DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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1.Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che puo', anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.

2.Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che puo' nuocere al singolo o alla comunita'.

Art. 724

Osservanza di doveri ulteriori

((

2.Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.

))

3.La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.

SEZIONE II DOVERI DEI SUPERIORI

Art. 725

Doveri propri dei superiori

1.Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorita' gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto piu' imperioso quanto piu' e' elevato il suo grado.

Art. 726

Doveri del comandante di corpo

1.L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

2.Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.

3.Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 727

Emanazione di ordini

1.Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.

2.Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate.

3.Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

Art. 728

Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

1.Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del piu' anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.

SEZIONE III DOVERI DEGLI INFERIORI

Art. 729

Esecuzione di ordini

2.Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori.

Art. 730

Servizi regolati da consegna

1.La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

2.Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

3.Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Art. 731

Saluto militare

1.Il saluto militare e' manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed e' dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.

2.Il militare in abito civile, se si trova in una delle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice, saluta con le forme usuali tra i civili.

3.La restituzione del saluto e' sempre obbligatoria.

4.Con le istruzioni e le direttive di cui all'articolo 724 sono regolati i casi particolari nei quali il militare e' dispensato dal saluto.

CAPO II NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO SEZIONE I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 732

Contegno del militare

1.Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

2.Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

4.Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli e' richiesto verbalmente.

Art. 733

Norme di tratto

1.La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

2.Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

3.Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome.

4.E' fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome.

5.I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.

Art. 734

Senso dell'ordine

1.Ai fini della funzionalita' ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalita', assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.

2.L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.

Art. 735

Relazioni con i superiori

1.Ogni militare puo' chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

2.Il Ministro della difesa puo' delegare altra autorita' civile o militare a ricevere il richiedente.

3.La richiesta di conferire con dette autorita' deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.

4.Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.

5.Qualunque militare puo' far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorita' superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.

7.In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.

8.Ogni militare puo' conferire direttamente con l'autorita' incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.

Art. 736

Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico

1.L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio e' presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.

Art. 737

Qualifiche militari apposte al nome

1.Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.

Art. 738

Sottoscrizioni e spese collettive

1.Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

2.In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta' sociale - e' data facolta' al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche' contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

3.L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.

SEZIONE II NORME DI SERVIZIO

Art. 739

Lingua da usare in servizio

1.In servizio e' obbligatorio l'uso della lingua italiana, se non si tratta di servizio a carattere internazionale.

Art. 740

Orari e turni di servizio

1.Ogni militare e' tenuto a osservare l'orario di servizio.

2.I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo da rispettare sempre, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi devono essere equamente ripartiti e, per quelli piu' impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.

3.Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.

Art. 741

Libera uscita

1.I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata.

2.Quanto previsto al comma 1 si applica, altresi', al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale.

3.I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto.

4.Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

Art. 742

Licenze e permessi

1.Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.

2.A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica competente puo' concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.

3.Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.

4.Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.

Art. 743

Rientro immediato al reparto

1.Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonche' quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro e' ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.

Art. 744

Alloggiamento e pernottamenti

1.I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 745.

3.Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 745

Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari

2.Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 746

Uso dell'abito civile

1.L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e' disciplinato dall'articolo 1351 del codice.

2.Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile e' disciplinato da apposite disposizioni di servizio.

3.Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.

4.Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 747

Dipendenza dei militari in particolari condizioni

2.Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unita' o enti internazionali.

3.I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

Art. 748

Comunicazioni dei militari

1.Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo.((Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.))

((

2.Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

))

3.Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando ((. . .)) il luogo in cui si trova ricoverato.

4.Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

Art. 749

Decesso di un militare

3.Se il militare e' deceduto in localita' fuori dalla sua sede di servizio, l'autorita' militare nella cui competenza territoriale rientra la localita' stessa deve informare tempestivamente l'autorita' da cui il militare dipende.

4.Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme.

5.In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

SEZIONE III DISPOSIZIONI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 750

Comandanti di reparto e di distaccamento

1.I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

Art. 751

Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore

2.Anche se non e' espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita' del fatto, della recidivita', delle circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e del danno che ne e' derivato al servizio e all'Amministrazione.

3.I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato.

4.Quando lo stesso comportamento puo' dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II .

SEZIONE IV PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE

Art. 752

1.La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

2.Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.

3.Nella presente sezione per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.

Art. 753

Area di applicazione

Art. 754

Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale

1.Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo di stato maggiore della difesa.

2.Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo e incursori «Teseo Tesei».

3.Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale».

4.Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonche' il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilita' di comando sono contenute nell'apposita disciplina di Forza armata.

Art. 755

Doveri del personale imbarcato

1.Il personale imbarcato e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e delle relative disposizioni applicative, nonche' degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati.

2.Il personale militare assegnato permanentemente all'unita' navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attivita' propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la piu' efficace applicazione delle norme vigenti.

3.I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave, su cui il personale e' imbarcato, e' perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio sono disciolti per ordini superiori.

Art. 756

Responsabilita' e compiti del comandante in capo della squadra navale

Art. 757

Responsabilita' e compiti del comandante di reparto navale

Art. 758

Responsabilita' e compiti del comandante di nave

Art. 759

Responsabilita' e compiti degli ufficiali

1.Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.

2.Ogni ufficiale imbarcato ha autorita' disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonche' su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.

3.L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attivita' o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.

4.Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unita' navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto».

Art. 760

Responsabilita' e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

1.I sottufficiali e i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave.

Art. 761

Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali

1.I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave e i marinai.

3.I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unita' navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalita' posseduta. Le modalita' d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.

Art. 762

Personale civile

1.Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilita'.

Art. 763

Disposizioni finali

1.Con istruzioni applicative del regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare e' stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti e attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare.

CAPO III ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE SEZIONE I ORDINE MILITARE D'ITALIA

Art. 764

Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia

1.Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.

Art. 765

Durata degli incarichi

1.Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

2.La sostituzione dei componenti il Consiglio non puo' superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.

Art. 766

Attribuzioni del Consiglio

1.Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.

2.Il parere del Consiglio e' sottoposto al Presidente della Repubblica, capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.

Art. 767

Funzionamento del Consiglio

1.Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.

2.A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.

3.Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno ((tre)) componenti del Consiglio, compreso il presidente.

4.In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.

Art. 768

Conferimento delle onorificenze

1.La gran croce e' esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.

2.Tale decorazione puo' essere concessa all'ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata delle Forze armate che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, ha esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.

3.La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacita', valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilita' assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione ha validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilita'.

4.Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, ha, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilita' e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilita'.

5.La croce di cavaliere puo' essere altresi' conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra, assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare, ha validamente concorso a risolvere favorevolmente un'importante azione bellica alla presenza del nemico.

6.La croce di cavaliere alla «bandiera» e' conferita nei casi indicati dall'articolo 1407 del codice.

Art. 769

Conferimento della classe superiore

1.L'ufficiale di qualunque grado gia' fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine puo' ottenere il conferimento di quella superiore se acquisisce nuove benemerenze contemplate dalla presente sezione.

Art. 770

Anzianita' di classe

1.L'anzianita' di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine militare d'Italia e' determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.

Art. 771

Uso delle insegne

2.Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.

3.Il decorato che, dopo conseguito una croce dell'Ordine, e' insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi a esse.

4.Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere a esse concesse.

Art. 772

Proposta di conferimento

1.Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore piu' elevato.

2.La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che, di massima, non e' concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.

Art. 773

Onori militari

Art. 774

Consegna delle onorificenza

1.La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della piu' alta autorita' militare competente per territorio.

2.In caso di concessione alla memoria, si applica l'articolo 1420 del codice.

Art. 775

Pubblicazioni

1.Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unita' o la bandiera premiata e nel sito istituzionale.

Art. 776

Militari stranieri

1.Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1406 del codice.

Art. 777

Caratteristiche delle decorazioni

SEZIONE II RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 778

Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare

1.La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare che i Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla decisione del Presidente della Repubblica, e' affidata a un'unica commissione militare avente sede presso il Ministero della difesa.

2.Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni degli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice.

3.La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.

Art. 779

Proposte rimesse alla commissione

1.Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal ministro competente alla segreteria della Commissione.

2.Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realta' e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dagli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice.

3.Se l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle condizioni previste dall'articolo 1425 del codice, a cura del ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.

Art. 780

Doveri del comandante del corpo

Art. 781

Insegne

1.Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

Art. 782

Onori militari

1.I decorati di medaglie al valor militare, che indossano le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che hanno diritto di indossare ed effettivamente indossano in modo visibile le insegne.

2.I decorati di medaglie al valor militare che vestono la divisa militare e indossano le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Art. 783

Consegna delle insegne

1.La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennita' militare.

Art. 784

Distintivi

1.Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche e i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare e' identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

2.Tale distintivo e' costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

3.Esso e' privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

4.Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo e' contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.

SEZIONE III PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 785

Ambito di applicazione

Art. 786

Commissione per le perdita delle ricompense

1.In applicazione dell'articolo 1426 del codice, la commissione, di cui all'articolo 85, e' costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, ai sensi dell'articolo 1425 del codice, puo' essere proposta la perdita delle decorazioni al valor militare.

Art. 787

Sentenze penali straniere

1.Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale.

2.Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.

Note all'art. 787: - Il testo dell'art. 11 del codice penale, e' il seguente: «Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta».

Art. 788

Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare

1.La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice a riguardo della eventuale reversibilita' di esso.

Art. 789

Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici

1.Di tutti i provvedimenti che hanno comunque influenza sul pagamento dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari, i ministeri competenti danno notizia a quello dell'economia e delle finanze per la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza; per il beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono per i conseguenti provvedimenti.

2.La cessazione e la riattivazione del pagamento del beneficio economico devono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.

Art. 790

Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute

1.Coloro ai quali e' inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorita' che ne rivolge loro invito.

2.Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, fanno uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall'articolo 498 del codice penale.

Note all'art. 790: - Il testo dell'art. 498 del codice penale, e' il seguente: «Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 791

Segnalazione dei casi di condanne penali

1.Gli enti militari periferici che ricevono o acquisiscono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorita' giudiziaria ordinaria o militare a carico di dipendenti militari in servizio o di militari in congedo, in forza agli stessi ai fini matricolari, devono verificare se i militari stessi risultano insigniti di medaglie o di croce al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'articolo 785.

2.In caso affermativo, le dette autorita' rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, di seguito definiti ministeri competenti, insieme con una copia della documentazione personale.

3.Le sentenze di condanna di cui al comma 2 sono trasmesse in copia al ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Art. 792

Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero

1.Le autorita' diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti ministeri, per il tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.

2.Dette autorita', prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, se lo ritengono opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni; tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.

Art. 793

Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza

1.Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero segnalano ai ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultano o si presumono insigniti di medaglie o di croce al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra e ai quali e' da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni.

2.Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorita' assumono ogni utile notizia circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si e' verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne danno comunicazione al ministero competente, insieme a ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino puo' ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali e' insignito.

3.Analoghe segnalazioni sono fatte ai ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile, per i casi di militari in congedo residenti che risultano o si presumono insigniti di decorazioni o distinzioni e che hanno perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 794

Casi di perdita del grado

1.Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.

Art. 795

Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni

1.Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale e' adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.

Art. 796

Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione

Art. 797

Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate

1.Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non hanno mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo alla concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalita' della presente sezione.

Art. 798

Segnalazione dei casi di incapacita'

1.Le autorita' competenti a formulare proposte di medaglie e di croce al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, devono astenersi dal farlo, se l'interessato risulta condannato alle pene previste dall'articolo 1425 del codice.

2.Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.

Art. 799

Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto

1.Dalle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice, la perdita delle medaglie e della croce al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile; essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna e' passata in giudicato; per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui all'articolo 787, comma 1.

2.I ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.

Art. 800

Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali

1.Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, del codice, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione per il prescritto parere.

Art. 801

Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero

1.Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa e' stata riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge italiana, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2.Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facolta' di segnalarle al Ministro della giustizia per l'esame del loro eventuale riconoscimento.

3.I ministeri competenti nel promuovere il parere della commissione consultiva, le inviano, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.

Art. 802

Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza

1.Il parere della commissione consultiva e' richiesto anche se la perdita delle medaglie e della croce al valor militare puo' essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, lettera b), del codice.

2.Pertanto, i ministeri competenti comunicano alla commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza e ogni altro elemento utile allo scopo.

Art. 803

Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado

1.Nei casi di perdita del grado in seguito a provvedimento disciplinare, il ministero competente nel richiedere il parere alla commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari per porla in grado di giudicare se i fatti, che hanno dato luogo al provvedimento, possono ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni.

2.Nei casi di perdita del grado in seguito a condanna da cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni al valor militare, il ministero comunica alla commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.

Art. 804

Facolta' della Commissione consultiva

1.La Commissione consultiva, se non ritiene sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, puo' sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.

Art. 805

Poteri del Ministro competente

1.In tutti i casi previsti dall'articolo 1425, comma 2, del codice, spetta al Ministro competente decidere, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva, se si deve far luogo alla proposta di infliggere la perdita delle medaglie e della croce al valor militare.

Art. 806

Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale

1.La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, e' inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.

2.Di essa e' data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.

Art. 807

Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra

1.Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'articolo 785; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'articolo 799.

2.Il ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 799, comma 2.

Art. 808

Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra

1.A termini dell'articolo 1428 del codice, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione dell'articolo 1425, comma 2, del codice, con determinazione ministeriale e' anche inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato e' insignito.

2.Negli altri casi spetta al ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado.

3.La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale e' inflitta.

4.Di tale determinazione ministeriale e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799, comma 2.

Art. 809

Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra

1.Sulla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa e', in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.

2.Della sospensione inflitta e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799 comma 2.

3.La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.

Art. 810

Sospensione da infliggere tardivamente

1.Se, per qualsiasi motivo, manca la possibilita' di infliggere tempestivamente la sospensione e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se e per quale durata disporre la sospensione.

2.Questa non puo' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

Art. 811

Effetti della sospensione

1.La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa e' inflitta.

2.I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorita' periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.

3.Anche nel caso della sospensione e' ammessa la riversibilita' dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalita' indicate nell'articolo 1927 del codice.

Art. 812

Abbreviazione della durata della sospensione

1.Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e' abbreviata, gli interessati possono ottenere l'abbreviazione della durata della sospensione; a tal fine essi devono indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell'articolo 791, comma 2.

Art. 813

Cessazione della sospensione

1.Al termine della durata della sospensione si riacquista il diritto alle medaglie e alla croce al valor militare e alle distinzioni onorifiche di guerra, senza particolari provvedimenti; le insegne e i brevetti relativi sono restituiti al decorato.

2.E' anche riattivato il pagamento al decorato stesso del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui e' stato, eventualmente, concesso per riversibilita'.

Art. 814

Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute

1.Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

2.Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.

3.Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalita' previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Art. 815

Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza

1.Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, e' stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra e che riacquistano la cittadinanza medesima, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

2.Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, dal quale risulta il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso ha effetto.

3.Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.

Art. 816

Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado

1.Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che sono reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

2.Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.

Art. 817

Ripristino in conseguenza di atti di valore

1.Colui che e' incorso nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e ha successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, puo' chiedere al ministero competente il ripristino della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

2.Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.

3.Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il ministro competente, sentito il parere della commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.

4.Il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del piu' recente degli atti di valore reiterati.

Art. 818

Atti di valore cospicui o reiterati

1.Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto «cospicuo» di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento.

Art. 819

Effetti del ripristino

1.Il ripristino delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che sono peraltro consegnati in forma non solenne, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore.

2.Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il beneficio economico fosse stato concesso per riversibilita', e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilita', e anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.

Art. 820

Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni

1.I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali e' concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.

2.Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.

Art. 821

Cessazione della incapacita' per riabilitazione

1.La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1425, comma 2, del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione.

2.Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.

Art. 822

Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore

1.La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di chi non e' mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e distinzioni, puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 818.

2.Colui che e' incorso nella predetta incapacita' puo' chiedere l'esame degli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della stessa incapacita'.

3.Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.

Art. 823

Effetti della cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore

1.Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dall'articolo 818, eliminando la incapacita', toglie, dalla data in cui esso e' compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

2.Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacita' solo dalla data del piu' recente di essi ritenuto a tali fini efficace a norma delle disposizioni dell'articolo 818; anche in questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Art. 824

Cessazione della incapacita' nei riguardi di gia' insigniti di decorazioni e distinzioni

1.Quando gli eventi previsti dagli articoli 821 e 822 si verificano nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacita', gli stessi possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacita'.

2.Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorrono dalla data in cui i titoli sono stati acquisiti per coloro nei confronti dei quali e' intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui agli articoli 822 e 823.

SEZIONE IV RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

Art. 825

Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito italiano

Art. 826

Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina militare

Art. 827

Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito Aeronautico

Art. 828

Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri

Art. 829

Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci

1.E' autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi.

2.Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata e' applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.

3.Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata e' applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 830

Uso delle insegne

1.L'insegna della medaglia al valore di Forza armata puo' essere indossata anche sull'abito civile.

Art. 831

Proposte di concessione

2.I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

3.Non e' prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero.

4.A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, e' obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.

Art. 832

Consegna delle ricompense

1.Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprieta' ai sensi dell'articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorita' designata dal Ministro della difesa.

2.Per la Marina militare nelle localita' che non sono sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.

Art. 833

Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata

1.All'atto del conferimento delle ricompense al valore e al merito di Forza armata e' rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione, la data e il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

SEZIONE V CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 834

Caratteristiche

1.La croce al merito di guerra e' di bronzo e porta da un lato, il motto: “Merito di guerra”, e sul rovescio una stella in campo raggiato; la sua forma e le sue dimensioni sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

2.La croce si porta al lato sinistro del petto, appesa a un nastro della larghezza di 37 mm., formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.

Art. 835

Concessioni

1.Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti pubbliche.

2.La croce e il nastro sono distribuiti gratuitamente a coloro che ottengono la concessione.

3.Le autorita' che procedono all'assegnazione della croce mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa, che segna a ruolo i decorati.

Art. 836

Brevetti

1.Del conferimento dell'onorifica distinzione fa fede un apposito brevetto, che e' rilasciato dall'autorita' che fa luogo alla concessione.

2.I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente della Repubblica, sono rilasciati, d'ordine, dal Ministro competente.

Art. 837

Concessione ((ripetuta))

1.La concessione della croce al merito di guerra puo' essere ripetuta se il decorato acquista nuovi titoli di benemerenza.

2.Non si puo' mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni.

3.Le concessioni sono sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra, apponendo sul relativo nastro o nastrino una stella d'argento per le concessioni successive.

4.Nei brevetti che si riferiscono a concessioni successive deve sempre risultare il numero progressivo di queste.

SEZIONE VI MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 838

Caratteristiche

1.La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e' coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato.

Art. 839

Uso

1.La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.

SEZIONE VII MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Art. 840

Caratteristiche

1.Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando sono definite con decreto del Presidente della Repubblica.

2.Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando per il personale dell'Arma dei carabinieri sono definite con decreto del Ministro della difesa.

3.La medaglia, 1° grado d'oro, 2° grado d'argento o 3° grado di bronzo, si porta al lato sinistro del petto, con le stesse modalita' stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa a un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

Art. 841

Presupposti

2.La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

3.Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed e' calcolato con le norme di cui all'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Note all'art. 841: - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120 , e' il seguente: «Art. 8 (Computo). - Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso. Non si tiene conto del tempo trascorso: a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonche' dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualita' di richiamati senza assegni; b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga; c) durante la detenzione per condanna penale. E' computato in ragione della meta' il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.».

Art. 842

(( (Concessione e norma di rinvio). ))

((

1.La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.

))

SEZIONE VIII MEDAGLIA D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE

Art. 843

Caratteristiche

2.La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.

3.Essa e' sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

4.La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 844

Presupposti

2.Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; ((10)) anni per la medaglia di 3° grado.

3.La medaglia e' conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unita' di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.

4.Per le unita' del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.

Art. 845

Computo dei periodi di navigazione

2.Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.

Art. 846

Provvedimento di conferimento

((

1.La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.

))

2.La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 847

Concessione alla memoria

1.La medaglia d'onore per lunga navigazione puo' essere concessa anche «alla memoria».

3.Se mancano i predetti congiunti, le insegne e i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai rispettivi comandi generali, se si tratta rispettivamente di deceduto gia' militare, o iscritto nelle matricole della gente di mare, o militare dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

Art. 848

Perdita della ricompensa o incapacita' a conseguirla

1.Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare, dell'Esercito italiano, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' gli iscritti nelle matricole della gente di mare che sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2.Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, ne' avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che sono incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici e sino alla sua cessazione.

3.Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato hanno mancato all'onore.

SEZIONE IX MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

Art. 849

Caratteristiche

2.La medaglia di lunga navigazione aerea e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.

3.Essa e' sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo; la medaglia e il relativo nastro con aquila vanno portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 850

Presupposti

2.Ai militari in servizio, la medaglia e' concessa se hanno compiuto nel suindicato periodo di 10, 15 e 20 anni il numero minimo di ore di volo stabilite dal Ministero della difesa e che non puo' comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle prescritte dallo stesso Ministero durante il predetto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attivita' di volo.

3.La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 851

Computo del servizio aeronavigante

1.Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea, e' fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennita'.

2.Se per le cause di cui all'articolo 852, in un determinato periodo non si e' svolta attivita' di volo, il periodo stesso puo' essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, tenuto conto che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto deve essere quello stabilito dal Ministero, in conformita' di quanto dispone l'articolo 850.

3.Per gli osservatori militari d'aeroplano e di idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, e' computato il periodo di un anno se nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato «addestrato».

4.La dichiarazione di «addestrato» e' subordinata al compimento nell'anno solare dell'attivita' minima di volo stabilita dal Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.

Art. 852

Periodi computabili

2.Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che hanno compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che hanno comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano e' computato per intero.

3.Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile e' computato per intero.

4.Le circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.

Art. 853

Militari in congedo

1.Per i militari in congedo e' computato il periodo di un anno, se nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato allenato o addestrato.

Art. 854

Norma di rinvio

1.Alla medaglia di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del codice, titolo VIII, capo V, sezione II e nel presente capo alla sezione III.

Art. 855

Procedimento di concessione

1.I militari di qualsiasi grado in attivita' di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, se hanno maturato il limite di tempo stabilito e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.

2.I comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero della difesa.

3.I militari in congedo, in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia al Ministero della difesa per il tramite dei comandi territoriali di competenza nella cui circoscrizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione utile all'esatto accertamento dei titoli addotti.

4.I comandi territorialmente competenti, unitamente alla domanda, inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati hanno effettivamente diritto alla concessione.

Art. 856

Rilascio dei brevetti

1.Il Ministero della difesa, in base alle proposte ricevute, se non risultano motivi di rigetto, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

SEZIONE X CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 857

Caratteristiche

2.La croce per anzianita' di servizio e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.

3.Essa e' sostenuta da un nastro di seta di colore verde tramezzato da una lista bianca in palo.

Art. 858

Presupposti

SEZIONE XI DISTINTIVI D'ONORE PER EVENTI DI GUERRA

Art. 859

Distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra

1.Possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore coloro i quali, in guerra, sono rimasti mutilati, hanno, cioe', perduto un organo, o sono rimasti visibilmente deturpati o feriti, esclusi coloro che hanno riportato ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce.

2.Il distintivo, in argento, e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.

3.Il contrassegno d'onore, senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto.

4.Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorita' militare appositamente delegata.

5.Con decreto del Ministro della difesa e' stabilita l'autorita' competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalita' da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.

6.Il distintivo e' dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme stabilite nel decreto di cui al comma 5.

7.I reclami, in materia, devono essere rivolti all'autorita' competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorita' trova il reclamo fondato, l'accoglie senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferisce succintamente al Ministero della difesa per le ulteriori decisioni, fornendo i chiarimenti necessari.

8.L'autorizzazione puo' revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della difesa, su proposta delle autorita' militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione della difesa, di qualifica dirigenziale.

Art. 860

Distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra

1.Il distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra consiste in una medaglia di bronzo, secondo il modello definito con decreto del Ministro della difesa.

2.Le modalita' di conferimento del distintivo sono stabilite nel decreto di cui al comma 1.

Art. 861

Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra

1.Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.

2.Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.

3.Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.

Art. 861-bis

(( (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). ))

((

1.Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.

))

SEZIONE XII DISTINTIVI D'ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO

Art. 862

Distintivo d'onore per mutilati in servizio

1.I militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore.

2.Il distintivo e' d'argento porta la scritta «Mutilato in servizio» ed e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.

3.Il distintivo d'onore di cui al presente articolo senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto.

4.Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal ((Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale)).

5.Il distintivo d'onore e' dato gratuitamente a spese dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.

Art. 863

Distintivo d'onore per deceduti in servizio

1.Per coloro che sono deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'articolo 862, e' previsto analogo distintivo d'onore con la scritta «Alla memoria» al posto di quella «Mutilato in servizio».

Art. 864

Distintivo d'onore per feriti in servizio

1.I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato.

2.Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu' volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate.

Art. 865

Norme di rinvio

1.Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate ulteriori disposizioni per la concessione dei distintivi d'onore previsti dalla presente sezione.

Art. 866

Norme applicabili

1.Ai distintivi d'onore previsti dalla presente sezione sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del titolo VIII del capo V della sezione II del codice e nella sezione III del presente capo III.

SEZIONE XIII NORME COMUNI IN MATERIA DI RICOMPENSE

Art. 867

Uso delle ricompense

1.E' obbligatorio l'uso, disciplinato dalle istruzioni di cui all'articolo 724, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e dei segni distintivi attinenti alle ricompense militari, nonche' agli encomi e agli elogi, se previsti con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.

2.Se non e' espressamente previsto l'uso delle insegne metalliche, i militari possono portare i relativi nastrini senza le rispettive medaglie o croci.

Art. 868

Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere

1.L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari estere sulle uniformi militari e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa.

Art. 869

Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari

TITOLO IX ESERCIZIO DEI DIRITTI CAPO I ((Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati)) SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 870

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 871

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 872

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 873

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 874

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 875

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 876

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 877

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

SEZIONE II COMPETENZE

Art. 878

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 879

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 880

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 881

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

SEZIONE III ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 882

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 883

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