossione non puchiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Allegato-art. 153
ART. 153 Deposito degli atti e del prezzo ([articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art56)) 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'[articolo 498 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art498), sono depositati, a cura dell'agente della riscossione, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. 2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. 3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto a essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto all'agente della riscossione, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza lo stesso agente della riscossione a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Allegato-art. 154
ART. 154 Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ([articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art57)) 1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'[articolo 615 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art615), fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni((e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146)); b) le opposizioni regolate dall'[articolo 617 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art617) relative alla regolarita' formale e alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Allegato-art. 155
ART. 155 Opposizione di terzi ([articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art58)) 1. L'opposizione prevista dall'[articolo 619 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art619) deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. 2. L'opposizione non puessere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dall'agente della riscossione a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. 3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata; c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Allegato-art. 156
ART. 156 Risarcimento dei danni ([articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art59)) 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puproporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. 2. L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.
Allegato-art. 157
ART. 157 Sospensione dell'esecuzione ([articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art60)) 1. Il giudice dell'esecuzione non pusospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Allegato-art. 158
ART. 158 Estinzione del procedimento per pagamento del debito ([articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art61)) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.
Allegato-art. 159
ART. 159 Disposizioni particolari sui beni pignorabili ([articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art62)) 1. I beni di cui all'[articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art515-com3), anche se il debitore e' costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. 2. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore e il primo incanto non puaver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 3. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'[articolo 2771 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2771) possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Allegato-art. 160
ART. 160 Astensione dal pignoramento ([articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art63)) 1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 155, comma 3, in virtdi titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione pu essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Allegato-art. 161
ART. 161 Custodia dei beni pignorati ([articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art64)) 1. Salvo quanto disposto dall'[articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art520-com1) e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode. 2. L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Allegato-art. 162
ART. 162 Notifica del verbale di pignoramento ([articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art65)) 1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore. 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Allegato-art. 163
ART. 163 Avviso di vendita dei beni pignorati ([articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art66)) 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. 2. Il primo incanto non puaver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puaver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. 3. Su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, il giudice pu ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Allegato-art. 164
ART. 164 Incanto anticipato ([articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art67)) 1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione pu autorizzare l'agente della riscossione a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 163.
Allegato-art. 165
ART. 165 Prezzo base del primo incanto ([articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art68)) 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento. 2. Tuttavia, quando l'agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l'agente della riscossione, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Allegato-art. 166
ART. 166 Secondo incanto ([articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art69)) 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'[articolo 539 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art539), i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
Allegato-art. 167
ART. 167 Beni invenduti ([articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art70)) 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l'agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera. 2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni dell'agente della riscossione, che ne redige verbale.
Allegato-art. 168
ART. 168 Intervento degli istituti vendite giudiziarie ([articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art71)) 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione puavvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
Allegato-art. 169
ART. 169 Pignoramento di fitti o pigioni ([articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art72)) 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all'[articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543-com2-num4), l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Allegato-art. 170
ART. 170 Pignoramento dei crediti verso terzi ([articolo 72-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art72bis)) 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 545, commi quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com4), [quinto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com5) e [sesto, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com6), e dall'articolo 171, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi pu contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 2. L'atto di cui al comma 1 puessere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 234, comma 1. 3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 169, comma 2.
Allegato-art. 171
ART. 171 Limiti di pignorabilita' ([articolo 72-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art72ter)) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'[articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com4), se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro. 3. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. 4. Ai medesimi fini previsti dai commi da 1 a 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Allegato-art. 172
ART. 172 Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi ([articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art73)) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l'agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all'agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. 2. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 puessere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Allegato-art. 173
ART. 173 Riscossione dei crediti assegnati (articolo 74 ((, comma 1,)) [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602)) 1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
Allegato-art. 174
ART. 174 Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni ([articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art75)) 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'[articolo 547 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art547), se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'agente della riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Allegato-art. 175
ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo ([articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art75bis)) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli [articoli 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art169) e [170](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art170) e degli [articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543) e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta. 3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'[articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).
Allegato-art. 176
ART. 176 Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo ([articolo 75-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art75ter)) 1. In coerenza con le previsioni dell'[articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art18), al fine di assicurare la massima efficienza dell'attivita' di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione puavvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalita' telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla [legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212), sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) e del [codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196).
Allegato-art. 177
ART. 177 Espropriazione immobiliare ([articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art76)) 1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'[articolo 499 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art499), l'agente della riscossione: a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-08-27&numeroGazzetta=218), e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'[articolo 514 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art514); c) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), pu procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione puessere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 178 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. 2. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 180 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Allegato-art. 178
ART. 178 Iscrizione di ipoteca ([articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art77)) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 2. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puiscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 177, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro. 3. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell'articolo 180, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l'agente della riscossione procede all'espropriazione. 4. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Allegato-art. 179
ART. 179 Avviso di vendita ([articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art78)) 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'[articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art555-com2), di un avviso contenente: a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'[articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art30) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380); d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 183, comma 1; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. 2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puprocedersi alla vendita. 3. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 181, comma 3, il primo incanto non puessere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d).
Allegato-art. 180
ART. 180 Prezzo base e cauzione ([articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art79)) 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131), moltiplicato per tre. 2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia del competente ufficio. 3. La cauzione prevista dall'[articolo 580 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art580) e' prestata all'agente della riscossione ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.
Allegato-art. 181
ART. 181 Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita ([articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art80)) 1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione. 3. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice pudisporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale; b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 180, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice pu nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puassegnare a esso la funzione di custode del bene. 4. Nei casi di cui al comma 3, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 150, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 3, il primo incanto non puessere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.
Allegato-art. 182
ART. 182 Secondo e terzo incanto ([articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art81)) 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. 2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l'agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Allegato-art. 183
ART. 183 Versamento del prezzo ([articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art82)) 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. 2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; l'agente della riscossione procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
Allegato-art. 184
ART. 184 Progetto di distribuzione ([articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art83)) 1. Se vi e' intervento di altri creditori, l'agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Allegato-art. 185
ART. 185 Distribuzione della somma ricavata ([articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art84)) 1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'[articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art510-com1). 2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dall'agente della riscossione, provvede a norma dell'[articolo 596 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art596).
Allegato-art. 186
ART. 186 Assegnazione dell'immobile allo Stato ([articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art85)) 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, l'agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'[articolo 590 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art590). Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non pu essere inferiore a sei mesi. 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se l'agente della riscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Allegato-art. 187
ART. 187 Fermo di beni mobili registrati ([articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art86); [articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com611-lete); articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 giugno 2011, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-06-12;106)) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. 3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al [decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-06&numeroGazzetta=30), con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo. 4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'[articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214-com8). 5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Allegato-art. 188
ART. 188 Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo ([articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art87) e [articoli 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art33) e [34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art34)) 1. Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), e al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270), l'ufficio iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede all'insinuazione del credito in tali procedure. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i casi e le modalita' con cui si pu rinunciare alla domanda di ammissione al passivo. 3. L'agente della riscossione pu per conto dell'ufficio, presentare il ricorso di cui all'articolo 37, comma 2, del citato [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14). 4. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del predetto [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14), e' sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura. 5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi dell'articolo 104 del citato [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14), la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
Allegato-art. 189
ART. 189 Ammissione al passivo con riserva ([articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art88)) 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14). 2. Nella liquidazione giudiziale, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell'agente della riscossione, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. 3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell'agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi. 4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato all'agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l'agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puproporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, l'articolo 227, comma 1, lettera c) e l'articolo 232, comma 2, secondo periodo, del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14).
Allegato-art. 190
ART. 190 Esenzione dall'azione revocatoria ([articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art89)) 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14).
Allegato-art. 191
ART. 191 Ammissione del debitore al concordato preventivo ([articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art90)) 1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo, l'agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti all'articolo 108, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14).
Allegato-art. 192
ART. 192 Ambito di applicazione ([articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art1)) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi: a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorita' locali, ovvero per conto dell'Unione; b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta, irrogate dalle autorita' amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorita' amministrative; e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi; f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera e); c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi; d) a qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.
Allegato-art. 193
ART. 193 Definizioni ([articolo 2 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art2)) 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) «autorita' richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 192; b) «autorita' adita»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 192; c) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza; d) «ufficio di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attivita' di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 192, comma 1; e) «persona»: 1) una persona fisica; 2) una persona giuridica; 3) un'associazione di persone priva di personalita' giuridica alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici; 4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto; f) «titolo uniforme (UIPE)»: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro; g) «modulo standard di notifica (UNF)»: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare; h) «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; i) «rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.
Allegato-art. 194
ART. 194 Organizzazione ([articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art3)) 1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze. 2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 2, sono: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. 3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, hanno le seguenti competenze: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli [articoli 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art62) e [64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art64); b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'[articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art63); c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2008-01-30;43). 4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c). 5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.
Allegato-art. 195
ART. 195 Assistenza per le richieste di informazioni ([articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art4)) 1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605). A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'[articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com1-num7), e dall'[articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51-com2-num7), con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze. 2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione pupregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.
Allegato-art. 196
ART. 196 Scambio di informazioni senza preventiva richiesta ([articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art5)) 1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
Allegato-art. 197
ART. 197 Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri ([articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art6)) 1. Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. 2. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
Allegato-art. 198
ART. 198 Assistenza per le richieste di notifica ([articolo 7 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art7)) 1. L'autorita' richiedente di uno Stato membro puchiedere l'assistenza per la notifica solo: a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede; b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta' eccessive. 2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro e' accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. 3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica. 4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 194, comma 3, lettera c), per le notifiche pervenute dall'autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale dell'agente della riscossione che esegue l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 102 e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica. 5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all'articolo 194, comma 4. 6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all'articolo 209, comma 3, lettera b). L'attivita' dell'agente della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puessere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente. 7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario. 8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica. 9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
Allegato-art. 199
ART. 199 Assistenza per il recupero dei crediti ([articolo 8 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art8)) 1. L'autorita' richiedente puformulare una domanda di recupero soltanto: a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che: 1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorita' richiedente e' in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; 2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. 2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorita' richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme e' compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme puriguardare anche crediti diversi. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 192, comma 1, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico all'agente della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento e' individuato il suddetto ufficio di collegamento. 5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme. 6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, a espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, pu essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 178. 7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalita' determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 209. 9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titoli IV, V e VI e nella parte II, titolo I. 10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero e' affidato all'Agenzia delle entrate. 11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 111 a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero. 12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni. 13. I crediti di cui all'articolo 192, comma 1, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri. 14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorita' richiedente.
Allegato-art. 200
ART. 200 Controversie ([articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art9)) 1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonche' la notifica effettuata dall'autorita' competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011. 2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, a informare l'autorita' adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorita' richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 4. Su domanda dell'autorita' richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175), l'adozione delle misure cautelari. 5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorita' richiedente di cui all'articolo 199, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente a ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. 6. L'interessato che intende contestare la validita' di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti. 7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura puinfluire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale e' stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'avvenuta sospensione.
Allegato-art. 201
ART. 201 Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero ([articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art10)) 1. Qualora si verifichi la necessita', su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero gia' presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorita' adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda e' dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso a esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 200, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorita' adita la suddetta decisione insieme a un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorita' adita anche una nuova richiesta. 3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorita' adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando l'agente della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 222. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico all'agente della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 199 e 200.
Allegato-art. 202
ART. 202 Misure cautelari ([articolo 11 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art11)) 1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175), l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. 2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta e immediata efficacia nell'ordinamento interno. 3. La domanda di misure cautelari pu essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente. 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari. 5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari. 6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorita' adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta. 7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui e' stata presentata una domanda di misure cautelari e' trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente titolo, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 199, comma 13, 200 e 201.
Allegato-art. 203
ART. 203 Esclusione dell'assistenza ([articolo 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art12)) 1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere pi oggetto di contestazione. 2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a dieci anni. 3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 192, comma 1, e' inferiore a 1.500 euro. 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Allegato-art. 204
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)