LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
778.Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.
779.Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
780.Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilita' degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformita' all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
781.Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformita' e le irregolarita' sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente gia' corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalita' del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.
782.Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalita' previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile, e per interventi in materia di poverta' energetica per le famiglie vulnerabili.
785.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
786.E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalita' di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.
787.Al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, puo' essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
788.Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento; a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».
789.All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».
791.All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attivita' sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».
792.All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».
793.All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per la quale e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati secondo modalita' e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».
794.Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
795.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
796.Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.
797.Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
798.All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».
800.Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.
801.Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo e' riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
802.Il contributo di cui al comma 801 e' riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantita' di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che e' determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo e' riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo e' inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).
803.Il contributo di cui al comma 801 e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.
804.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonche' del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
806.In favore dell'Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» e' autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
807.Al fine di identificare e incrementare la qualita', la sostenibilita' e l'accessibilita' dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualita'» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unita', in possesso dei requisiti di cui al comma 808.
808.Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 e' istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualita'», con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualita'», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalita' e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualita'».
809.I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonche' le reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualita'» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validita' del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.
810.All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
811.Al fine di assicurare adeguata pubblicita' e visibilita' del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualita'», l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualita'», ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorita' nelle proprie attivita' promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
812.Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR», e' istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN», con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
813.Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attivita' sportiva, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la societa' Sport e salute S.p.A.
815.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalita' di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
816.Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.
817.Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.
818.In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpi' il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.
819.Il laboratorio di cui al comma 818 e' realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.
820.Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e' autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.
821.Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o piu' decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonche' svolgere e promuovere attivita' di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
822.Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della societa' civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilita' o in situazione di marginalita' sociale e alle loro famiglie, e' istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilita', il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del predetto Fondo.
824.Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalita' di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.
825.Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitivita', nonche' per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.
827.Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 825.
828.Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attivita' di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformita' agli obblighi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
829.All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonche' di fondali marini e portuali, derivanti da attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera».
830.In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
833.Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, e' autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita' al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
834.Le province e le citta' metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrita', al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
836.Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le citta' metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.
837.In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
838.In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
839.Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
841.Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalita' organizzata, anche attraverso la realizzazione di attivita' divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalita', che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata.
842.Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali piu' svantaggiati, e' concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
843.Presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il sostegno alla mobilita' pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di eta' inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
844.Al fine di sostenere le attivita' di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, e' destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.
845.E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, societa' sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunita' di incontro e crescita.
846.E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunita' della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attivita' di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonche' per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunita' linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».
847.Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonche' di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
848.Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione del comma 847.
849.Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalita' previste dal citato articolo 26-bis.
850.Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanita' al fine di garantire l'attivita' del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.
851.Per l'anno 2026 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonche' alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalita'. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
852.All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
854.Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
855.Non e' rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attivita' assistenziali e delle attivita' sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
856.L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attivita' didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalita' non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito e' inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonche' dal Ministero dell'universita' e della ricerca. In ogni caso non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.
858.Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.
859.Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».
861.Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 puo' essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
862.Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.
864.Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), e' autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unita' di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonche' 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.
865.Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalita', l'Ente e' altresi' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unita', senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
866.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.
867.Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca di dati, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.
868.Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.
869.Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.
870.Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
872.Al fine di sostenere la mobilita' per le persone con disabilita', presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
874.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonche' i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.
875.Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento piu' sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualita'.
876.Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
877.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
878.Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
879.Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una piu' efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 e' inserito il seguente: «260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale e' determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalita', la cui sussistenza e' valutata dalla medesima societa' sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attivita' e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».
880.Al fine di potenziare le attivita' di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonche' alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalita' operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
881.All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili e' fissato in 43.000 milioni di euro».
882.Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attivita' preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».
883.Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici gia' attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, e' autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
884.Il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che puo' prevedere il coinvolgimento di societa' controllate dal predetto istituto.
886.L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
888.Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilita' delle stesse e' affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'universita' e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalita' sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
889.L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 e' subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attivita' Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
891.Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che e' dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'universita' e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilita' di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.
892.Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia gia' intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'universita' e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilita' delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.
893.A decorrere dal 28 febbraio 2026 e' preclusa la facolta' di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000, e' aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
894.Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'universita' e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 e' destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.
895.Al fine di sostenere e salvaguardare l'attivita' del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.
896.Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuita' lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.
897.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, e' rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
898.E' assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.
899.In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
900.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.
901.Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attivita' culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonche' del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
902.In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalita', della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
903.Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
904.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, e' rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.
905.Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.
906.All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».
907.E' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamita' naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non puo' superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.
908.Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
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