DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
3.Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di: ((a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;)) b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari; c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.
4.Salvo quanto previsto dal presente capo, le modalita' di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 624
Partecipazione al corso di stato maggiore
1.Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ((ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore)) dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento ((previsti per il grado di capitano)) e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.
Art. 625
Partecipazione al corso pluritematico
1.Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall'articolo ((639)), gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.
2.Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza e' obbligatoria.
Art. 626
Convenzioni con le universita'
1.Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano puo' stipulare apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 623 e in conformita' con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.
SEZIONE III CORSO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO
Art. 627
Sessioni
1.Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate piu' sessioni dello stesso corso di Stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.
Art. 628
Valutazione di profitto
1.Durante lo svolgimento del corso di Stato maggiore, il grado di capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
Art. 629
Esame finale
1.Il corso di Stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attivita' operative riferita a scenari diversi.
2.Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo ((628)).
3.Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica e' estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova e' ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.
4.Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, e' ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.
5.L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.
6.L'esito dell'esame finale e il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.
Art. 630
Commissione esaminatrice
2.In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.
3.La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.
4.Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.
Art. 631
Graduatoria
1.Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori ((che hanno superato l'esame finale)), secondo l'ordine dei punteggi conseguiti ((risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito)) nell'esame finale.
((
2.Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.
))
Art. 632
Rinvio e dimissione
((
1.Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.
))
2.Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.
3.L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di Stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, puo' presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali.
4.L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.
5.Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non e' stato ammesso all'esame finale, di cui all' articolo 629, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.
6.L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e' rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.
7.La dimissione dal corso di Stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso di stato maggiore.
SEZIONE IV AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO AL CORSO DI STATO MAGGIORE
Art. 633
Concorso
1.Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 831, comma 4, del codice, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito italiano.
Art. 634
Commissione esaminatrice
Art. 635
Titoli di merito
2.Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 636 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.
Art. 636
Prove d'esame
2.I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.
3.Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4.Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.
Note all'art. 636: - Il testo degli artt. 13 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.». «Art. 14 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). - 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. 5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.».
Art. 637
Graduatoria
1.La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio, al piu' anziano in ruolo.
2.La graduatoria approvata e' comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare.
3.Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.
4.I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 638
Rinvio
1.L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, puo' partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di eta', se la sospensione precauzionale e' stata revocata a tutti gli effetti.
SEZIONE V CORSO PLURITEMATICO DELL'ESERCITO ITALIANO
Art. 639
Modalita' di ammissione
((
1.Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.
))
2.Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano,: ((a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;)) b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.
((
3.La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
))
Art. 640
Valutazione di profitto
1.Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
2.Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e' attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.
Art. 641
Prova finale
1.Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.
2.Il punteggio della prova finale e' attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.
3.L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, e' rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui e' iscritto.
4.La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, e' ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.
5.Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.
6.Agli ufficiali che superano il corso pluritematico e' rilasciato il relativo diploma.
Art. 642
Rinuncia, rinvio e dimissione
1.La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo' essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico.
2.L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso.
3.L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita' derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.
SEZIONE VI CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
Art. 643
Corso normale di Stato maggiore
1.L'Ispettore delle scuole, in base alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare, definisce annualmente gli obiettivi del corso normale di Stato maggiore della Marina militare.
2.Il corso normale di Stato maggiore della Marina militare ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacita' di contribuire all'ideazione, alla pianificazione e alla conduzione, secondo il corpo di appartenenza, delle attivita' di Stato maggiore relative a comandi navali complessi e a organismi militari marittimi centrali e periferici, nazionali, esteri e internazionali e la capacita' necessaria per l'esercizio di funzioni direttive complesse.
3.La durata del corso e' fissata dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Marina militare, entro il limite di un anno accademico.
4.Il corso normale e' distinto dal numero d'ordine che precede la sua denominazione.
Art. 644
Ufficiali frequentatori
1.Alla frequenza del corso normale di Stato maggiore sono destinati ufficiali dei ruoli normali rivestiti di massima del grado di capitano di corvetta o tenente di vascello.
2.In base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere ammessi alla frequenza del corso ufficiali del ruolo speciale, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e ufficiali di Stati esteri.
Art. 645
Valutazione di profitto
1.La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale e' effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i criteri di massima stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 646
Esami di fine corso
1.Al termine del corso normale di Stato maggiore i frequentatori sono sottoposti a esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonche' sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza e' stabilita in diciotto trentesimi.
2.Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione a un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialita' dei frequentatori.
Art. 647
Equipollenza del corso normale di Stato maggiore
1.L'equipollenza al corso normale di Stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali e' determinata dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 648
Attestato
1.Ai frequentatori che superano il corso e' rilasciato l'apposito attestato a firma del comandante dell'Istituto ed e' conferito il titolo “Istituto Studi Militari Marittimi”.
Art. 649
Dimissioni, rinvii e allontanamenti
1.I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', sono rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorita' a ripeterlo in una successiva sessione.
2.Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attivita' formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilita' a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.
SEZIONE VII CORSI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 650
Corsi di stato maggiore
2.La partecipazione al corso di stato maggiore e il superamento dei relativi esami costituisce il requisito per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, disciplinato dal libro IV, titolo VII, capo IX del codice.
3.Gli obiettivi, le modalita' di svolgimento e la durata, entro il limite di un anno accademico, dei corsi di cui al comma 1, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
4.Il corso normale e il corso di perfezionamento sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.
Art. 651
Ufficiali frequentatori
2.In base alle direttive del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare possono essere ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o di polizia e ufficiali di Stati esteri.
Art. 652
Rinvii
1.Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possono frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, devono assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, sono rinviati a un corso successivo.
2.Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati nel comma 1, non possono sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
Art. 653
Norma di rinvio
SEZIONE VIII CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 654
Attivita' didattica
1.L'attivita' didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonche', qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi o uffici di altre Forze armate o altre Forze di polizia, italiane e straniere.
Art. 655
Modalita' di ammissione
Art. 656
Rinvio della frequenza del corso
1.Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto puo' essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermita' o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
2.Escluso il caso di perdurante comprovata infermita', gli ufficiali per i quali e' stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
Art. 657
Modalita' di svolgimento
1.Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresi', ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2.I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3.Il corso puo' essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, e in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
4.Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in piu' sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica e' designato un ufficiale di grado non inferiore a maggiore con il compito di seguire le attivita' addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.
5.Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.
6.Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso e' accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte e interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie devono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza e' effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 658 comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, e' espressa in trentesimi e frazione millesimale ed e' definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che devono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.
7.L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalita' di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 659.
8.Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonche' il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.
9.La graduatoria finale e' approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Art. 658
Commissione d'esame
2.Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualita' di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
3.In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4.L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.
Art. 659
Votazioni finali
1.Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi e frazione millesimale, e' determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacita' acquisite nonche' delle potenzialita' espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 657, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
2.Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il piu' anziano in ruolo.
3.L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non puo' frequentare altro analogo corso.
4.La mancata presentazione all'esame finale puo' essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermita' o documentata causa di forza maggiore.
5.Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.
6.L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, e' considerato come un frequentatore che non ha superato il corso d'istituto.
7.Se, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesce a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi puo' effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Se l'ufficiale non riesce a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso e' ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.
Art. 660
Dimissioni dal corso
1.E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore rimasto assente per piu' di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.
2.L'ufficiale dimesso e' ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 656, comma 2.
Art. 661
Ammissioni particolari
1.Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.
2.Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
3.Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attivita' didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.
CAPO III SCUOLE MILITARI
Art. 662
Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato
1.Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneita', attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.
2.La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.
Art. 663
Attitudine militare
2.Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.
Art. 664
Graduatorie finali
1.Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi e' formata, tra gli allievi che hanno conseguito la promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare.
2.La graduatoria di merito e' formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
3.Gli allievi che hanno contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, sono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
4.La graduatoria di merito e' formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi.
5.Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare piu' elevata. A parita' anche di questo, e' data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore.
6.Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza.
7.Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola.
8.Gli allievi che hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parita' di merito.
Art. 665
Rinvii e dimissioni
1.Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale.
3.L'allievo arruolato che e' stato rinviato in famiglia e' prosciolto da ogni vincolo di ferma.
4.All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, e' consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.
Art. 666
Disciplina e doveri generali
1.Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e anche al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal codice, dal presente regolamento e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
TITOLO IV ((RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE CAPO I RUOLI))
Art. 667
Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare
Art. 668
Specialita' di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare
1.Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di pilota militare.
2.Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al comma 1 rispettivamente agli allievi piloti e agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.
3.Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.
4.Le disposizioni riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale di complemento reclutato mediante corsi per navigatori militari.
5.Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio.
((CAPO II DOTAZIONI ORGANICHE))
Art. 668-bis
(( (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). ))
((
))
TITOLO V STATO GIURIDICO E IMPIEGO CAPO I REINTEGRAZIONE NEL GRADO A DOMANDA
Art. 669
Domanda di reintegrazione
Note all'art. 669: - Il testo dell'art. 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1988, n. 186, e' il seguente: «Art. 15 - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 3-bis. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
Art. 670
Istruzione delle domande
Art. 671
Parere
1.La Corte militare d'appello esprime il suo parere con decisione motivata, presa in camera di consiglio, con la quale, tenuti presenti i fatti, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente e' meritevole di riacquistare il grado e di esercitarlo degnamente, senza pregiudizio del servizio e della disciplina militare.
2.L'incarico di riferire in camera di consiglio e quello di redigere i motivi del parere sono affidati dal presidente a uno dei componenti del collegio.
3.In nessun stato del procedimento e' ammesso l'intervento del difensore.
Art. 672
Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti
1.Il Procuratore generale militare della Repubblica, al fine di concludere sulla domanda, e la Corte militare d'appello, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare o del procedimento penale e altri documenti occorrenti a procedere a ogni accertamento che ritengano necessario. 2 A tali accertamenti il Procuratore generale militare della Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, se non ritiene di richiedere a tale scopo altro magistrato militare, o le competenti autorita' militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria. 3. La Corte militare d'appello dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.
Art. 673
Comunicazioni
1.Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato.
2.Il parere e' comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti.
3.Il parere e' definitivo.
Art. 674
Decisioni del Ministro
1.Il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, non puo' discostarsi dal parere espresso dalla Corte militare d'appello, se questo non e' favorevole all'accoglimento della domanda.
Art. 675
Militari reintegrati
1.I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'eta' e della idoneita'. A tal fine, le autorita' che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneita' o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli.
2.L'anzianita' da attribuire ai militari reintegrati e' quella che risulta detraendo, dalla anzianita' posseduta prima del provvedimento che li privo' del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione.
3.Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza del quale sono eventualmente in possesso.
4.Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione e', in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimita'.
Art. 676
Riammissione in servizio
1.La riammissione in servizio puo' essere disposta, nei soli casi previsti dal codice, in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione nel grado, su decisione del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa si determina nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato e' riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza.
2.Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.
Art. 677
Non accoglimento delle domande
1.Se la domanda di reintegrazione nel grado non e' accolta, non puo' esserne presentata una nuova, se non nei casi di cui agli articoli 871, comma 2, 872, comma 3, e 873, comma 2, del codice.
Art. 678
Militari in congedo assoluto
1.Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.
CAPO II TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI
Art. 679
(( (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). ))
((
1.Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.
2.Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.
4.Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.
))
CAPO III REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEL PERSONALE IN CONGEDO
Art. 680
Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere
2.I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.
4.I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Marina. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore della Marina.
5.Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina, di cui all'articolo 1015, comma 2, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
7.I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'Aeronautica, in quest'ultimo certificato deve essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui alla lettera b) ha avuto carattere tecnico.
8.Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui alla lettera b) dei commi 1, 3 e 6 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Forze armate e amministrazioni militari.
Art. 681
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi
TITOLO VI DOCUMENTAZIONE PERSONALE CAPO I DOCUMENTI MATRICOLARI
Art. 682
Servizio matricolare
1.Il servizio matricolare delle Forze armate, anche avvalendosi di sistemi informatici, individua e acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico.
2.Il presente capo si applica a tutto il personale delle Forze armate, in servizio e in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 1124.
Art. 683
Definizioni
Note all'art. 683: - Il testo degli artt. 23 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, e' il seguente: «Art 23. (Copie di atti e documenti informatici). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
Art. 684
Documento unico matricolare
1.Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685.
2.Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero 1), e o), numero 1), dell'articolo 685 possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo.
Note all'art. 684: - Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, e' il seguente: «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».
Art. 685
Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate
Art. 686
Attivita' matricolari
Note all'art. 686: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.), si vedano le note all'articolo 684.
Art. 687
Competenze
1.La Direzione generale per il personale militare sovrintende alle attivita' matricolari delle Forze armate.
2.Il servizio matricolare delle Forze armate e' gestito, a livello centrale, dalla Direzione generale per il personale militare, dagli Stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e, a livello periferico, dai comandi e reparti individuati con decreto del Ministro della difesa.
CAPO II DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 688
Finalita' della documentazione caratteristica
1.I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacita' e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
2.Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente.
3.I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento.
4.Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Note all'art. 688: - Il testo degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,e' il seguente: «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.». «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.».
Art. 689
Competenza
1.I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2.L'intervento delle autorita' di cui al comma 1 e' condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilita' di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3.I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo.
4.Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1. Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa motivazione.
5.L'autorita' che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.
6.L'autorita' superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorita' inferiore.
Art. 690
Casi di esclusione della competenza
2.La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche a inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore sono adottate sanzioni disciplinari di stato.
3.Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un ufficiale in servizio di Stato maggiore.
4.Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nei commi da 1 a 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorita' di cui all'articolo 689, comma 1.
Art. 691
Compilazione dei documenti caratteristici
2.Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il giudizio.
Art. 692
Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati
2.Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), se il rapporto informativo riguarda un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.
3.Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto e il relativo periodo di tempo.
4.Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, anche in sede vacante, alle dipendenze della stessa autorita', e' compilato da quest'ultima un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.
5.Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.
Art. 693
Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale
2.Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello «D», sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3.Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.
Art. 694
Procedimenti penali e disciplinari
1.I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.
2.Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento in tale posizione, e' compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
3.Al termine della sospensione dall'impiego, e' redatta, a cura dell'autorita' da cui il militare dipende, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare e' rimasto in forza assente.
Art. 695
Accesso alla documentazione caratteristica
1.Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste ((dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice)).
2.Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.
3.Le autorita' centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 696
Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 697
Custodia
2.Per gli ufficiali dell'Esercito italiano con il titolo di «Istituto di stato maggiore interforze», per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3.Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente della Marina militare e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.
4.I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.
SEZIONE II TIPOLOGIA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI
Art. 698
Modelli dei documenti caratteristici
2.I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per il personale in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.
Art. 699
Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici
1.Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente.
2.Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.
3.Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata ((, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti)) intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa ((o la Direzione nazionale degli armamenti)).
4.Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5.Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
6.I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
7.I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
8.Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto ai fini disciplinari.
9.Per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
10.Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti)) o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.
TITOLO VII AVANZAMENTO CAPO I AVANZAMENTO A SCELTA DEGLI UFFICIALI
Art. 700
Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate
1.Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali si osservano le modalita' e i criteri stabiliti dal presente capo.
Art. 701
Prima fase: valutazione dell'idoneita' all'avanzamento
1.La fase di valutazione dell'idoneita' all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.
2.Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante e in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche se all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, e' stato eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.
3.Costituisce ragionevole indice di non idoneita' l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e a «eccellente» per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonche' giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o piu' requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
Art. 702
Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito
1.La successiva fase di formazione della graduatoria di merito e' caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1058, comma 6, del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualita', capacita' e attitudini.
2.La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.
3.A parita' di punteggio, la precedenza e' data al piu' anziano in ruolo.
Art. 703
Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi
1.I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 del codice devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
2.La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e al grado superiore da conseguire, non puo' comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.
Art. 704
Qualita' morali, di carattere e fisiche
1.Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati ((con normativa disciplinare)) e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.
2.Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualita' fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di eta' correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.
Art. 705
Qualita' professionali
1.La valutazione delle qualita' professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilita' ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilita' dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.
2.Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualita' professionali, e' l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilita', della disciplina, nonche' con spirito di abnegazione e di sacrificio.
Art. 706
Rilevanza degli incarichi
1.Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.
2.Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacita' professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilita' elevati.
3.La rilevanza degli incarichi non e' comunque di per se' attributiva di capacita' e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
Art. 707
Qualita' intellettuali e di cultura
1.La personalita' intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che puo' derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2.Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.
Art. 708
Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore
1.La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilita' evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.
Art. 709
Tendenza di carriera
1.Le qualita', le capacita' e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.
2.Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all'articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.
Art. 710
Procedimento di votazione. Processo verbale
1.Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.
2.Per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente vota per ultimo.
3.La votazione e' preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualita' e capacita', osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame puo' essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o piu' membri nominati dal presidente.
4.La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati ((previsti con decreto del Ministro della difesa)).
5.In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza e' dato atto nel verbale di seduta.
6.Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.
7.Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, e' sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.
Art. 711
Applicabilita' del regolamento ad altre fattispecie
1.Le norme di cui al presente capo si osservano anche per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli a disposizione di cui all'articolo 1099 del codice.
((CAPO I-bis DOTAZIONI ORGANICHE E PROMOZIONI A SCELTA DEGLI UFFICIALI))
Art. 711-bis
(( (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). ))
((
1.Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.
))
TITOLO VIII DISCIPLINA MILITARE CAPO I DOVERI DEI MILITARI SEZIONE I DOVERI GENERALI
Art. 712
Doveri attinenti al giuramento
1.Con il giuramento di cui all'articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilita' e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.
2.L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare.
Art. 713
Doveri attinenti al grado
1.Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2.Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.
3.Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.
Art. 714
Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica
1.I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unita' nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'articolo 87 della Costituzione.
Art. 715
Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica
2.Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a osservare la via gerarchica.
3.Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'.
4.In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.
Art. 716
Iniziativa
1.Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.
4.Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.
Art. 717
Senso di responsabilita'
1.Il senso di responsabilita' consiste nella convinzione della necessita' di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.
Art. 718
Formazione militare
1.Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.
3.L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.
Art. 719
Spirito di corpo
1.Lo spirito di corpo e' il sentimento di solidarieta' che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unita' al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.
2.Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.
3.Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unita', non deve pero' intaccare lo spirito di solidarieta' tra tutti i componenti delle Forze armate.
Art. 720
Uniforme
1.L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi.
2.Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.
3.Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui e' obbligatorio indossarla.
4.Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.
Art. 721
Dignita' e decoro del militare
1.L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignita' della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.
Art. 722
Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari
Art. 723
Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari
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