DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Type DPR
Publication 2010-10-05
Ultimo aggiornamento 2019-04-18
State In force
Source Normattiva
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2.Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3.I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4.Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche. (16) ((19))

Art. 241

Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

1.I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.

2.La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.

3.In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

4.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8. (16) ((19))

Art. 242

Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

3.Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.

5.In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

6.Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

7.Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonche' una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed e' integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

8.Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento. (16) ((19))

Art. 243

Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 244

Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

2.Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto. (16) ((19))

Art. 245

Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2.La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento.

3.Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

5.Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse.

7.Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8.Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9.In caso di scavi archeologici con finalita' di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente puo' proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice. (16) ((19))

Art. 246

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 218, d.P.R. n. 554/1999)

1.I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio. (16) ((19))

Art. 247

Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1.Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

3.Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.

4.Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. (16) ((19))

Art. 248

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1.In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3.In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4.Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo e' affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice. (16) ((19))

CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 249

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 250

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 251

Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, d.P.R. n. 554/1999)

1.Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2.Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3.Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento.

4.Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

5.Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. (16) ((19))

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 253

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 254

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 255

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 256

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 257

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 258

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 259

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 260

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 261

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 262

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 263

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 264

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 265

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 266

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 267

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 268

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 269

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 270

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 271

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 272

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 273

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 274

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 275

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 276

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 277

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 278

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 279

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 280

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 281

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 282

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 283

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 284

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 285

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 286

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 287

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 288

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 289

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 290

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 291

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 292

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 293

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 294

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 295

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 296

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 297

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 298

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 299

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 300

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 301

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 302

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 303

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 304

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 305

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 306

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 307

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 308

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 309

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 310

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 311

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 312

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 313

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 314

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 315

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 316

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 317

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 318

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 319

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 320

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 321

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 322

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 323

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 324

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 325

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 326

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 327

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 328

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 329

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 330

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 331

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 332

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 333

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 334

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 335

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 336

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 337

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 338

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 339

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 340

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 341

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 342

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO TITOLO I - CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, N. 49

Art. 343

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 344

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 345

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 346

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 347

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 348

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 349

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 350

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

TITOLO II - LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 351

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 352

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 353

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 354

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 355

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 356

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 357

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 358

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 359

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010

Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio n. 6 La sezione del controllo nell'adunanza del 29 novembre 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 72;

dell'art. 79, comma 21;

all'art. 238, comma 1 della frase:

«o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti

singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»

dell'art. 327, comma 2;

dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34; comma 22 della frase:

«In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in

vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi

previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione

di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79»

Allegato A

Allegato A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE PREMESSE Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivita' non ricomprese nelle altre categorie generali. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80. (12) CATEGORIE DI OPERE GENERALI OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita'. OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonche' i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonche' di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. OG 5: DIGHE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche' delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita' su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate. OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza. OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita' fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE OS 1: LAVORI IN TERRA Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. ((19)) OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonche' la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime. OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica. OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita' statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. OS 24: VERDE E ARREDO URBANO Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. ((19)) OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse. OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonche' degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione. OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili. OS 32: STRUTTURE IN LEGNO Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. OS 33: COPERTURE SPECIALI Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA' Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie. OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonche' l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE (12) (16)

Allegato B

Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico ((16))

Allegato C

Allegato C CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA 1. CB - Corrispettivo Base Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivita' di attestazione e' determinato in euro con la seguente formula: P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R dove: C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione. R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001. 2. CR - Corrispettivo Revisione Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attivita' di revisione triennale e' determinato con la seguente formula: P = CB 3/5 dove: CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validita' comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato. 3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione: P = CBna-CBva dove: CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione 4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovra' essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base: P = CB1/3 dove: CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C. 5. Nulla e' dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato e' stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale. ((16)) Parte II - ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato D

Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico ((16))

Allegato E

Allegato E ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato F

Allegato F ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato G

Allegato G ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato H

Allegato H ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato I

Allegato I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato L

Allegato L ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato M

Allegato M ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato N

Allegato N ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato O

Allegato O ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Allegato P

Allegato P ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

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