DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53

Type DPR
Publication 2025-03-24
Ultimo aggiornamento 2025-04-18
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne. 3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma. 4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati. 5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. 6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 10

Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20.

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 18 (Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. 2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.».

Art. 11

Indennita' per operatori di unita' operativa di primo intervento - U.O.P.I.

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unita' operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.

Art. 12

Indennita' per conduttori cinofili

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.

Art. 13

Indennita' per negoziatori

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.

2.A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.

Art. 14

Indennita' per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualita' di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennita' mensile pari a euro 100,00, purche' non assenti per l'intero mese.

2.L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con quella di comando.

Art. 15

Indennita' di responsabilita' di comandante di reparto

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'Amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.

Art. 16

Indennita' per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50.

Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.».

Art. 17

Congedo e riposo solidale

1.L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto. 3. Il dipendente ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».

Art. 18

Tutela della genitorialita'

Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni; f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata; g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Art. 19

Congedo parentale

1.L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' cosi' sostituito: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.».

2.All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».

Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Art. 20

Disposizioni concernenti le federazioni sindacali

1.L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni: a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9; b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata. 3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto costitutivo. 4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione ne' del sindacato federato. 5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione. 6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b). 7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita' diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che: a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione; b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono. 8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto. 9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentativita'. 10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. 11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3. 12. Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione stessa.».

2.Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie: a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022; b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.».

Art. 21

Disposizioni concernenti i permessi sindacali

1.Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato. 3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo 21. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione. 5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni. 6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendete. 7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7. 9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 22

Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali

1.All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.».

Note all'art. 22: - Per i riferimenti all'articolo 32, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si vedano le note all'articolo 21:

Art. 23

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto: «Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. La revoca della delega e' consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione. 3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente. 4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni. 5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. 10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 24

Comitato unico di garanzia

1.A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attivita' propositive nelle materie concernenti le pari opportunita', la parita' di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.

2.Il Comitato unico di garanzia e' presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed e', altresi', composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3.Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalita' di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.

4.A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunita', istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.

Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995: «Art. 20 (Pari opportunita'). - 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile. 2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.».

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 25

Ambito di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

3.Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 25: - Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010: «Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM". 4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».

Art. 26

Nuovi stipendi

1.A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

2.A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

3.A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

4.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5.Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 26: - Per i riferimenti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n. 177, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 31 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.». - Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

Art. 27

Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 920, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.». - Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3.

Art. 28

Indennita' pensionabile

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

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