DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 39 Cessioni intraunionali non imponibili ([articolo 41 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' alle disposizioni sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; b) le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni; c) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro; d) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): a) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 8, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; b) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel comma 5 di beni ivi esistenti. 3. Non costituiscono cessioni intraunionali le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 4. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 101, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. 5. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 8, comma 6, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. 6. Agli effetti del comma 2 degli articoli 45, 48 e 49, le cessioni di cui ai commi 1 e 2 sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati..
Allegato-art. 40
ART. 40 Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock» ([articolo 41-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. In deroga all'articolo 39, comma 2, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intraunionale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto; d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 101, comma 5, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 101, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni. 2. La cessione intraunionale e' effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta' dei beni. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b): a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1; c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 4. Non si realizza alcuna cessione intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 101, comma 5. 5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.
Allegato-art. 41
ART. 41 Cessioni a catena ([articolo 41-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Ai fini del presente articolo: a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto. 2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intraunionale non imponibile ai sensi dell'articolo 39 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intraunionale quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intraunionale. 3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intraunionale quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intraunionale e le cessioni successive. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'articolo 7.
Allegato-art. 42
ART. 42 Acquisti intraunionali non imponibili o esenti ([articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 37. 2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).
Allegato-art. 43
ART. 43 Altre operazioni non imponibili ([articolo 58 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art58), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Non sono imponibili, anche agli effetti dell'articolo 45, comma 2, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni..
Allegato-art. 44
ART. 44 Importazioni non soggette all'imposta ([articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art68)) 1. Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nell'articolo 45, comma 1, lettera d), nell'articolo 48, nonche' nell'articolo 49, comma 1, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui alla lettera m) dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 52. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della [legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996); f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; g) le importazioni di beni per le quali l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 151, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.
Allegato-art. 45
ART. 45 Cessioni all'esportazione ([articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8); [articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art13)) 1. Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Unione europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Unione europea; l'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; c) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26-com3), in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla prova di uscita doganale; d) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intraunionali, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. 2. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui al comma 1, lettera b), su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi del comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. 3. Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si intendono spediti o trasportati fuori della Unione europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreche' l'esportazione risulti da prova di uscita doganale, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 72 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti. 6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 133 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, e all'articolo 44, comma 1, lettera a). La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.
Allegato-art. 46
ART. 46 Acquisti in sospensione di imposta - condizioni ([articolo 1 decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17)) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 62 ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 72, comma 7. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; b) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Allegato-art. 47
ART. 47 Acquisti in sospensione di imposta ([articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28~art2-com2)) 1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 46 possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonche' delle cessioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 86 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.
Allegato-art. 48
ART. 48 Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ([articolo 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8bis)) 1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 45: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171); b) le cessioni di navi di cui agli [articoli 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art239) e [243 del codice dell'ordinamento militare](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art243), di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66); c) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; d) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; e) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo; f) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c); g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e d), e del loro carico. 2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e' superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.
Allegato-art. 49
ART. 49 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ([articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art9); [articolo 8 legge 21 maggio 1981, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art8)) 1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: a) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; b) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; c) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma dell'articolo 33, comma 1; d) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; i servizi relativi alle operazioni doganali; e) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 33 e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; f) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma dell'articolo 33, comma 1; g) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; h) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui alla lettera c), nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Unione europea; le cessioni di licenze all'esportazione; i) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 141, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Unione europea; l) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'[articolo 220 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e dell'allegato n. 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015; m) i trattamenti di cui all'[articolo 5, numero 37, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o unionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; n) i servizi resi dai consorzi di cui all'[articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art13) alle aziende associate. 2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 3. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, lettera d), anche se resi da intermediari.
Allegato-art. 50
ART. 50 Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino ([articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art71)) 1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, nonche' nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati. 2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, nonche' dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 64, comma 2. 3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.
Allegato-art. 51
ART. 51 Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea ([articolo 38-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38quater); [articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com368)) 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea, entro il sesto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 92, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 88. 3. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purche' regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385).
Allegato-art. 52
ART. 52 Altre operazioni non imponibili ([articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art72); [articolo 5, comma 15-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215)) 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 45, 48 e 49: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico, dei funzionari e impiegati consolari e dei familiari conviventi con i predetti, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici all'Italia; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo numero 7 sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea e al [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; f) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal primo periodo, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e' soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; g) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera e), f), g) e h), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), e), g), h) e i), se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. 4. Il regime di non imponibilita' previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215), sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 92.
Allegato-art. 53
ART. 53 Depositi fiscali ai fini IVA ([articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art50bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA: a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali di cui all'[articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l'applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 3. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. 4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;441), un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 95; deve, altresi' essere conservato, a norma dell'articolo 95, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi. 5. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intraunionali di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'[articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141); c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; e) le cessioni intraunionali di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell'Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intraunionali soggette a imposta nel territorio dello Stato; f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea; g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; h) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 6. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio delle dogane che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 7. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 64, comma 2, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 5 e, per quelli di cui al secondo periodo, sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 33 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;33), riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 88, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d) e 2; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intraunionale, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 86 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 88 entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate. 8. Nei limiti di cui all'articolo 66, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 5, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 70. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati. 9. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.
Allegato-art. 54
ART. 54 Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito ([articolo 1, commi da 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com937) [a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com942)) 1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato e' subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), senza possibilita' di compensazione. Il versamento e' effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale e' stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione. 2. La ricevuta di versamento e' consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito e' solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. 3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 53, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 8 e che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al primo periodo e' trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facolta' di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 di proprieta' del gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), e che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 8 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo comma 1, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 8. Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), non e' consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 1. 7. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), e' consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attivita' di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com945). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. Il medesimo decreto disciplina, altresi', le modalita' di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 1, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 1.
Allegato-art. 55
ART. 55 Rivalsa ([articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art18)) 1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 2. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell'articolo 109, comma 2. 3. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo. 4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3. 5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli [articoli 2758](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758) e [2772 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772) e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), cui tuttavia e' posposto.
Allegato-art. 56
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