LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Type Legge
Publication 2025-12-30
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
articles 21
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145.Alla nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,».

146.Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

147.All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028».

148.All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028».

151.Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

152.La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, e' riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

153.Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

154.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

155.Per le finalita' di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma e' realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

156.All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026».

157.All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresi' cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».

158.All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio e' rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilita' di rinnovo e' riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

159.Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

160.Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attivita' di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

161.Il Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

162.Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'eta' di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

163.Il beneficio di cui al comma 162 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

164.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennita' di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

165.Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalita' di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da' riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

166.E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

167.Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

168.L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

169.All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

170.In considerazione della parziale operativita' finanziaria del Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

171.Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

172.Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, puo' essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

173.All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

174.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

175.All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed e' aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

177.Al fine di tutelare la continuita' economica e la stabilita' del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonche' da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volonta' o condotta dei lavoratori stessi.

178.Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque denominati.

179.Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

180.Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, e' stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

181.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalita' per le quali, in ragione della specificita' del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

182.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

183.

184.Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalita' di cui allo stesso comma 183, secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

185.L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, e' applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennita' di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

186.Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

188.L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

189.All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

190.La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

191.Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

192.Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

193.Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

194.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

196.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

197.Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

198.Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

200.All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

202.Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

203.All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresi' tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».

205.Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

207.Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilita' di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

210.Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di eta' minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e' riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

211.Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, l'esonero e' riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

212.L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

213.L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 e' riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

214.Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo o senza limiti di eta' nel caso di figli con disabilita', e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

215.Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorita' di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

216.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.

217.L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

218.L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 e' riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

220.All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

221.All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parita' di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di eta' del bambino».

222.Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.

224.All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027».

225.Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di eta' inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

226.Con decreto dell'Autorita' politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

227.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilita' e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attivita' di cura non professionale.

228.Per le finalita' di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

229.Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

231.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

232.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 231.

233.Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attivita' educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonche' in materia di pari opportunita', consenso, diritto all'integrita' fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

234.Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

235.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

236.All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

237.Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennita' di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

238.All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunita' montane e alle comunita' isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».

239.All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla legge di bilancio per l'anno 2026, a decorrere dall'anno 2026 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

241.Per le finalita' di cui al comma 240 e' istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

242.Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

243.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

244.Al fine di fronteggiare le criticita' della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unita' di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio e' disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, puo' essere prorogato.

246.Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.

249.Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonche' il rafforzamento della capacita' di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

251.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.

252.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, e' autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.

253.Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonche' a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

254.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 e' inserito il seguente: «555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».

255.Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attivita' di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.

256.Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

257.Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorita' di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

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