LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
909.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 e' sostituito dal seguente: «704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attivita' strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
910.E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attivita' di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonche' per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.
911.All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «All'interno della zona di rispetto, purche' a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale puo' dare esecuzione, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale: a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002; b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici gia' attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».
912.Per lo svolgimento delle attivita' di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonche' sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, e' concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
913.In coerenza con quanto gia' previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attivita' di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unita' nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e' attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.
914.Per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attivita' di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, e' concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.
915.Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' riconosciuta, con le modalita' di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione e' unica anche in caso di concorso di piu' beneficiari ed e' corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era gia' dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
916.Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresi' richieste nei confronti di tutti i beneficiari.
917.La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
918.L'elargizione di cui al comma 915 non e' cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.
919.L'elargizione di cui al comma 915 non e' cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita' dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.
920.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
921.Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della societa' CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.
922.L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' sostituito dal seguente: «Art. 1.- (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilita'. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidita' comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti. 4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore gia' previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».
923.All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma e' abrogato.
924.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
925.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater e' inserito il seguente: «203-quater.1. Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».
926.Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
927.Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilita' plurime e complesse sul territorio nazionale, nonche' attivita' di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilita' in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS e' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
928.Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire le iniziative di prevenzione della cecita', all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS e' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.
929.Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilita' intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
930.Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
931.Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
932.All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».
933.L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «Art. 20. - (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) - 1. Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA). 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1. 3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti; b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilita' del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovra' risultare coerente con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete; c) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalita' di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori gia' connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni; d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori; e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; g) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualita' funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione; i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti; l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti; m) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».
934.Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».
935.All'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: «quarto» e' sostituita dalla seguente: «sesto».
936.Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
938.Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le universita' del territorio, che prevedano lo svolgimento di attivita' integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purche', con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
939.All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.
940.All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneita' da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanita' per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalita' a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».
941.Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata e' prioritariamente orientata alle attivita' di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
942.Al fine di garantire l'omogeneita' sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalita' con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.
943.Alle attivita' di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
944.L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonche' ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.
945.La disposizione di cui al comma 944 e' applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
946.E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosita' della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
948.Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e l'economicita' dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'universita' e della ricerca, la societa' Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attivita' e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le universita' e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facolta' e le possibilita' di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, le modalita' con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.
949.Per le attivita' di cui al comma 948 e' previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.
950.Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
951.Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
952.Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.
953.Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L'attribuzione delle risorse e' vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non gia' compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.
954.Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.
955.Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale e' volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalita'.
956.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.
957.Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.
958.Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.
959.E' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.
961.Alle attivita' di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
962.Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e' riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
963.Il credito d'imposta di cui al comma 962 e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
964.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonche' le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.
965.Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
966.Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.
967.All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in societa' quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».
968.Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonche' per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.
969.Al fine di garantire la continuita' operativa e il mantenimento delle funzionalita' e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operativita' del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
970.All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Brindisi,» e' inserita la seguente: «Pescara,».
971.Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo puo' concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresi', sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/ 2008.
972.A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, e' attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.
973.Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2
Stato di previsione dell'entrata
1.L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2.L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.
3.I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4.La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5.Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.
6.Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.
7.Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.
8.Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.
9.Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10.Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11.Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
12.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
14.Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico- finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
15.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
16.Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
17.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
18.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
19.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
20.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
21.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
22.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».
23.Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e' fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.
24.A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
Art. 4
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2.Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3.Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2.Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
3.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.
3.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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