DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Type Decreto legislativo
Publication 2026-01-19
Ultimo aggiornamento 2026-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 170
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ART. 18 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi ([articolo 7-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7quater)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

Allegato-art. 19

ART. 19 Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ([articolo 7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7quinquies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza domicilio all'estero; b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza e' virtuale.

Allegato-art. 20

ART. 20 Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ([articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7sexies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; f) le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell'Unione europea e il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).

Allegato-art. 21

ART. 21 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto ([articolo 1, commi 725](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com725) e [726, legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com726); [articolo 1, commi 710](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com710), [711](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com711) e [712, legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com712)) 1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), e all'articolo 20, comma 1, lettera f), di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalita' e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020. 3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 48, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 3, all'articolo 48, comma 3, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonche' quelle di cui all'articolo 48, comma 3, del presente testo unico, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

Allegato-art. 22

ART. 22 Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea ([articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea: a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b); b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; h) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Allegato-art. 23

ART. 23 Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi ([articolo 7-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7octies)) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. 2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni: a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. 3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni: a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro. 4. L'opzione di cui al comma 3 e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

Allegato-art. 24

ART. 24 Effettuazione delle operazioni ([articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6)) 1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 2. In deroga al comma 1 l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; e) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile. 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. 4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi 1, 2 e 3 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. 5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nei titoli X, XI e XII. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui all'articolo 3, comma 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. 6. In deroga ai commi 3 e 4, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 18 e 19, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. 7. In deroga ai commi 1 e 4, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, nonche' le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui e' accettato il pagamento del corrispettivo.

Allegato-art. 25

ART. 25 Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale ([articolo 1, commi 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com38), [39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com39) e [50, legge 23 agosto 2004, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com50)) 1. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art5-com1), si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24. 2. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79~art5-com1), le rettifiche previste dall'articolo 92, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta. 3. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del [decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164), si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

Allegato-art. 26

ART. 26 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali ([articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art39), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 101, comma 4. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

Allegato-art. 27

ART. 27 Base imponibile ([articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art13); [articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85~art3-com3), [legge 5 agosto 1981, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441)) 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui all'articolo 10, comma 3, terzo periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonche' per quelle di cui all'articolo 24, comma 6, terzo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni; e) per le cessioni di beni vincolati al regime del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea. 3. In deroga al comma 1: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche' delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e' costituita dal valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo 58 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 6. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e' usato solo parzialmente, la base imponibile e' pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui all'articolo 14, comma 4, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. 7. Concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali e' prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo. 8. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 72.

Allegato-art. 28

ART. 28 Determinazione del valore normale ([articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art14)) 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 27, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.

Allegato-art. 29

ART. 29 Esclusioni dal computo della base imponibile ([articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art15); [articolo 10 decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;315~art10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-28;21)) 1. Non concorrono a formare la base imponibile: a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata; c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate; d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto. 3. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Allegato-art. 30

ART. 30 Operazioni permutative e dazioni in pagamento ([articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art11)) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'articolo 28, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.

Allegato-art. 31

ART. 31 Cessioni e prestazioni accessorie ([articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art12)) 1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 2. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Allegato-art. 32

ART. 32 Base imponibile per gli acquisti intraunionali ([articolo 43, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com2) e [4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene. 3. Per le introduzioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Allegato-art. 33

ART. 33 Determinazione dell'imposta all'importazione ([articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art69)) 1. L'imposta all'importazione e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. 2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo, l'imposta si applica in conformita' alle disposizioni dell'[articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e ove previsto dell'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015.

Allegato-art. 34

ART. 34 Aliquote dell'imposta ([articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art16); [articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'articolo 133. 3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Allegato-art. 35

ART. 35 Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte ([articolo 6, comma 8, legge 13 maggio 1999, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art6-com8); [articolo 2, comma 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art2-com1); [articolo 5, comma 3, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-09-15;261~art5-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1990, n. 331; articolo 75, comma 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331~art75-com6), [legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 36, comma 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art36-com5), [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427~art44) [legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art2-com9), [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 7, comma 1, lettera b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30~art7-com1-letb), [legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 1, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art1-com3), [legge 9 aprile 1986, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97)) 1. Sono assoggettate, tra le altre, all'aliquota ordinaria: a) le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 3006 10 della nomenclatura comune della tariffa doganale; b) le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande; c) le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra; d) le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nella tabella A, parte II, numero 18), allegata al presente testo unico; e) le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. f) le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia (vv. dd. ex 7213; ex 7214 20; ex 7215; ex 7314). 2. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso lo stesso Ministero che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica sui premi corrisposti con l'aliquota ordinaria. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 33). 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla tabella A, parte IV, numero 121), ai quali l'aliquota ridotta del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella A, parte II, numero 24, terzo e quarto periodo.

Allegato-art. 36

ART. 36 Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale (articolo 7, comma 2, lettera cc), [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106)) 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26), nonche' di imposta sul valore aggiunto, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi domestici, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui alla tabella A, parte IV, numero 107), allegata al presente testo unico.

Allegato-art. 37

ART. 37 Operazioni esenti dall'imposta ([articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10); [articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art14-com10); [articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com497); [articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com604); [articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com80)) 1. Sono esenti dall'imposta: a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252), nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al [regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1238), le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496), ratificato con [legge 22 aprile 1953, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-22;342), nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con [decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1955-11-26&numeroGazzetta=273), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) e [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380), di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-06-24&numeroGazzetta=146), e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) ed [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) ed [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b); n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442), anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della [legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996) o del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1); q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore; s) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'[articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art99), di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilita' psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art41), o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); ff) le prestazioni delle compagnie barracellari; gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59; hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. 2. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). 4. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto. 5. L'esenzione di cui al comma 1, lettera f), si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. 6. Ai collegi universitari di cui all'[articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com603), e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal comma 1, lettera v). 7. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa unionale, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Allegato-art. 38

ART. 38 Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica ([articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art4quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191)) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191), l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191). Non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Allegato-art. 39

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