DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53

Type DPR
Publication 2025-03-24
Ultimo aggiornamento 2025-04-18
State In force
Source Normattiva
articles 48
Reform history JSON API

Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 34 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico .».

Art. 29

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

4.Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

5.Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. 4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

Art. 30

Lavoro straordinario

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis) 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Parte di provvedimento in formato grafico .». - Si riporta l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 38 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico .».

Art. 31

Orario di lavoro

1.All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.».

2.In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi. 3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo. 8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.». - Si riporta il testo del comma 605, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: «605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.».

Art. 32

Indennita' di rischio per operatori subacquei

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, e' rideterminata nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 32: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7.

Art. 33

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennita' supplementari e indennita' per personale specializzato artificiere 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennita' supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere e' attribuita un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi: a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative; b) brillamento di ordigni esplosivi residui. L'indennita' di cui al presente comma non e' cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022: «Art 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - (Omissis) 4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.».

Art. 34

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennita' nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella misura di: a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59; b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00. 2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale. 4. L'indennita' di cui al presente articolo: a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico; b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi. 5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 49, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 35

Indennita' per attivita' ispettiva tributaria

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del citato articolo 49.

Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 23 febbraio 1999: «Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali. 2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei 4. I nuclei di polizia economico-finanziaria: a) sono unita' ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano. 5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza. Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1. Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 2. I nuclei speciali: a) sono unita' ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. 3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.».

Art. 36

Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.

Art. 37

Indennita' di presidio territoriale

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennita' mensile nella misura di euro 100,00.

2.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e' attribuita un'indennita' mensile pari a 100,00 euro.

Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.». - Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 si vedano le note all'articolo 35.

Art. 38

Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e' rideterminata nella misura di 6,50 euro.

Note all'art. 38: - Si riporta il testo degli articoli 47 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 47 (Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa. 3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». «Art.50 (Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti: a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche; b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo; c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attivita' di incident response. 2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».

Art. 39

Licenza e riposo solidale

Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il militare ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».

Art. 40

Tutela della genitorialita'

Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono con-cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Art. 41

Licenza straordinaria per congedo parentale

Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto. «Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Art. 42

Commissione paritetica

1.Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

Note all'art. 42: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Art. 43

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che: a) la presidenza degli stessi e' attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega; b) e' consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica; d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.».

Art. 44

Elevazione e aggiornamento culturale

1.L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento.

Note all'art. 44: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43.

Art. 45

Aggiornamento professionale

1.La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.

Note all'art. 45: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43.

Art. 46

Servizi interni di caserma

1.All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole «d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale».

Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Servizi interni di caserma). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e' sostituito dal seguente: "Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.". 2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.».

Art. 47

Disposizioni finali

1.Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 48

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 29.945 per l'anno 2022, euro 50.286 per l'anno 2023, euro 676.335.395 per l'anno 2024, euro 683.779.762 per l'anno 2025 e ad euro 691.882.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a. quanto a complessivi euro 130.517 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b. quanto a euro 655.465.109 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c. quanto a euro 20.820.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; d. quanto a euro 50.286 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e. quanto a euro 662.879.476 per l'anno 2025 e ad euro 664.462.651 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; f. quanto a euro 20.850.000 per l'anno 2025 e ad euro 27.370.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 895

Allegato 1

Allegato 1 Tabella n. 1 - Unita' di personale Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4 Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024 e seguenti Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 Tabella n. 5 - Indennita' mensile pensionabile anno 2024 e seguenti Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

Allegato 7 Tabella n. 7 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

Allegato 8 Tabella n. 8 - Oneri netti e lordi Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)